Roma - L'Ascoli Picchio è in Serie B, mentre il Teramo deve rinunciare alla Serie B e, nella prossima stagione, è costretto a giocare ancora in Lega Pro, partendo da -6. Lo ha stabilito la Corte federale d'appello, che ha ridotto la sanzione del Tribunale federale nazionale, che aveva condannato alla retrocessione in D gli abruzzesi, per avere 'combinato' la sfida contro il Savona. La Corte ha parzialmente accolto il ricorso del Catania, riducendo a -9 i punti di penalizzazione da scontare nella stagione calcistica entrante in Lega Pro.
IV° COLLEGIO
Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Cesare Persichelli, Avv. Italo Pappa, Prof.
Alessandro Zampone, Prof. Mauro Sferrazza – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante
A.I.A.; con l’assistenza dell’Avv. Fabio Pesce in attività di Segreteria.
13. RICORSO DEL S.S. TERAMO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA
RETROCESSIONE ALL’ULTIMO POSTO IN CLASSIFICA NELLA STAGIONE
SPORTIVA 2014/2015 E AMMENDA DI € 30.000,00
(Delibera del Tribunale Federale
Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 16/TFN del 20.8.2015)
La C.F.A., pronunciando sul ricorso come sopra proposto dalla società S.S. Teramo Calcio S.r.l. di
Teramo, visto l’art. 18, comma 1, lett. g) e l), C.G.S., dispone la revoca dell’assegnazione del titolo
sportivo acquisito nel Campionato di Lega Pro, Girone B, disputato dalla reclamante nella Stagione
Sportiva 2014/2015 e, per l’effetto, del diritto di richiedere l’ammissione al Campionato di Serie B
nella Stagione Sportiva 2015/2016, diritto che, pertanto, è acquisito dalla società Ascoli Picchio
1898 S.p.A., nonché l’applicazione della sanzione della penalizzazione di punti 6 (sei) in classifica
da scontarsi nella Stagione Sportiva 2015/2016, nel Campionato di competenza, nonché l’ammenda
di € 30.000,00 (trentamila/00), per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e art. 4,
comma 1, C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al proprio legale rappresentante Campitelli,
nonché per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 2, C.G.S., in
ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato Di Giuseppe, con la aggravante di cui all’art. 7,
comma 6, C.G.S., nonché ancora per responsabilità presunta, ai sensi dell’art. 4, comma 5, C.G.S..
Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
14. RICORSO DEL SIG. LUCIANO CAMPITELLI (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA S.S. TERAMO CALCIO S.R.L.) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE DI ANNI 4 E AMMENDA DI € 100.000,00 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 16/TFN del 20.8.2015) La C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal signor Luciano Campitelli, riduce la sanzione inflitta all’inibizione di anni 3 (tre) e all’ammenda di € 100.000,00 (centomila/00). Dispone restituirsi la tassa reclamo.
15. RICORSO DEL SIG. MARCELLO DI GIUSEPPE (ALL’EPOCA DEI FATTI DIRETTORE SPORTIVO TESSERATO PER LA S.S. TERAMO CALCIO) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE DI ANNI 4 E AMMENDA DI € 100.000,00 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 16/TFN del 20.8.2015) La C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Marcello Di Giuseppe e dispone incamerarsi la tassa reclamo. IL PRESIDENTE Gerardo Mastrandrea Pubblicato in Roma il 29 agosto 2015 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE Antonio Di Sebastiano Carlo Tavecchio