Roma - Il Tribunale nazionale della Figc si riunirà mercoledì 12 agosto per esaminare il procedimento nei confronti di Savona-Teramo e, a seguire, i deferimenti inerenti al filone dell'inchiesta sul calcioscommesse della Procura di Catanzaro ("Dirty Soccer").
Le riunioni
si svolgeranno presso un hotel di Roma.
I tifosi bianconeri dell'Ascoli Picchio e quelli del Teramo vivranno questi primi giorni di agosto con un'ansia diversa: i primi con la speranza che vengano accolte le tesi accusatorie e quindi al Teramo venga data la massima penalizzazione, cioè la retrocessione, quelli del Teramo che la loro società venga assolta o almeno che resti fuori dalle responsabilità il presidente Campitelli e quindi la squadra possa restare in Serie B.
Il provvedimento integrale del Procuratore Palazzi
Il Procuratore Federale, esaminati gli atti di indagine posti in essere dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, espletata l’attività istruttoria in sede disciplinare, ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare: - BARGHIGIANI Marco, all’epoca dei fatti soggetto iscritto nell’elenco speciale dei Direttori Sportivi presso la FIGC, nonché soggetto di cui all’art. 1 bis, comma 5, del C.G.S., operante all’interno e nell’interesse della società SAVONA FBC S.R.L., CAMPITELLI Luciano, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società S.S. TERAMO CALCIO S.R.L., CORDA Ninni, all’epoca dei fatti tecnico tesserato per la società S.S. BARLETTA CALCIO S.R.L., DELLEPIANE Aldo, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società SAVONA FBC S.R.L., DI GIUSEPPE Marcello, all’epoca dei fatti Direttore Sportivo tesserato per la società S.S. TERAMO CALCIO S.R.L., DI NICOLA Ercole, all’epoca dei fatti Responsabile area tecnica tesserato per la società L’AQUILA CALCIO 1927 S.R.L., MATTEINI Davide, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società SSDARL ATLETICO SAN PAOLO PADOVA oggi SSDARL LUPARENSE SAN PAOLO F.C., e PESCE Giuliano, all’epoca dei fatti soggetto iscritto nell’elenco speciale dei Direttori Sportivi presso la FIGC, per la violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del C.G.S. per avere, prima della gara SAVONA - TERAMO del 2.05.2015, in concorso fra loro, con altri soggetti non tesserati ed altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento e il risultato della gara suddetta, al fine di far ottenere la vittoria alla società S.S. TERAMO CALCIO S.R.L. e il conseguente vantaggio in classifica, prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del C.G.S., della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, del conseguimento del vantaggio in classifica, nonché, per CORDA e DI NICOLA, della pluralità degli illeciti commessi e contestati nei procedimenti n. 859pf14-15 e 859bispf14-15. - CABECCIA Marco, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società SAVONA FBC S.R.L., per la violazione dell’art. 7, comma 7, del C.G.S., per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti, integranti illecito sportivo, riguardanti la gara SAVONA - TERAMO del 2.05.2015; - CENICCOLA Enrico, all’epoca dei fatti collaboratore tesserato per la società SAVONA FBC S.R.L., per la violazione dell’art. 7, comma 7, del C.G.S., per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti, integranti illecito sportivo, riguardanti la gara SAVONA - TERAMO del 2.05.2015; - DI NICOLA Ercole, all’epoca dei fatti Responsabile dell’area tecnica tesserato per la società L’AQUILA CALCIO 1927 S.R.L., per la violazione dell’art. 6, commi 1 e 5, del C.G.S., per avere effettuato scommesse sulla gara SAVONA - TERAMO del 2.05.2015, per aver agevolato le scommesse di DI LAURO e di altri soggetti non tesserati sulla gara in questione e per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti, integranti violazione del divieto di effettuare scommesse da parte di DI LAURO, riguardanti la gara predetta; - DI LAURO Fabio, all’epoca dei fatti Allenatore di base iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della FIGC, per la violazione dell’art. 6, commi 1 e 5, del C.G.S., per avere effettuato scommesse sulla gara SAVONA - TERAMO del 2.05.2015, per aver agevolato le scommesse di DI NICOLA e di altri soggetti non tesserati sulla gara in questione e per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti, integranti violazione del divieto di effettuare scommesse da parte di DI NICOLA, riguardanti la gara predetta; - DI LAURO Fabio, all’epoca dei fatti Allenatore di base iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della FIGC, per la violazione dell’art. 7, comma 7, del C.G.S., per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti, integranti illecito sportivo, riguardanti la gara SAVONA - TERAMO del 2.05.2015; - la società SAVONA FBC S.R.L.: a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del C.G.S., della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, nonché del conseguimento del vantaggio in classifica; - la società S.S. TERAMO CALCIO S.R.L.: a titolo di responsabilità diretta, oggettiva e presunta Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del C.G.S., della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, nonché del conseguimento del vantaggio in classifica; - la società S.S. BARLETTA CALCIO S.R.L., a titolo di responsabilità oggettiva. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del C.G.S., della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, del conseguimento del vantaggio in classifica, nonché della pluralità degli illeciti posti in essere dal proprio tesserato; - la società L’AQUILA CALCIO 1927 S.R.L.: a titolo di responsabilità oggettiva. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del C.G.S., della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, del conseguimento del vantaggio in classifica, nonché della pluralità degli illeciti posti in essere dal proprio tesserato; - la società SSDARL ATLETICO SAN PAOLO PADOVA oggi SSDARL LUPARENSE SAN PAOLO F.C., a titolo di responsabilità oggettiva. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del C.G.S., della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, nonché del conseguimento del vantaggio in classifica.