Roma - Piove sul bagnato, ma per fortuna questa storia ce la stiamo lasciando alle spalle. Parliano degli ulteriori
tre punti di penalizzazione per l'Ascoli Calcio 1898 Spa (fallita) e dei 2 mesi di inibizione per Costantino Nicoletti in qualità di ammnistratore delegato per non aver documentato agli Organi federali competenti l'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di settembre e ottobre 2013, nei termini stabiliti dalla normativa federale. Pertanto, alla data del 16 dicembre 2013, risultano accertati gli inadempimenti della citata Società agli obblighi di versamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per il periodo indicato (settembre-ottobre 2013), delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati (per le mensilità di maggio, giugno, settembre e Federazione Italiana Giuoco Calcio ‐ Commissione disciplinare nazionale ‐ S.S. 2013‐2014
ottobre 2013), come risulta confermato dai report redatti dalla Società di revisione (Deloitte & Touche Spa), richiamati nelle citate note della Co.Vi.So.C..Ovviamente, delle circostanze evidenziate dal Nicoletti si può tenere, invece, conto ai fini della determinazione delle sanzioni da irrogare.
In conclusione, gli addebiti contestati dalla Procura federale risultano provati e, di conseguenza, vanno sanzionate le condotte ascrivibili a Nicoletti Costantino ed alla Società a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva.
In merito alle sanzioni, vista la normativa in riferimento e le richieste della Procura federale, accertate le responsabilità come emergenti dall’atto di deferimento e dalla documentazione allegata, si ritengono congrue quelle di seguito indicate.
Il dispositivoLa Commissione disciplinare nazionale accoglie i deferimenti e delibera di infliggere le seguenti sanzioni:
- a Nicoletti Costantino: 2 (due) mesi di inibizione
- alla Società Ascoli Calcio 1898 Spa: punti
3 (tre) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
Il Presidente della CDN
Avv. Salvatore Lo Giudice