Ecco il comunicato del giudice sportivo
Il giudice sportivo, a seguito della gara tra Perugia e Ascoli, letti gli atti ufficiali, osserva:
- che durante il 2° tempo di gara sostenitori della società Ascoli in campo avverso intonavano più volte cori inneggianti alla discriminazione razziale in occasione delle giocate di un calciatore di colore della squadra avversaria; - che detti cori venivano chiaramente percepiti dal commissario di campo e dal collaboratore della Procura Federale che con Com. Uff. n. 50/Div del 29.10.2013 questo Giudice Sportivo aveva inflitto alla società Ascoli la sanzione della chiusura del settore dello stadio denominata “Curva Sud” per una gara effettiva, con sospensione dell’esecuzione della sanzione ai sensi dell’art.16 comma 2 bis del C.G.S; - che si rileva pertanto il ricorrere della medesima violazione di cui all’art. 11 comma 3 del C.G.S.con conseguente revoca della sospensione della sanzione inflitta con il predetto comunicato ufficiale. - Tutto ciò premesso,
d e l i b e r a
- di infliggere alla società Ascoli la sanzione della chiusura del settore del proprio impianto sportivo denominato “Curva Sud” per due gare effettive di campionato, con decorrenza immediata.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
SOCIETA’ – AMMENDA
€ 2.500,00 ASCOLI CALCIO 1898 S.P.A. perchè propri sostenitori in campo avverso introducevano e accendevano nel proprio settore diversi fumogeni, uno dei quali veniva lanciato nel recinto di gioco, e facevano esplodere alcuni petardi, il tutto senza conseguenze; i medesimi durante il minuto di raccoglimento intonavano cori offensivi verso l’opposta tifoseria.