Ascoli Calcio, 1 punto di penalizzazione

Ascoli Calcio, 1 punto di penalizzazione

Ufficiale la decisione

La decisione fa seguito al deferimento del 27 maggio scorso "per non aver documentato agli Organi federali competenti l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di gennaio e febbraio 2013, nei termini stabiliti dalla normativa federale".

 

ECCO IL TESTO

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI
:
ROBERTO BENIGNI (Amministratore unico e Legale rappresentante della Società Ascoli Calcio 1898 Spa), Società ASCOLI CALCIO 1898 Spa ▪ (nota n.7727/1022 pf12-13 SP/blp del 27.5.2013).


Il deferimento
Con atto del 27/5/2013, la Procura federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale:
A)
il Sig.Roberto Benigni, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società Ascoli Calcio 1898 Spa, per rispondere della violazione di cui all’art. 85, Lett. B), paragrafo VII) delle NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS per non aver documentato agli Organi federali competenti l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di gennaio e febbraio 2013, nei termini stabiliti dalla normativa federale.
B)
la Società Ascoli Calcio 1898 Spa per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per le condotte ascritte al proprio rappresentante legale pro-tempore.
Il Sig. Roberto Benigni e la Società Ascoli Calcio 1898 Spa non hanno fatto pervenire memorie in loro difesa.
All’inizio della riunione odierna il Sig. Roberto Benigni, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS;
In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Roberto Benigni, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, [“pena base per ciascuno dei Signor Roberto Benigni, sanzione della inibizione di giorni 60 (sessanta), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 40 (quaranta)];
considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;
visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;
visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;
rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, 
                                                                   P.Q.M.
la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione della sanzione di cui al dispositivo.
Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.
Il procedimento è proseguito per la Società deferita.
Alla riunione del 20/6/ 2013 la Procura federale ha concluso chiedendo, ai sensi delle vigenti disposizioni per la Società Ascoli Calcio 1898 Spa la sanzione della penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2013 - 2014.
Per la Società Ascoli Calcio 1898 Spa è comparso l’Avv. Cozzone il quale ha chiesto la irrogazione della sanzione minima.

Motivi della decisione
Il deferimento è fondato e va accolto.
La documentazione posta a base del deferimento conferma il compimento degli illeciti ascritti. Devono, pertanto, essere irrogate le relative sanzioni conformemente alle disposizioni vigenti.
La Commissione ritiene che, nella specie, siano congrue quelle richieste dalla Procura federale.
Il dispositivo
La Commissione disciplinare nazionale, visto l’art. 23 CGS dispone la applicazione della sanzione della inibizione di giorni 40 (quaranta) per il Sig. Roberto Benigni.
Infligge, altresì, alla Società Ascoli Calcio 1898 Spa la sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2013 - 2014.