NOVARA - ASCOLI del 2/04/2011 – s.s. 2010/2011
MICOLUCCI Vittorio, all’epoca dei fatti calciatore della società ASCOLI (attualmente sospeso dall’attività agonistica), per la violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, prima della gara NOVARA - ASCOLI del 2 aprile 2011, in concorso con altri soggetti alcuni dei quali appartenenti all’ordinamento federale, ed altri
estranei a tale ordinamento o allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, in funzione della realizzazione di un over con sconfitta della propria squadra; come specificato nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento.
Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del C.G.S. della pluralità degli illeciti posti in essere.
- la società ASCOLI, a titolo di responsabilità oggettiva,ai sensi dell’ art. 7, commi 4 e 6, e dell’art. 4, comma 2, C.G.S, per gli addebiti mossi al suo tesserato Vittorio MICOLUCCI.
Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del C.G.S. della pluralità degli illeciti posti in essere
ASCOLI-SASSUOLO del 9 aprile 2011
- PEDERZOLI Alex, all’epoca dei fatti calciatore della società ASCOLI calcio 1898 s.p.a., per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, prima della gara ASCOLI - SASSUOLO del 9/04/2011, in concorso con altri soggetti tesserati e non tesserati e altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della partita suddetta il tutto come meglio specificato nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento, fra l’altro prendendo contatti con i predetti e incontrandosi con gli stessi al fine di accordarsi per raggiungere lo scopo sopra indicato;
- la società ASCOLI CALCIO 1898 s.p.a., per responsabilità oggettiva, degli artt. 4, comma 2, 7 comma 4,
C.G.S in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato PEDERZOLI
VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI EFFETTUARE SCOMMESSE DA PARTE DI PEDERZOLI ALEX
- PEDERZOLI Alex, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società ASCOLI CALCIO 1898 S.P.A.,
della violazione dell’art.1, comma 1, (violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità) e dell’art. 6 (divieto di effettuare scommesse) del Codice di Giustizia Sportiva, per avere tenuto contatti finalizzati ad acquisire informazioni su gare dei campionati di calcio professionistici, in particolare dal PARLATO, al fine di effettuare scommesse dall’esito sicuro e, comunque, per avere effettuato scommesse su numerose gare dei campionati nazionali di Serie A, B e di Lega Pro della stagione sportiva 2010-2011, e certamente sulle gare Sambonifacese - Montichiari finita 0-0 del 20-03-11 e Paganese - Sorrento finita 0-0 del 20-03-11, talvolta direttamente e talaltra per il tramite di PARLATO Gianfranco che le accettava e dal quale il PEDERZOLI, come sopra specificato, otteneva preventive informazioni su risultati che lo stesso gli rappresentava come “sicuri” invitandolo a scommettere, come meglio puntualizzato nella parte motiva
- la società ASCOLI CALCIO 1898 S.P.A., per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato PEDERZOLI.
LIVORNO-PIACENZA del 14 maggio 2011
- GERVASONI Carlo e SBAFFO Alessandro all’epoca dei fatti calciatori della società PIACENZA
F.C., per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, prima della gara LIVORNO - PIACENZA del 14/05/2011, in concorso tra loro e altri soggetti allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della partita suddetta, prendendo contatti diretti, allo scopo sopra indicato, con il calciatore del LIVORNO DE LUCIA Alfonso, all’epoca dei fatti calciatore della società A. S. LIVORNO CALCIO il
tutto come meglio specificato nella parte motiva delpresente provvedimento e nella relazione allegata
agli atti del procedimento. Con l’aggravante, per il solo Gervasoni, di cui all’art.
7, comma 6, del C.G.S. della pluralità degli illeciti posti in essere.
- SBAFFO Alessandro, all’epoca dei fatti calciatore della società PIACENZA F.C., per violazione dell’art. 1 co. 3 del CGS per avere lo stesso omesso di presentarsi innanzi agli organi della Giustizia Sportiva, benché ritualmente convocato