Ascoli Calcio, e alla fine il Coni restituisce un punto

Ascoli Calcio, e alla fine il Coni restituisce un punto

Il Picchio sale a 47 punti. Con la Triestina la partita decisiva

La tribolata stagione bianconera terminerà quindi con 6 punti di penalizzazione. Se la restituzione oggi del punto appare come una sorta di riparazione ad una ben evidente forzatura della Corte federale, il raggiungimento di quota 47 punti potrebbe esser utile all'Ascoli solo in caso di sconfitta in casa con la Triestina e contemporanea sconfitta o pareggio di Albinoleffe e di Piacenza. Ma domenica prossima il Picchio dovrà solo vincere per evitare di fare calcoli.



Ecco il comunicato ufficiale:

Il Collegio arbitrale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede:
1. accoglie l’istanza di arbitrato presentata dalla società Ascoli Calcio 1898 SpA nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio e, per l’effetto, annulla la sanzione, irrogata dalla Corte Federale con la decisione impugnata indicata in motivazione, di un punto di penalizzazione in classifica generale da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2010/2011;

2. dichiara inammissibile, in base all’art. 3, comma 1, del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport, l’istanza di arbitrato presentata dal Dott. Roberto Benigni relativa all’impugnazione della sanzione dell’inibizione a mesi uno irrogata a carico dello stesso nella decisione impugnata indicata in motivazione;

3. pone a carico del Dott. Roberto Benigni per un terzo e della Federazione Italiana Giuoco Calcio per i restanti due terzi il pagamento delle spese per assistenza difensiva, liquidate come in motivazione;

4. pone a carico del Dott. Roberto Benigni per un terzo e della Federazione ItalianaGiuoco Calcio per i restanti due terzi, con il vincolo di solidarietà, il pagamento degli  onorari del Collegio arbitrale, liquidati come in motivazione;

5. pone a carico della società Ascoli Calcio 1898 SpA per un terzo e della Federazione italiana Giuoco Calcio per i restanti due terzi il pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport;

6. dichiara incamerati dal Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport i diritti amministrativi versati dalle parti.