Ecco il comunicato ufficiale:
Con atto del 18.11.2010, la Procura Federale ha deferito il Sig. Roberto Benigni, Amministratore Unico e legale rappresentante della Società Ascoli 1898 Spa, il Sig.Massimo Collina, Consulente amministrativo e legale rappresentante della Società Ascoli 1898 Spa, per non aver documentato, entro il termine del 18 ottobre 2010, il pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti delle mensilità di aprile maggio e giugno 2010, integrante la violazione della fattispecie prevista dall’art. 10, comma 3, CGS in relazione al titolo I), paragrafo IV), lett. A), punto 2) del CU 117/A del 25.5.2010, e la Società Ascoli 1898 Spa, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS vigente per la condotta ascritta ai propri legali rappresentanti. Alla riunione del 6.12.2010, la Procura Federale ha concluso chiedendo, ai sensi delle vigenti disposizioni, per la Società la penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica e per i Sigg.ri Benigni e Collina l’inibizione per mesi 6 (sei) ciascuno, mentre il difensore dei deferiti ha illustrato i motivi già esposti alla memoria difensiva fatta pervenire tempestivamente, insistendo sulla richiesta di proscioglimento. In particolare, è stato sostenuto che i fatti contestati ai deferiti trovano origine in un periodo di difficoltà finanziaria causata dalla grave e generalizzata crisi che ha colpito anche il Paese, la quale, impedendo alla Società di riscuotere i propri crediti, si pone quale causa di forza maggiore che impedirebbe qualsiasi pronuncia di responsabilità. Più specificamente, il Sig.Collina, eccependo il difetto di giurisdizione della Commissione Disciplinare Nazionale, ha sostenuto che la normativa che si assume violata non sarebbe allo stesso applicabile non essendo tesserato né avendo la delega allo stesso conferita dal Sig. Benigni un contento tale da trasferire i poteri idonei a operare in seno alla FIGC.
Motivi della decisione
Il deferimento è fondato e va accolto.