Il deferimento è stato causato dal mancato pagamento degli stipendi della scorsa stagione e di debiti arretrati, mancate dichiarazioni di pagamenti delle ritenute Irpef e contributi, mancata deposizione della prevista fidejussione in tempo.
Così si legge nel dispositivo della Figc:
«Risulta infatti - dalle certificazioni COVISOC - che la Società Ascoli Calcio 1898 Spa e, per essa, i suoi su citati dirigenti, non ha tempestivamente ottemperato a quanto previsto dal CU 117/A del 25.5.10 ai fini dell'ammissione ai Campionati professionistici 2010/11 e cioè: non ha trasmesso, entro il 30.6.10, la dovuta dichiarazione attestante il pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS; non ha pagato, entro il 25.6.10, gli emolumenti dovuti fino al marzo 2010 ai suoi tesserati; non ha depositato, entro il 30.6.10 la prevista fidejussione bancaria a favore della FIGC; non ha pagato, entro il 25.6.10, i propri debiti sportivi con FIGC e Leghe.
A nulla rileva il fatto, evidenziato dalla difesa dei deferiti, che i pagamenti sarebbero avvenuti solo con pochi giorni di ritardo oltre quanto disposto dalle norme federali, né che la Società non abbia potuto adempiere tempestivamente ai propri obblighi a causa della generale crisi economica o perché i termini imposti dal CU 117/A del 25.5.10 per i versamenti – che sono da considerarsi perentori - erano troppo ravvicinati per data di scadenza (30.6.10).
Per quanto riguarda, invece, la contestazione che la Società non abbia superato, entro il termine del 6.7.10, quanto previsto dall'art. 2447 c.c. - a proposito del caso di riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale - bisogna rilevare che la Società aveva effettivamente inviato tempestivamente alla COVISOC la comunicazione dell'avvenuto
superamento della citata situazione prevista dall'art. 2447 c.c. e che le successive osservazioni svolte dalla COVISOC sono state superate dalla attestazione delle Società di consulenza Bompani Audit Srl che, ad integrazione e chiarimento di quanto comunicato per iscritto il 5 luglio 2010, con ulteriore relazione, datata 9 luglio 2010, ha certificato
l’avvenuto superamento degli adempimenti previsti dal codice civile già entro il termine ultimo del 6 luglio; su tale base, infatti, il Consiglio Federale FIGC ha poi potuto accogliere il ricorso dell’Ascoli accordando la necessaria licenza nazionale per l’iscrizione al campionato di serie B.
Priva di pregio è, invece, l'eccezione di non assoggettabilità al giudizio della Commissione Disciplinare del Sig. Collina per il fatto di non essere un tesserato; lo stesso è comunque parte integrante della Società essendo a pieno titolo inserito nel foglio censimento dell’Ascoli con rappresentanza legale.
Per tali motivi, la Commissione infligge le seguenti sanzioni:
al Sig. Roberto Benigni e al Sig. Massimo Collina l’inibizione per mesi 14 (quattordici) ciascuno; alla Società Ascoli Calcio 1898 Spa la penalizzazione di punti 3 (tre) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva e quella dell’ammenda di € 15.000,00 (Euro quindicimila/00)».