Per l'esenzione Ticket per Reddito E01,E03,E04 gli assistiti non dovranno più recarsi all’Ufficio Anagrafe per il rinnovo

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Per l'esenzione Ticket per Reddito E01,E03,E04 gli assistiti non dovranno più recarsi all’Ufficio Anagrafe per il rinnovo

Resta comunque l’obbligo di comunicare tempestivamente eventuali variazioni del proprio reddito qualora comportino la perdita del diritto di esenzione.

Ascoli - L’Asur Area Vasta 5 comunica alla cittadinanza che gli assistiti esenti E01 ultra65enni e gli esenti E03 ed E04, già in possesso del Certificato di Esenzione Ticket per Reddito, non dovranno più recarsi all’Ufficio Anagrafe per il rinnovo.

I certificati di esenzione con data di scadenza 31 Marzo 2018 conservano la propria validità. Dovranno recarsi all’Ufficio Anagrafe solo gli assistiti che richiedono per la prima volta il Certificato di Esenzione.


Resta comunque l’obbligo di comunicare tempestivamente eventuali variazioni del proprio reddito qualora comportino la perdita del diritto di esenzione.

La misura adottata è finalizzata a minimizzare il disagio alla popolazione ultrasessantacinquenne che è la quota più significativa di assistiti che, per lo più, presentano una variabilità minima del reddito tale da consentire di mantenere il diritto anche in futuro.