Certificati di esenzione per reddito, estesa validità dell’autocertificazione per ultra sessantacinquenni

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Certificati di esenzione per reddito, estesa validità dell’autocertificazione per ultra sessantacinquenni

I certificati di esenzione per reddito (codici E01, E03 ed E04) rilasciati a seguito di autocertificazione agli assistiti di età uguale o superiore a 65 anni che riportano quale data di fine validità il 31 marzo 2018 conservano quindi la propria validità fintanto che permangono le condizioni di status e reddito autocertificate. Non dovranno più recarsi agli uffici delle Aree Vaste.

Ancona - Gli assistiti di 65 anni di età e oltre che a seguito di autocertificazione hanno ottenuto il Certificato di esenzione ticket per reddito non dovranno più recarsi agli uffici delle Aree Vaste per il rinnovo. Una misura adottata questa mattina dalla Giunta, riunita in seduta settimanale, per agevolare la popolazione anziana ed evitare loro il disagio delle file agli sportelli e le lungaggini burocratiche.  

I certificati di esenzione per reddito (codici E01, E03 ed E04) rilasciati a seguito di autocertificazione agli assistiti di età uguale o superiore a 65 anni che riportano quale data di fine validità il 31 marzo 2018 conservano quindi la propria validità fintanto che permangono le condizioni di status e reddito autocertificate. I certificati di esenzione rilasciati a seguito di autocertificazioni rilasciate ai nuovi soggetti che rientrano nella stessa fascia di età avranno anche essi una validità illimitata. Gli assistiti potranno quindi continuare ad avvalersene, sotto la propria responsabilità, con l’obbligo di comunicare alla propria Area Vasta le eventuali variazioni qualora si superi il tetto (Vedi tabella).  

La misura adottata stamane è finalizzata a minimizzare il disagio alla popolazione ultra sessantacinquenne che è la quota più significativa di assistiti con autocertificazione che, per lo più, presentano una variabilità minima del reddito tale da consentire di mantenere il diritto anche in futuro.  

Tutti i soggetti coinvolti – Asur, Sindacati, Patronati, Comuni ecc… - sono tenuti a dare la massima diffusione alla presente comunicazione. 

 

Codice esenzione

ESENZIONI PER REDDITO
(Legge 537/1993, art. 8, comma 16)

E01

Soggetti con meno di 6 anni o più di 65 anni appartenente ad un nucleo familiare con reddito complessivo inferiore a € 36.151,98

E03

Titolari di assegno (ex pensione) sociale e loro familiari a carico

E04

Titolari di pensione al minimo, di età superiore ai  60 anni e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo inferiore a € 8.263,31, incrementato a € 11.362,05  in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori € 516,00 per ogni figlio a carico



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