Impatto ambientale, modificata la legge

Impatto ambientale, modificata la legge

Disciplinato anche il recepimento della direttiva UE sulla valutazione strategica

Importanti novità riguardano le installazioni che sfruttano fonti energetiche rinnovabili, in particolare impianti fotovoltaici e solari termici a terra e impianti eolici di piccole dimensioni. L’atto approvato recentemente dal Consiglio regionale introduce anche disposizioni per il recepimento della direttiva europea sulla Valutazione ambientale strategica di piani e programmi, che hanno impatti ambientali e presenta importanti novità anche nella gestione delle aree naturali Rete Natura 2000.
Impianti fotovoltaici. Non sono più soggetti a VIA le installazioni di impianti fotovoltaici e di impianti solari termici posizionati a terra con una superficie inferiore a 5mila metri quadrati. Una semplificazione che si aggiunge all’esclusione dalla procedura per gli impianti non a terra, ma integrati negli edifici, già prevista dal decreto nazionale “conto energia” che incentiva il fotovoltaico. Per gli impianti dai 5mila metri quadrati in su, l’installazione è soggetta a verifica (screening) e, nel caso si renda necessaria, a VIA. Ulteriore novità, la competenza ora trasferita alle Province già competenti in materia di paesaggio.
Impianti eolici. Non sono più soggetti a VIA gli impianti eolici fino a 20 metri di altezza (pala compresa). Al di sotto di questo limite, come nel caso descritto prima, le installazioni sono quindi soggette solo ad autorizzazioni comunali.
«L’atto approvato dal Consiglio ed elaborato da un gruppo di lavoro interno al Servizio Ambiente - spiega l’Assessore regionale all’Ambiente, Marco Amagliani - ha semplificato il sistema di rilascio delle autorizzazioni. La nuova legge infatti fissa limiti dimensionali e non di potenza. In questo modo viene automaticamente stimolato il mercato ad offrire soluzioni tecnologiche più efficienti e avanzate, che permettono di ottenere una potenza maggiore per unità di superficie o di altezza».
Smaltimento rifiuti. Ulteriore novità riguarda le procedura di VIA e di AIA (Autorizzazione integrata ambientale) relativamente agli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti. Con il nuovo testo legislativo le Province saranno titolari anche delle procedure di AIA, una modalità di decentramento che consente di accorpare la “filiera amministrativa” per le autorizzazioni e tutti i relativi procedimenti per la gestione dei rifiuti. «Questa circostanza- spiega Amagliani - oltre ad orientare chiaramente l’utente nella comprensione del percorso amministrativo da seguire, potrà garantire anche una effettiva semplificazione e coerenza tra i provvedimenti assunti, soprattutto in relazione alla programmazione provinciale di settore».
Valutazione ambientale strategica (VAS) e assetto delle competenze. La VAS è richiesta dall’Unione Europea quando un piano o programma di settore determina effetti ambientali significativi. L’obiettivo è quello di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali mediante una procedura preventiva. Ora sono definiti i programmi soggetti alla VAS (tra cui la pianificazione urbanistica) ed è specificato nel dettaglio l’assetto delle competenze sulla materia attribuendo a Regione e Provincia la valutazione in relazione alla rilevanza del piano. La nuova disciplina entrerà in vigore soltanto dopo l’emanazione di apposite linee guida per introdurre una specifica normativa di attuazione.
Rete Natura 2000. «Gli stessi obiettivi di semplificazione amministrativa, decentramento e snellimento delle procedure - precisa  Amagliani - sono riportati anche nella parte della legge che disciplina l’individuazione e la gestione della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS) ed i relativi strumenti di gestione. Fondamentale è la norma che esclude da qualsiasi procedura valutativa di incidenza una serie numerosa di interventi, elencati nella nuova disposizione e soggetti ad aggiornamento da parte della Giunta il cui impatto ambientale sulla conservazione delle risorse naturali del sito interessato è stato ritenuto insignificante».