Corte dei Conti, Ascoli non rispetta il patto di stabilità

Corte dei Conti, Ascoli non rispetta il patto di stabilità

Nella pronuncia gli elementi di censura al documento economico

Non è stato rispettato il patto di stabilità per il 2006 e ciò potrebbe comportare le limitazioni previste dalla legge. La sintesi della pronucia della Corte dei Conti: "Dall’esame della predetta relazione, redatta dall’organo di revisione è emerso che l’impostazione del preventivo per l’esercizio in corso non è tale da garantire, relativamente alla spesa corrente e alla spesa in conto capitale, il rispetto delle regole previste dal patto di stabilità per il 2006. In particolare il limite di spesa corrente è di 21.030.750 euro, mentre il preventivo 2006 è di 27.194.000 euro; il limite della spesa in conto capitale per il patto di stabilità è di 15.018.301 mentre a preventivo è prevista una spesa di 24.666.919 euro.
Inoltre, il Comune di Ascoli non ha rispettato il patto di stabilità neanche nell’anno 2003.
Risulta anche una situazione negativa per 30.212.500 euro del saldo della situazione corrente, dovuto ad una operazione di rimborso prestiti.
Infine, è emerso inoltre che nei tre esercizi finanziari precedenti vi sono state aziende, istituzioni o società partecipate con quote superiori al 10% che hanno chiuso in perdita.
Non sono pervenute risposte scritte. Nell’adunanza l’amministrazione ha evidenziato
che non è più stata effettuata l’operazione di rimborso prestiti ed ha evidenziato che le spese del comune sono quasi tutte obbligatorie, evidenziando la verosimile possibilità di non rispettare il patto di stabilità a consuntivo, neanche per la parte in conto capitale. Il rilevante importo delle spese correnti nel 2006 rispetto al 2004 sarebbe dovuto alle conseguenze della esternalizzazione del servizio RSU alla Ascoli Servizi comunali SURL, avvenuto nel 2004, il cui contratto di servizio prevedeva una diversa ripartizione degli oneri per l’esercizio finanziario 2004.

                                                             CONSIDERATO IN DIRITTO
Occorre osservare che il vincolo del rispetto degli obiettivi previsti dal patto di stabilità deve essere contenuto nel documento previsionale, anche se l’effettivo scostamento è accertabile solo al termine dell’esercizio. Ciò in ragione della natura autorizzatoria del predetto documento e in considerazione dei rischi connessi ad un’eventuale sua integrale esecuzione. Del resto i principi di veridicità ed attendibilità, sanciti all’art. 162 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, impongono l’inserimento, in fase di predisposizione dei bilanci, dei soli interventi che possono essere effettivamente posti in essere nell’anno di riferimento ed il postulato di coerenza impone che vi sia una relazione logica tra la pianificazione, la programmazione, la previsione e gli atti di gestione.
D’altronde è lo stesso Legislatore nell’art. 200 del TUEL a porre l’obbligo per gli enti di preventivare in bilancio esclusivamente gli investimenti per i quali esistono concrete possibilità di finanziamento, e soprattutto una effettiva capacità dell’ente di sostenere nei bilanci futuri l’onere indotto.
Nel merito, poi, la Sezione nel prendere atto degli elementi di giudizio forniti dall’Amministrazione, pur rilevando come il variare di anno in anno dei vincoli e dei parametri da osservare comprometta la possibilità per gli enti di perseguire un’efficace programmazione e come, in talune ipotesi, il conseguimento degli obiettivi di spesa potrebbe comportare pregiudizi più gravi di quelli scaturenti dal mancato rispetto del patto, segnala che la violazione delle regole fissate in tema di patto di stabilità determina al di là delle ragioni per le quali lo sforamento viene operato, l’incorrere nelle limitazioni previste dal comma 33, dell’art. 1, della legge n. 311 del 2004.
 Relativamente alle società partecipate deve osservarsi come le attività di controllo della Sezione, in conformità alla delibera 6/2006 della Sezione Autonomie, “non intendono ovviamente estendere il controllo della Corte alla gestione delle società, né, tanto meno, sottendere valutazioni sulle scelte in tal campo autonomamente adottate dagli Enti, ma mirano soltanto a raccogliere informazioni preliminari su situazioni che rischiano di incidere pesantemente sui conti degli Enti locali, ma il cui profilarsi può essere colto anche in sede di esame delle relazioni sul bilancio preventivo”.
Al riguardo si osserva che non desta preoccupazione ai fini degli equilibri di bilancio la situazione delle partecipazioni, come riferita dall’organo di revisione, attesa anche la consistenza dei patrimoni netti.
Tuttavia, è evidente la difficoltà dell’Ente di concorrere alla realizzazione degli obiettivi generali della finanza pubblica non rispettando i vincoli del patto di stabilità, sia per la spesa corrente che per quella in conto capitale. Tale difficoltà, secondo quanto riferito, sarebbe dovuta per il 2006 proprio ad una diversa ripartizione degli oneri di servizio conseguenti ad un processo di esternalizzazione.
In considerazione della presenza di perdite degli enti partecipati e della circostanza che il mancato rispetto del patto di stabilità è collegato al fenomeno delle esternalizzazioni, la Sezione si riserva di analizzare compiutamente a consuntivo le ragioni e le dinamiche del sistema di governance del Comune.
P. Q. M.
La Sezione di controllo:
considerato che la presente delibera viene pubblicata dopo la scadenza del 30 novembre per cui il Comune non può comunque procedere a variazioni del bilancio di previsione per il 2006,
ritenuto di dover in ogni caso, nello spirito del controllo collaborativo, trasmettere comunque le osservazioni che seguono affinché il Consiglio comunale ne possa tener conto nella predisposizione del bilancio di previsione 2007:
rileva che l’impostazione del preventivo per l’esercizio in corso non è tale da garantire, sia relativamente alla spesa corrente che alla spesa in conto capitale, il rispetto delle regole previste dal patto di stabilità per il 2006, evidenziando un grave deficit nella programmazione e che ove la spesa non venga limitata entro i vincoli consentiti dal Legislatore, l’Ente potrà incorrere nelle limitazioni previste dal comma 33 dell'articolo 1 della legge numero 311 del 2004 e successive modificazioni;
si riserva di analizzare compiutamente nella verifica relativa al consuntivo le ragioni per le quali l’ente non è riuscito a rispettare a preventivo i vincoli derivanti dall’appartenenza all’Unione Europea e le dinamiche del sistema di governance degli organismi partecipati dal Comune;
;       O R D I N A
che, a cura del Servizio di supporto della Sezione di controllo, copia della presente pronuncia sia comunicata al Presidente del Consiglio comunale, oltre che al Sindaco e all’organo di revisione economico-finanziaria".