La giunta Acquaroli è salva, il Tar Marche respinge il ricorso contro il mancato rispetto dell'equilibrio di genere nella nomina dei componenti della giunta regionale

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La giunta Acquaroli è salva, il Tar Marche respinge il ricorso contro il mancato rispetto dell'equilibrio di genere nella nomina dei componenti della giunta regionale

Ancona - Il Tar Marche ha respinto il ricorso presentato dalla Consigliera di  Parità Paola Petrucci contro il mancato rispetto dell'equilibrio di genere da parte del presidente Francesco Acquaroli nella nomina della giunta regionale delle Marche nella quale siede una sola donna, l'assessore-a Giorgia Latini.

In sintesi il Tar evidenzia che lo statuto della Regione Marche non è così tassativo come quello della Campania sul rispetto dell'equibrio di genere , allo stesso modo di quello della Lombardia.  A questo punto la nostra riflessione è che chi ha retto le passate amministrazioni regionali e le rispettive assemblee regionali è "colpevole" di non essere stato all'altezza di legiferare in modo da far rispettare l'equilibrio di genere.

La Consigliera di Parità Paola Petrucci dichiara:" Ho appena letto la sentenza del TAR Marche che respinge il ricorso per il mancato equilibrio di genere nella giunta Acquaroli.

Mi duole constatare che il collegio giudicante era formato solo da uomini e, pertanto, la sentenza mi sorprende meno…

Vorrei ribadire che l’art. 3 dello statuto impegna la Regione a "garantire condizioni di effettiva parità" e certamente non è ciò che è stato fatto nella composizione della giunta il cui equilibrio è esclusivamente politico e ciò si evince anche dalla distribuzione di nomine ed incarichi di questi giorni.

Sottolineo che il ricorso presentato da me unitamente ad altre 60 persone ha avuto il gradimento e il sostegno - inevitabilmente esterno - di donne e uomini che appartengono alla maggioranza di governo della Regione.

Ricordo che, pochi giorni fa e davanti allo stesso Tribunale è stata transata la causa contro il Comune di Civitanova Marche, sempre per il mancato equilibrio di genere, il quale non solo ha nominato un’assessora sostituendo un uomo della giunta ma ha anche pagato tutte le spese legali e dovuto dimostrare di aver realizzato attività sulle tematiche di genere così come richiesto dalla sottoscritta.

Evidentemente, nella nostra Regione, le diverse amministrazioni pubbliche vengono trattate con modalità differenti, anche in questo caso potremmo parlare di discriminazione o diversa gestione del potere".

Questa è la sentenza integrale del Tar Marche:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 35 del 2021, proposto da
Paola Maria Petrucci, Manuela Bora, Maria Letizia Ruello, Albarosa Talevi, Norma Edith Castro, Maurizia Gregori, Vito D'Ambrosio, Antonella Ciccarelli, Filippo Cingolani, Agnese Santarelli, Mauro Borioni, Jacopo Francesco Falà, Sergio Carsetti, Laila Cacciamani, Rosa Meloni, Samuele Animali, Marina Melappioni, Giorgio Pieralisi, Emanuela Marguccio, Rita Colucci, Gian Marco Falgiani, Gabriele Marcozzi, Fabrizio Leone, Giorgio Mancuso, Maria Angela Pespani, Paola Casciati, Giuseppe Massetti, Maria Chiara Petrucci, Giulia Bonocore, Massimo Scapecchi, Giuseppe Buonodonno, Stefano Ricci, Licia Canigola, Sonia Marrozzini, Luisella Pieroni, Sabrina Isidori, Marco Squarcia, Gea Cococcioni, Barbara Salcocci, Massimo Corvini, Molisella Lattanzi, Stefania Domesi, Fiammetta Quintabà, Roberto Mancini, Antonio Pagnanelli, Giuliana Ceccarelli, Sara Mengucci, Flavio Angelini, Carolina Cecchin, Raffaella Catani, Laura Testasecca, Italo Campagnoli, Corrado Filippini, Mauro Filippini, Eleonoea Celi, Elisabetta Costantini, Glauco Maria Martufi, Genni Ceresani, Luigi Marini, Vittorio Ondedei, Maria Teresa Pespani, rappresentati e difesi dagli avvocati Massimo Belelli e Claudio Freddara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Marche, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Costanzi, Gabriella De Berardinis e Stefano Grassi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Stefano Aguzzi;
Francesco Baldelli;
Guido Castelli;
Filippo Saltamartini;
Mirco Carloni;

per l'annullamento

dei decreti della Presidente della Regione Marche n. 279 del 15/10/2020 “Nomina dei componenti della Giunta regionale” e n. 280 del 15/10/2020 “Attribuzione delle deleghe ai componenti della Giunta”.



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Marche;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 25 del DL n. 137/2020 convertito nella Legge n. 176/2020 e ss.mm.ii.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 giugno 2021 il dott. Gianluca Morri;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con l’odierna iniziativa giudiziaria vengono impugnati gli atti in epigrafe con cui il neopresidente della Regione Marche, a seguito delle elezioni del 20 e 21 settembre 2020, ha nominato la Giunta Regionale ed ha assegnato le deleghe agli assessori.

In particolare viene denunciato che tra gli assessori (complessivamente sei) compare una sola donna.

La Regione Marche si è costituita per resistere al gravame.

2. Il ricorso è infondato nel merito. Di conseguenza il Collegio ritiene di soprassedere dal trattare le molteplici eccezioni in rito dedotte dall’amministrazione resistente.

3. Con la primo ed articolato motivo viene dedotta violazione degli artt. 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea del 7/12/2000, del Preambolo Dichiarazione dei diritti umani ONU, della Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 18/12/1979, degli artt. 2 e 3 del Trattato dell’Unione Europea, degli artt. 3, 49, 51, 97 e 117 della Costituzione Italiana, dell’art. 1, comma 4, del D.Lgs. n. 198/2006 (codice delle pari opportunità fra uomo e donna), degli artt. 3 e 7 dello Statuto della Regione Marche. Secondo i ricorrenti, la Giunta Regionale avrebbe dovuto essere formata osservando il criterio paritario tra donne e uomini (quindi tre assessori femmine e tre assessori maschi) o quantomeno garantendo una presenza femminile più equilibrata con almeno due componenti (che costituirebbe il minimo ragionevole e conforme a diritto, considerato che il Presidente della Giunta Regionale è anch’esso uomo).

3.1 Le censure non sono condivisibili.

3.2 A giudizio del Collegio occorre trarre spunto da alcune considerazioni svolte dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 81/2012 (citata dai ricorrenti anche a proprio favore), in occasione della nomina di un assessore della Regione Campania in applicazione dell’art. 46, comma 3, dello Statuto regionale secondo cui gli assessori devono essere nominati “nel pieno rispetto del principio di un’equilibrata presenza di donne e uomini”.

Al riguardo la Corte Costituzionale ha posto in evidenza che “il legislatore regionale della Campania, nell’esercizio dell’autonomia politica ad esso accordata dall’art. 123 della Costituzione, ha ritenuto di dover delimitare il libero apprezzamento del Presidente della Giunta regionale nella scelta degli assessori, stabilendo alcuni vincoli di carattere generale”. Di conseguenza la discrezionalità di quest’ultimo “risulta arginata dal rispetto di tale canone, stabilito dallo statuto, in armonia con l’articolo 51, primo comma, e 117, settimo comma, della Costituzione” (cfr. paragrafo 4.3 delle considerazioni di diritto).

Lo Statuto della Regione Marche, per quanto interessa in questa sede, risulta tuttavia essere stato scritto in maniera sensibilmente diversa poiché la discrezionalità presidenziale viene delimitata “garantendo la rappresentanza di entrambi i sessi” (cfr. art. 7, comma 2), ovvero con minor vincolo rispetto alla Regione Campania dove il Presidente è tenuto invece a garantire il “pieno rispetto del principio di un’equilibrata presenza di donne e uomini”.

A giudizio del Collegio, la rappresentanza chiesta dal legislatore regionale marchigiano (nell’esercizio della sua autonomia politica come ricordato dalla Corte Costituzionale) è quindi garantita anche dalla presenza di una sola donna (o di un solo uomo).

In via interpretativa non soccorre l’art. 3, comma 2, dello Statuto marchigiano invocato dai ricorrenti (secondo cui “Le leggi regionali garantiscono parità di accesso a donne e uomini alle cariche elettive e negli enti, negli organi e in tutti gli incarichi di nomina del Consiglio e della Giunta”), trattandosi di norma programmatica rivolta al legislatore regionale che, per quanto concerne la Giunta della Regione, ha già operato la sua scelta (discrezionale) attraverso il successivo art. 7, comma 2.

3.3 Quanto sopra osservato esclude anche la fondatezza delle censure che richiamano la nomina della Giunta della Regione Lombardia (trattata da TAR Milano, Sez. I, n. 354/2011 e Cons. Stato, Sez. V, n. 3670/2012 di conferma della prima e poi da TAR Milano, Sez. I, n. 2945/2012 a seguito di un nuovo ricorso).

Al riguardo è sufficiente osservare che lo Statuto regionale lombardo conteneva norme analoghe a quelle campane (cfr. art. 11 “La Regione promuove il riequilibrio tra entrambi i generi negli organi di governo della Regione”).

Si può ulteriormente aggiungere che la Giunta Regionale lombarda era composta da 16 assessori contro i 6 assessori di quella marchigiana.

La giustizia amministrativa che si occupò del caso Lombardia, ritenne che due soli assessori di genere (12,5%) non fossero sufficienti per “promuove il riequilibrio tra entrambi i generi”. Nella giunta regionale marchigiana un solo assessore di genere è invece sufficiente a garantire una quota maggiore (16,67%), pur a fronte di un vincolo che non impone l’equilibrio ma solo la rappresentatività.

4. Con il secondo e ultimo motivo viene dedotta violazione degli artt. 3 e 21-septies, comma 1, della Legge n. 241/1990 nonché eccesso di potere per carenza di motivazione. In particolare viene denunciata la totale carenza di motivazione sulle ragioni che giustificano la presenza di una sola donna nella Giunta Regionale delle Marche

Anche quest’ultima censura va disattesa.

Come osservato in precedenza, la nomina di una sola donna (o di un solo uomo) risulta conforme alle norme regionali di riferimento che non stabiliscono quote minime di genere ma impongono solo la rappresentatività.

Non era quindi necessario che il Presidente della Giunta Regionale fornisse una specifica motivazione sul perché non aveva ritenuto di garantire (o potuto garantire) una rappresentatività superiore a quella minima.

5. In conclusione il ricorso deve essere respinto.

6. Le spese di giudizio possono essere compensate considerata la particolarità della vicenda in esame.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

La presente sentenza sarà eseguita dall'Autorità amministrativa ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Ancona il giorno 23/6/2021, attraverso collegamento telematico da remoto, con l'intervento dei magistrati:

Sergio Conti, Presidente

Gianluca Morri, Consigliere, Estensore

Giovanni Ruiu, Consigliere

 

 

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Gianluca Morri

Sergio Conti