San Benedetto - L’ennesimo pacco regalo
ai cittadini del quartiere Agraria è stato consegnato: un ripetitore
telefonico con potenza superiore a 20 watt, sta per essere installato
vicino al Parco Bau, dove giocano giornalmente decine di bambini e
dove si intrattengono anche molte mamme con neonati; vicino ad un
parco (quello di pattinaggio) frequentato da molti ragazzi e adulti,
non molto distante dal futuro campo da rugby e dagli edifici
scolastici del quartiere.
Questa amministrazione
non conosce minimamente il significato della parola “vergogna“.
Gli interessi dei
cittadini, che sono non coercibili e non contrattabili, rimangono
sempre in secondo piano, vengono bypassati con agghiacciante
regolarità, e la Convenzione di Aarhus è un’utopia.
Esiste un piano delle
antenne, dove è palesemente riscontrabile che in quel luogo non
possono essere istallate antenne di qualunque tipo; il regolamento
comunale, in merito alla questione, all’art. 2 fa espresso
riferimento al ben noto “Principio di Precauzione“.
A questo
punto ci domandiamo: ma costoro ne conoscono il contenuto e il
significato? Visto ciò che hanno autorizzato non ci sembra proprio.
Inoltre nel sopracitato
regolamento, all’art.6 comma 1, si afferma quanto segue:
“L’amministrazione Comunale individua le aree ad ospitare gli
impianti per le telecomunicazioni e radiodiffusione. La installazione
degli impianti radioelettrici ivi comprese le stazioni radio base per
la telefonia mobile è consentita nei siti individuati
specificatamente nelle planimetrie allegate quale parte integrante
del presente Regolamento“.
Nella pianta di
zonizzazione, nell’area in questione, non è prevista nessuna
antenna; quindi con quale criterio è stata rilasciata questa
autorizzazione (seppur provvisoria)?
In
merito a questo punto è opportuno specificare che il dirigente
firmatario ha rilasciato l’autorizzazione, dal 10 luglio 2014 al 10
ottobre 2014 per l’occupazione del suolo pubblico, e di 60 giorni
effettivi per l’irradiazione del segnale, comunque non oltre il 30
settembre. Il regolamento comunale all’art. 19 comma 1 –
Installazioni Provvisorie – dichiara: “Possono essere
rilasciate autorizzazioni ad installazioni provvisorie di impianti
solo per prove tecniche di trasmissione e previo parere
favorevole dell’A.R.P.A.M e dell’Azienda A.S.L e comunque per un
tempo non superiore a 60 giorni.
Ora
visto che le prove tecniche non possono essere svolte per tutte le 24
ore, chi vigilerà sul rispetto di questa norma?
Inoltre
sull’autorizzazione (prot. 39555 del 8 luglio 2014) si sottolinea
che “ eventuale domanda di proroga dovrà essere presentata
almeno 10 gg. prima della scadenza dell’atto “.
I
nostri dubbi, in merito alla provvisorietà dell’impianto, erano
tanti, ma nella riunione che abbiamo avuto in comune, l’ing.
Polidori ha assicurato che cancellerà questa postilla in autotutela.
Inoltre
il regolamento comunale all’art. 8 – Aree Sensibili - comma 1 e
2 riporta quanto segue :
1 Sugli edifici e loro pertinenze e sulle aree di cui al comma 2 è
vietata ogni installazione di impianti di radiocomunicazione.
2 In tale aree ricadono di norma, ai sensi dell’art. 7 della
legge regionale n. 25/2001:
3 Asili nido, scuole materne, scuole di ogni ordine e grado:
Ospedali, case di cura e riposo, edifici adibiti al culto, parchi
pubblici, parchi gioco, aree verdi attrezzate e
impianti sportivi.
L’impianto
è collocato proprio a poche decine di metri da questi ultimi, e
nonostante questo l’Arpam ha rilasciato il parere tecnico positivo
all’istallazione, mentre l’Asur non si è espressa.
In
più casi abbiamo costatato la superficialità che regna in alcuni
settori degli uffici pubblici, per cui non ci meravigliamo neanche di
ciò che ha detto l’assessore (forse futuro sindaco?) avv. Canducci
- ripresa da varie testate giornalistiche locali – il quale ha
affermato che “…comunque la legge Gasparri permette
l’insediamento di tali impianti senza troppi passaggi
burocratici...”
Ma
noi, semplici cittadini, ci chiediamo: come fa un assessore (con
varie deleghe), di professione avvocato, ad non essere informato sul
fatto che la legge in questione n. 198 del 4 settembre 2002 – la
cosiddetta legge Gasparri – è stata dichiarata
incostituzionale, dalla Corte Costituzionale, con sentenza nr. 303
del 25/9/2003 e 1/10/2003?
Lasciamo
a chi legge gli opportuni commenti, ma il Movimento 5 Stelle di San
Benedetto del Tronto si riserva, qualora vi fossero stati dei reati
di negligenza o di eccesso di potere, di segnalare l’accaduto alla
Procura della Repubblica di Ascoli Piceno.