Ascoli - La normativa vigente prevede che gli elettori
fisicamente impediti o non deambulanti possano votare previo rilascio
di certificazione medica redatta da medici autorizzati: medici
dell’U.O. di Medicina Legale o dei Distretti Sanitari di Ascoli
Piceno ed Offida dell’ASUR AV5 – Sede di Ascoli Piceno.
La legge di riferimento riconosce quali persone
fisicamente impedite i portatori delle seguenti minorazioni: ciechi,
amputati delle mani, affetti da paralisi o da altro impedimento di
analoga gravità. A costoro è data facoltà
di esercitare il diritto elettorale con l’aiuto di altro elettore.
Si ricorda che non rientrano in tale diritto,
pertanto, coloro che sono affetti da deterioramento mentale (malattie
di Alzheimer, demenza in genere), gravi disturbi psichici, ecc. anche
in caso di concomitante impedimento fisico.
Qualora sia riconosciuta l’impossibilità
di deambulazione o di capacità gravemente ridotta di deambulazione
l’elettore ha facoltà di richiedere la certificazione medica al
fine di esercitare il diritto di voto in sedi esenti da barriere
architettoniche.
Si informa altresì che ai sensi della legge n. 22 del
27/01/2006, solo gli elettori affetti da “una
grave infermità a causa della quale si trovano in dipendenza
continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali ed
impossibilitati ad allontanarsi dalla propria abitazione” possono
esprimere il voto presso la propria abitazione, previa richiesta da
far pervenire al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali è
iscritto, non oltre il quindicesimo giorno antecedente la data della
votazione. Si precisa che rientrano, di fatto, in tale categoria solo
i portatori di minorazioni che richiedano una ventilazione meccanica
continuativa.
Si allega la griglia riassuntiva relativa agli orari in
cui, nelle diverse sedi, vengono effettuate le certificazioni
mediche. Gli elettori residenti nei Comuni non indicati in tabella,
potranno recarsi in una delle sedi sotto indicate.