Intendo conivolgere la segreteria generale e tutti gli uffici competenti e, nell'interesse del regolare sovlgimento della prossima tornata elettorale ed a tutela degli stessi candidati, richiederò che, nel rispetto della normativa vigente, venga richiesto parere al Ministero competente.
Ascoli - "All'atto
dell'accettazione della candidatura a consigliere comunale ho dovuto
attestare l'inesistenza di cause di incompatibilità e/o di
incandidabilità in base alle normative viegenti e ho voluto esaminare il
disposto normativo di cui agli artt 60 e 63 d.lgs 267/2000 e gli
articoli 4 e 9 del d lgs 39/13 . Non ho avuto dubbi nell'attestare l'inesistenza sulla mia persona delle cause predette. Viceversa ho invece maturato dubbi circa la candidabilità dell'avv. Davide Aliberti e del Dott. Pasquale Allevi.
Per il Dott. Allevi, si cita l'art. 60 "non sono eleggibili a
sindaco...omissis ..i legali rappresentanti ed i dirigenti delle
strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio
coincide con il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera
con cui sono convenzionati o lo ricomprende ovvero dei comuni che
concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui
sono convenzionate". Non sfugge che il Dott Allevi sia socio
accomandante di una società accreditata e convenzionata con l'azienda
ospedaliera locale e che l'intestazione della predetta societa' include
il nome stesso del candidato con la conseguente applicabilità dell'art
2314 cc nei confronti dei terzi. Per quanto attiene alla
posizione dell'avv. Aliberti, l'art. 63 prevede ".....non può ricoprire
la carica di sindaco...omissis..il consulente legale, amministrativo e
tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di
cui ai numeri 1 e 2 del presente comma .... artt 4 e 9 d lgs 39/13 ....
a coloro che nei due anni precedenti abbiano svolto incarichi e
ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati
dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico
ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali se queste sono
regolate finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente
pubblico che conferisce l'incarico .... art. 9 gli incarichi
amministrativi di vertice ... sono incompatibli con lo svolgimento in
proprio da parte del soggetto incaricato di una attività professionale
se questa è regoalta, finanziata o comunque retribuita da una
amministrazione o ente che conferisce l'incarico". Non sfugge che l'avv.
Alibeti, come già dibattuto in consiglio, sia da tempo legale di
fiducia dell'ente Comune di AP ricevendo incarichi diretti da parte del
sindaco su delibera di giunta in base alla convenzione che lega il
comune con la società di assicurazione fiduciaria per quanto attiene i
giudizi relativi alla responsaiblità civile, societa' presso cui il
comune interviente corrispondendo il premio concordato. Per
questi motivi intendo conivolgere la segreteria generale e tutti gli
uffici competenti e, nell'interesse del regolare sovlgimento della
prossima tornata elettorale ed a tutela degli stessi candidati,
richiedero' che, nel rispetto della normativa vigente, venga richiesto
parere al Ministero competente. tanto dovevo nella qualita' di consigliere comunale".