Saranno sostituite dalle Unioni Montane, più snelle ed economicamente più sostenibili, che associno funzioni e servizi.
“E’ una scelta di semplificazione dei livelli istituzionali – spiega il presidente Gian Mario Spacca – che però salvaguardia le funzioni di tutela e valorizzazione delle aree montane.
Era necessario adeguare al mutato quadro normativo l’assetto delle Comunità montane della Regione per favorire sia la gestione associata delle funzioni comunali sia per assicurare la razionalizzazione delle strutture operanti nel territorio, evitando così la sovrapposizione di enti.
L’idea ispiratrice di fondo – prosegue - è dunque quella di prevedere l’Unione montana, che si collochi in una logica di continuità istituzionale con le Comunità montane per quanto riguarda lo svolgimento delle funzioni di promozione e valorizzazione della montagna e di esercizio associato delle funzioni comunali, ma che consenta di realizzare, nello stesso tempo, i principi di ottimizzazione delle risorse finanziarie ed umane esistenti”.
Storicamente sono state infatti le Comunità montane ad occuparsi della gestione associata oltre che della tutela e valorizzazione del territorio montano.
“L’esperienza delle Comunità montane per la difesa a valorizzazione dei territori montani – continua Spacca – va comunque salvaguardata, valorizzata e sviluppata. Una volontà emersa del resto nel corso degli incontri con gli amministratori interessati”.
“La nostra scelta va nella direzione del risparmio e della semplificazione – chiarisce l’assessore agli enti locali Antonio Canzian -. Nel caso di accorpamento non si risolverebbe il problema dell’esiguità delle risorse economiche disponibili in rapporto agli investimenti di cui il territorio necessita, tenendo conto dei costi non del tutto comprimibili del personale e dei mutui accesi. La previsione del subentro dei Comuni, potrebbe invece determinare problemi in relazione alla successione nei rapporti giuridici attivi e passivi e un’ulteriore limitazione delle possibilità di investimento e di riequilibrio del divario esistente fra entroterra e costa, in questa fase di straordinaria ristrettezza economica per i piccoli Comuni. Questa proposta di legge – conclude Canzian - tende invece a conservare sul territorio, per quanto possibile, le funzioni delle Comunità montane, adattandoli alle mutate esigenze statali e assicurando il contenimento delle spese di funzionamento”.
La Regione recepisce in questo modo anche le disposizioni sulla spending review in base alla quale nei Comuni montani con meno di 3000 abitanti questo esercizio deve svolgersi esclusivamente mediante convenzione o Unione dei Comuni.
Nelle Marche ben 72 Comuni sui 98 appartenenti alle 9 Comunità montane, hanno meno di 3000 abitanti e sono quindi soggetti alla normativa statale relativa agli obblighi di associare le funzioni fondamentali nelle Unioni Montane.
CONTENUTI DELLA PROPOSTA DI LEGGE
La procedura per la costituzione delle Unioni montane, oggetto della pdl, prevede innanzitutto la rideterminazione da parte della Giunta regionale degli ambiti territoriali montani. Prima di questo i Comuni interessati avranno la facoltà di richiedere di recedere o aderire alla Comunità montana ancora esistente. Gli ambiti rideterminati costituiscono la dimensione ottimale per l’esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali nel territorio interessato. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, in ciascuno degli ambiti territoriali suddetti può essere costituita un’Unione montana. Ufficialmente ciò avverrà dopo l’approvazione dello Statuto e l’elezione del suo presidente. Entro 60 giorni dalla data di costituzione della Unione montana, la Giunta regionale dispone la soppressione della corrispondente Comunità montana e l’Unione montana subentra in tutti i rapporti giuridici della Comunità montana soppressa.
Sono organi dell’Unione montana il consiglio, il presidente e la giunta, nonché l’organo di revisione economico-finanziaria. Il primo è composto dai sindaci dei Comuni membri, anche al fine di rafforzarne la natura di ente espressione diretta dei Comuni. Il presidente è eletto dal consiglio tra i propri componenti. La giunta è composta dal presidente e da un numero di assessori, nominati dal consiglio tra i propri componenti. Il consiglio, il presidente e la giunta sono costituiti senza maggiori oneri per la finanza pubblica. Agli amministratori delle Unioni montane non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti. Alle Unioni montane costituite è destinato, integralmente, il fondo regionale della montagna.