Così scrive Corradetti: «Ho appreso con stupore del contenuto delle determinazioni 2068 e 2118 del 2011 nelle quali sono stati previsti stanziamenti rispettivamente di Euro 30 mila e di Euro 50 mila per un totale di Euro 80 Mila per la realizzazione di un sistema di comunicazione Video e per la realizzazione di un periodico comunale. E’ evidente come tali forme di comunicazione rientrino pienamente in quanto previsto dalla pronuncia della Corte dei Conti a sezioni riunite del 21 settembre 2011 (che allego alla presente) che ha affermato la validità di quanto previsto dalla legge di stabilizzazione finanziaria n.78 del 2010. (“A decorrere dall’anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2009 per le medesime finalità”). Dal 2011 tutte le spese previste per pubblicità istituzionale e per le pubbliche relazioni devono, quindi, essere diminuite di almeno l’80% rispetto a quanto impegnato nel 2009.
Nell’interrogazione presentata in data 26 ottobre 2011 dal sottoscritto, il Sindaco Castelli riferiva che non era stata effettuata alcuna spesa nel 2009. Pertanto la riduzione dell’80% di zero è evidentemente zero. Di conseguenza il nostro comune non ha alcuna possibilità di spesa ad eccezione della pubblicità obbligatoria per legge costituita da avvisi e bandi pubblici.
Al di là di qualsiasi considerazione politica che mi astengo dal fare nei suoi confronti che ha un ruolo esclusivamente tecnico, le chiedo, il rispetto di quanto anche chiarito dalla Corte dei Conti a sezioni riunite: “Riguardo, poi, al secondo dei due quesiti, relativo alle limitazioni delle spese per pubblicità, si ritiene di dover far presente, pur condividendo le preoccupazioni formulate dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia in ordine alle possibili refluenze negative derivanti dai tagli di spesa sull’efficacia dei servizi resi, come l’esclusione dal novero delle spese soggette a limitazione può essere assentita per le sole forme di pubblicità previste dalla legge come obbligatorie. L’ulteriore esclusione, infatti, di quelle relative alla c.d. pubblicità istituzionale porterebbe inevitabilmente a privare il precetto della finalità di risparmio previste, in ragione principalmente dell’ampiezza delle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni previste all’art. 1, comma 5, della legge n. 150 del 2000 e dell’assenza per gli enti locali, a differenza di quel che accade per le amministrazioni dello Stato, di momenti di direttiva e di programmazione a livello centrale da parte di un soggetto terzo (Presidenza del Consiglio) rispetto al ramo di amministrazione che sostiene la spesa. Del resto va anche evidenziato come una qualsiasi scelta di contenimento della spesa sia suscettibile, per sua natura, di produrre effetti negativi sull’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa.” Certo di una sua immediata presa d’atto di quanto stabilito dalla Corte dei Conti, confido in una sua immediata attivazione in merito all’annullamento degli atti che, in difetto, sono evidentemente sottoponibili al vaglio della Corte dei Conti».