Si è trattato di una sentenza scaturita da due contestuali fasi del giudizio: quelle che in termini giuridici sono chiamante – e come tali vengono citate anche nella sentenza – la fase “rescindente” e la fase “rescissoria”. La prima concerne la decisione sull’annullamento della sentenza del 4 giugno 2010 del medesimo Consiglio di Stato; la seconda concerne la nuova pronuncia del Consiglio di Stato stesso destinata a sostituire la propria precedente sentenza.
Infatti, la nuova causa davanti al Consiglio di Stato è scaturita da un ricorso presentato dai due ex consiglieri provinciali i quali lamentavano di non essere stati “parte” del precedente procedimento – quello conclusosi il 4 giugno 2010 con l’annullamento delle elezioni – in quanto l’appello della lista LAM (esclusa dalla elezioni del 2009) non era stato loro notificato. Nell’esaminare il ricorso di Marinelli e Pizzichini, la quinta sezione del Consiglio di Stato (presidente Marco Lipari, consigliere estensore Aldo Scola) ha ritenuto fondato il ricorso stesso “dato che il giudice d’appello - si legge nelle motivazione – avrebbe dovuto disporre l’integrazione del contraddittorio (chiamando in causa i consiglieri che non avevano ricevuto notifica degli atti n.d.r) e poi giudicare…. Per questi motivi accoglie l’opposizione di terzo in sede rescindente e annulla l’impugnata decisione (la sentenza del 4 giugno n.d.r.)…”.
Contestualmente, i nuovi giudici della quinta sezione hanno riesaminato nel merito (è questa la fase “rescissoria”) l’appello a suo tempo presentato dalla lista LAM contro la sua esclusione dalle elezioni provinciali. Con motivazioni analoghe a quelle espresse nel mese di giugno dai loro colleghi della stessa quinta sezione del Consiglio di Stato, il nuovo collegio giudicante è giunto alle medesime conclusioni e, riformando la sentenza del Tar Marche che invece aveva respinto il primo ricordo della LAM, ha ribadito l’annullamento delle elezioni.
Come si ricorderà, l’esclusione della lista LAM da parte dell’Ufficio elettorale centrale presso il Tribunale di Macerata era basata sulla questione delle date apposte accanto a diverse firme di sottoscrittori della lista stessa. L’ufficio elettorale aveva riscontrato che molte date apposte con il datario indicavano “maggio 2008” anziché maggio 2009”. Anche il Tar Marche aveva respinto il ricorso della LAM confermandone l’esclusione dalle elezioni.
Come ricordano gli stessi giudici del Consiglio di Stato nella sentenza del 30 novembre scorso, depositata in cancelleria il 18 gennaio,“la principale argomentazione giuridica con cui il T.a.r. (in adesione alla prevalente giurisprudenza in materia) aveva giustificato il rigetto del ricorso di primo grado era correlata alla rigorosa interpretazione dell’art. 28, comma 4, cit. t.u. n. 570/ 1960. La norma, laddove impone adempimenti formali (fra i quali l’autenticazione della firma dei sottoscrittori della lista), è preclusiva di qualsiasi interpretazione diversa da quella strettamente letterale; ciò, in quanto, nel procedimento elettorale, la forma degli atti si identifica con la sostanza”.
Esaminando nel merito il caso concreto i giudici hanno così motivato la nuova sentenza di accoglimento dell’appello della lista LAM e conseguente annullamento delle elezioni del 2009: “…pertanto, pur riconoscendo che la specialità della normativa in materia elettorale richiede un particolare rigore interpretativo, per ovvie esigenze di assoluta garanzia, in ordine alla certezza giuridica degli atti ed al corretto e sollecito svolgimento delle procedure elettorali, si riteneva che dette esigenze non potessero nel caso concreto legittimare - in sede di istanza di riesame - la mera conferma della ricusazione della lista di cui è causa. In questo caso, la certezza giuridica dell’esistenza di un evidente errore materiale, relativo alla data dell’autenticazione delle firme dei sottoscrittori della lista, da parte del pubblico ufficiale autenticatore, risultava dimostrata anzitutto da più dati di fatto, oggettivi e convergenti e tutti riferibili all’anno 2009 e non al 2008 (costituzione del movimento politico L.a.m. nel 2009; autorizzazione rilasciata nel maggio 2009 al consigliere provinciale incaricato di effettuare l’autenticazione delle firme dei presentatori della lista; date di rilascio dei documenti di identità di alcuni sottoscrittori, successive al maggio 2008; presenza di tre sottoscrittori che, nel maggio 2008, non avrebbero potuto essere in possesso del certificato elettorale, in quanto non ancora maggiorenni). Inoltre, risultava comprovata anche dalla puntuale dichiarazione di rettificazione, successivamente resa dallo stesso consigliere provinciale incaricato dell’autenticazione delle firme dei presentatori della lista, che aveva precisato la circostanza secondo cui l’indicazione riferita al mese di maggio 2008 sarebbe derivata da un errore materiale del datario dell’ufficio.
In presenza di tali dati di fatto, assolutamente oggettivi, e di tale convergente dichiarazione resa dallo stesso pubblico ufficiale incaricato di effettuare l’autenticazione delle firme, l’Ufficio elettorale centrale ben poteva e doveva, in sede di riesame, ritenere emendabile l’errore senza frapporre l’ostacolo derivante dalla mancata proposizione della querela di falso, prevista dalla norma generale in materia di efficacia degli atti pubblici.
Infatti, la legittimità dell’ammissione della lista era in questo caso perfettamente giustificata e giustificabile in base alla considerazione che - anche in materia di operazioni elettorali - è assolutamente corretto tenere ben distinte le irregolarità sostanziali (di per sé non sanabili a posteriori) da quelle soltanto formali, qualora siano sicuramente percepibili come tali, in base ad univoci dati di fatto; ciò, allo scopo di consentire che queste ultime possano essere legittimamente emendate in base ad una semplice e rapida procedura rettificante (senza, quindi, subìre le inevitabili more processuali derivanti dalla proposizione di un’impugnazione di falso), nel doveroso rispetto dei ben noti ed immanenti principi di favore per il voto e la massima partecipazione dei cittadini alle competizioni elettorali sia amministrative che politiche”.