Affidamento distribuzione gas ad Ascoli, Italcogim ricorre al Tar

Affidamento distribuzione gas ad Ascoli, Italcogim ricorre al Tar

La società chiede l'annullamento per illegittimità della delibera del consiglio comunale

«La giunta e il dirigente competente - fa sapere Silvia Parlamenti, consigliere de La Primavera di Ascoli - hanno avviato la procedura di gara informale per l'affidamento del servizio di distribuzione gas nel territorio comunale. Fin dall'avvio della procedura, l'opposizione ha criticato le modalità con cui un passaggio così importante e delicato per la gestione di un servizio pubblico è stato affrontato. in effetti, già in sede di commissione consiliare, l'assessore al Bilancio è stato sollecitato a valutare con maggiore attenzione il provvedimento e la procedura da seguire.
Per questi motivi, i Gruppi consiliari PD, la Primavera, L'Alveare e IDV, non hanno partecipato al voto della deliberazione ritenendola illegittima. Tanto più che l'assessore aveva nascosto l'urgenza della delibera dietro un'imminente Conferenza Stato-Regioni che non ha mai avuto luogo. La fretta in effetti non è stata buona consigliera e la società
Italcogim Reti s.p.a. ha impugnato dinanzi al Tar la delibera e tutti gli atti inerenti la procedura della gara informale.
Il fine di mantenere ad ogni costo la gestione del servizio pubblico del gas nelle mani dell’attuale gestore - chiede la Parlamenti all'amministrazione - può essere perseguito a discapito del rispetto delle regole, di ogni criterio di trasparenza e di legittimità, anche assumendosi il rischio di subire un’azione di risarcimento danni di importo rilevante pregiudicando le casse già esigue del Bilancio comunale?».
 

Ecco il testo dell'interrogazione:

Il Consigliere Comunale Silvia Parlamenti      

  • Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 19/05/2010 avente ad oggetto “Aumento del capitale sociale in natura a favore della Piceno Gas Distribuzione” con la quale è stato deliberato:
  • il conferimento in natura della proprietà delle reti di bassa pressione, ancora appartenenti al patrimonio del Comune, a liberazione dell’aumento di capitale della Piceno Gas Distribuzione per un valore di € 6.785.535,19;
  • l’approvazione del contratto di concessione del servizio di distribuzione del gas, da porre a base della nuova procedura di affidamento;
  •             Vista la delibera della Giunta Comunale n. 113, del 25/05/2010 avente ad oggetto “L’ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA CONCORRENZIALE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS NATURALE NEL COMUNE DI ASCOLI PICENO” con la quale
  • è stato deliberato di utilizzare la procedura della gara informale prevista dall’articolo 30 del d. lgs. N. 163 del 2006 per l’individuazione del soggetto cui affidare il servizio della distribuzione del gas naturale,
  • sono stati approvati gli atti e i documenti a corredo del menzionato procedimento di gara;
  • è stato individuato il Responsabile del Procedimento;
  • Vista la determinazione n. 817 del 28/05/2010 del Dirigente del settore Direzione e Controllo OO.PP. Servizio Programmazione, Progettazione e Direzione OO.PP. con la quale è stato deciso:

1 di procedere all’affidamento della concessione di servizio pubblico locale di distribuzione gas naturale nel territorio del Comune di Ascoli Piceno, mediante la procedura di gara informale prevista dall’art 30 del dec lgs. 163 del 2006, secondo il disciplinare di gara approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 113 del 25/5/2010, con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

  1. di invitare alla suddetta procedura di gara informale le seguenti società:

- Fermo A.S.I.T.E. srl, Piazza Mascagni, 4, 63023 Fermo (FM)

- CO.SEV. spa Via F. Petrarca, 6, 64015 Nereto (TE)

- Favellato Claudio spa, Via Bivio, 1, 86070 Fornelli (IS)

- Servizi Distribuzione srl, Piazza Kennedy, 5, 63039, Spinetoli (AP)

- Piceno Gas Distribuzione srl, Via Piceno Aprutina, 114, 63100 (Ascoli Piceno);

-     Visto il Ricorso presentato al Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche in data 21 giugno 2010 dalla Società ITALCOGIM RETI s.p.a. avente ad oggetto la richiesta di annullamento per illegittimità della determinazione n. 817 del 28/05/2010 del Dirigente del settore Direzione e Controllo OO.PP. Servizio Programmazione, Progettazione e Direzione OO.PP., del disciplinare della gara nonché di tutti gli atti connessi, della delibera della Giunta Comunale n. 113, del 25/05/2010 e della delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 19/05/2010

interroga il Sindaco e l'Assessore competente e chiede:

  • quali sono i motivi che hanno indotto l’Amministrazione a scegliere la procedura della gara informale prevista dall’articolo 30 del d.lgs. 163/2006, che prevede la possibilità di invitare solo cinque imprese, anziché seguire una procedura ad evidenza pubblica che garantisse la partecipazione a tutte le società “senza limitazioni territoriali”, come stabilito dall’articolo 14 del d.lgs. 164/2000;
  • se tale procedura è stata consigliata dalla Società di consulenza di cui si avvale il Comune (Lothar s.r.l.”) o se, al contrario il consulente aveva prospettato una soluzione diversa (in tal caso quale);
  • quali sono i motivi per i quali non si è ritenuto di dare alla procedura competitiva e al relativo Disciplinare di gara un’informativa idonea (ad es. Pubblicazione in GUCE) alla rilevanza transfrontaliera del servizio;
  • quali sono i motivi per i quali la procedura è stata attuata in tutta fretta
  •  senza rispettare le effettive competenze degli organi comunali; infatti la procedura avrebbe dovuto essere anticipata da una delibera del consiglio comunale contenente gli indirizzi sull’organizzazione dei pubblici servizi come prescritto dall’articolo 42 lett e) del Tuel e come, forse per disattenzione, sembra presupporre la determinazione n. 817 del Dirigente, nella quale si dà atto di una bozza di delibera che non c’è;
  • senza rispettare i termini minimi per garantire la massima partecipazione e l’effettiva attuazione del principio di concorrenza;
  • se, è vero, come sostenuto nel ricorso indicato in premessa, che l’operazione del conferimento in proprietà delle reti alla Piceno gas, autorizzata con delibera n. 23 del consiglio comunale del 19/05/2010 ha avuto come unica finalità quella di massimizzare la rendita di posizione della Piceno Gas e rendere quindi praticamente certa l’aggiudicazione della gara da parte della medesima società;
  • se, a giudizio di questa Amministrazione, il fine di mantenere ad ogni costo la gestione del servizio pubblico del gas nelle mani dell’attuale gestore può essere perseguito a discapito del rispetto delle regole, di ogni criterio di trasparenza e di legittimità, anche assumendosi il rischio di subire un’azione di risarcimento danni di importo rilevante pregiudicando le casse già esigue del Bilancio comunale;
  • qual è stato l’esito del giudizio sull’istanza cautelare contenuta nel ricorso citato in premessa.