Trenitalia e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti hanno diramato le direttive di rispettiva competenza a favore degli elettori che debbano raggiungere il Comune di iscrizione elettorale per esercitare il diritto di voto, previste dall’art. 116 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, per i viaggi ferroviari in occasione delle elezioni politiche ed estese successivamente, con legge 26 maggio 1969, n. 241, alle elezioni dei consigli regionali, provinciali e comunali (art. 1, comma 1) nonché ai viaggi via mare effettuati con i mezzi delle società di navigazione concessionarie dei relativi servizi di trasporto (art. 2).
AGEVOLAZIONI PER I VIAGGI FERROVIARI
In via preliminare, si rappresenta che è stata rinnovata, fino al 31 dicembre 2010, la “convenzione” tra il Ministero dell’Interno e la Società. Trenitalia S.p.A., “per l’applicazione delle agevolazioni di viaggio agli elettori”.
Tali agevolazioni sono tratte dalla “Disciplina per i viaggi degli elettori” predisposta dalla medesima società Trenitalia e consultabile sul sito www.ferroviedellostato.it – Trenitalia > Area Clienti > Condizioni di Trasporto > Elettori.
Agevolazioni per i viaggi via mare
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - DirezioneGenerale per il trasporto marittimo interno, ha diramato alle società di navigazione concessionarie appartenenti al Gruppo Tirrenia (Tirrenia, Caremar, Siremar, Toremar e Saremar) le direttive per l’applicazione, nell’ambito del territorio nazionale, delle consuete agevolazioni a favore degli elettori residenti in Italia e di quelli provenienti dall’estero che dovranno raggiungere il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, per poter esercitare il diritto di voto. In particolare:
- a tali elettori verrà applicata di norma la tariffa con riduzione del 60% sulla “tariffa ordinaria”;
- nel caso in cui gli elettori abbiano diritto alla tariffa in qualità di residenti, le biglietterie autorizzate applicheranno sempre la “tariffa residenti” ad eccezione dei casi in cui la “tariffa elettori” risulti più vantaggiosa di quella residenti.
L’agevolazione, che si applica in prima e seconda classe (poltrone, cabine, passaggio ponte), ha un periodo complessivo di validità di venti giorni e viene accordata dietro presentazione della documentazione elettorale e di un documento di riconoscimento. Nel viaggio di ritorno dovrà essere esibita la tessera elettorale, recante il timbro dell’ufficio elettorale di sezione.
AGEVOLAZIONI AUTOSTRADALI
Si comunica inoltre che l’Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori (A.I.S.C.A.T.), ha comunicato l’adesione delle Concessionarie autostradali alla richiesta di gratuità del pedaggio, sia all’andata che al ritorno, per gli elettori residenti all’estero.
Pertanto, gli elettori residenti all’estero che intendano rientrare in Italia per esercitare il diritto di voto ed usufruire delle agevolazioni di che trattasi, dovranno esibire, in occasione del viaggio di andata, direttamente presso il casello autostradale, idonea documentazione elettorale e un documento di riconoscimento, e, al ritorno, la tessera elettorale personale munita del bollo della sezione presso la quale hanno votato.
Per eventuali informazioni al riguardo, potranno essere contattati l’Ufficio Elettorale della Prefettura U.T.G. di Ascoli Piceno, ai seguenti numeri telefonici: 0736/291604; 0736/291605; 0736/291614 ovvero gli Uffici Elettorali dei Comuni della Provincia.