La minoranza impugna l'elezione nelle commissioni

La minoranza impugna l'elezione nelle commissioni

la questione del consigliere Gibellieri è rilevante sia sul piano politico che giuridico

per i motivi e le considerazioni di seguito elencate. La minoranza, che per la circostanza si è riunita, ha deciso di assumere, coerentemente alle dichiarazioni e agli impegni assunti in campagna elettorale, responsabilmente un ruolo di confronto aperto  e costruttivo in seno al Consiglio comunale nell’interesse della città, che sta attraversando una difficile fase economica e sociale.
Purtroppo non ha riscontrato da parte della S.V. e della maggioranza un altrettanto senso di responsabilità, limitandosi a far prevalere i propri interessi di parte a scapito della democrazia e dei diritti dei gruppi di minoranza, nonostante fossero letteralmente riconosciuti dallo Statuto e dalla Regolamento consiliare.
Sul merito delle decisioni del Consiglio comunale, intendiamo svolgere un confronto rispettoso della volontà delle maggioranze che si definiranno sui vari provvedimenti, però sul rispetto formale e sostanziale delle cosiddette “regole del gioco” non intendiamo fare sconti!
Sul rispetto delle regole, denunceremo con forza all’opinione pubblica ogni sopruso e ogni violazione. Le istituzioni democratiche, a cominciare dalla Consiglio comunale, sono terze rispetto alle parti politiche.
Esse sono un patrimonio civico e non appartengono ad una parte politica, qualunque essa sia. Pertanto, non parteciperemo all’insediamento delle commissioni convocate dalla S.V. nei giorni del 3 e del 4 corrente mese, per le seguenti ragioni:
1) in data 11/8 u.s. al termine della seduta del Consiglio “aperto” sulla questione occupazionale, la S.V. garantì che si sarebbe proceduto all’assegnazione dei membri delle commissioni, secondo la delibera consiliare 33 del 31/7 u.s., sulla base delle indicazioni dei rispettivi gruppi consiliari, precedute però da un “parere legale” che avesse chiarito la posizione del consigliere Walter Gibellieri, circa la sua dichiarazione di appartenenza alla coalizione di maggioranza, ovvero alla minoranza.
Alla riunione dei capigruppo del 26/8 u.s. – che si fa osservare essere stata convocata in modo irrituale – non solo la S.V. ha presentato una proposta che non teneva conto dei gruppi di minoranza, ma ha ignorato il “parere legale” che aveva promesso, con la scusa che il dirigente Laganà era in ferie, disattendendo così tale impegno, che comunque la S.V. avrebbe dovuto altrimenti garantire. Quello che aggrava la posizione della S.V., è il rifiuto a qualunque altro approccio procedurale per risolvere la collocazione del predetto consigliere Gibellieri in uno dei due schieramenti. Anzi, la S.V. procedendo con atto d’imperio, in violazione dell’art.5 – comma 1 – del Regolamento, ha collocato lo stesso Gibellieri tra i gruppi di minoranza sulla base delle seguenti considerazioni:
a) che la maggioranza è quella derivante dal cosiddetto “apparentamento” nella campagna elettorale;
b) che non c’è alcun obbligo per i consiglieri di doversi dichiarare e che quindi di fronte alla mancanza di opzioni avrebbe agito con i poteri che il Regolamento affida al Presidente del Consiglio, cioè collocando il consigliere Gibellieri tra i gruppi di minoranza.
In merito al primo punto si fa osservare che l’appartenenza ad un gruppo politico e quindi ad una coalizione di maggioranza, ovvero ad una collocazione diversa, è questione politica, ossia di valutazione delle circostanze dove prevalgono le valutazioni di merito che sono altamente discrezionali. Su tale circostanza, infatti, si fa osservare che giuridicamente, in relazione all’articolo 67 della Costituzione, non c’è “vincolo di mandato”. Sicché ogni consigliere comunale rappresenta la comunità ascolana prima ancora che il partito o la coalizione di collocazione politica.
Pertanto, la decisione di dichiararsi dopo la proclamazione è atto politico che può mutare durante il corso della consiliatura senza che la S.V. possa invocare alcun strumento giuridico perché ciò possa essere inibito.
Appare di tutta evidenza, pertanto, come anche la seconda considerazione venga meno, fatta salva la parte relativa al suo intervento autoritario, che tale riconosciamo senza alcun supporto giuridico e motivazionale.
A sostegno della nostra tesi abbiamo anche portato l’attenzione dei capigruppo presenti alla riunione del 26/8 u.s. sull’art.6 -  comma 9 – del Regolamento, che disciplina la eventuale collocazione dei consiglieri comunali, nel corso del mandato, nel cosiddetto “gruppo misto” per rilevare come la norma imponga a ciascuno di essi di dichiararsi per lo schieramento di maggioranza o di opposizione. Basterebbe tale semplice considerazione per superare la tesi della S.V. e della maggioranza fondata sul cosiddetto “apparentamento”.
Nel caso specifico del consigliere Gibellieri, così come dallo stesso affermato nella seduta consiliare di insediamento della Giunta delle 10/7 u.s., si sottolinea l’esistenza di “impegni morali personali” assunti dal Sindaco affinché la sua lista – “Gibellieri Sindaco” – fosse annoverata nella coalizione di maggioranza a seguito del sostegno elettorale (decisivo o meno che sia stato) pubblicamente dichiarato a favore del Sindaco Castelli nel giorno di chiusura della campagna elettorale e dallo stesso Castelli reso pubblico nel comizio di chiusura della campagna elettorale a Piazza del Popolo;
2)la questione del consigliere Gibellieri è rilevante sia sul piano politico che giuridico per le seguenti considerazioni:
a) perché la sua appartenenza è determinante ai fini dell’art.6 del Regolamento per la costituzione dell’Ufficio di Presidenza (di cui saranno meglio specificate le peculiarità);
b) è determinante ai fini della convocazione, su impulso della minoranza, della Conferenza dei capigruppo a norma dell’art. 7 – comma 3 - , ai fini del raggiungimento dei 2/5 dei consiglieri; con il risultato di rendere sterile tale prerogativa della minoranza;
c) è determinante ai sensi dell’art. 8 – comma 6 – del Regolamento, ai fini della predisposizione del calendario dei lavori del Consiglio, fatte salve le conclusioni previste dal comma 12;
d) è rilevante ai fini della elezione dell’Ufficio di presidenza delle Commissioni ai sensi dell’art. 12 – comma 2 – non essendo prevista una votazione separata per la elezione del vicepresidente;
e) è determinante ai fini dell’equilibrio nelle commissioni speciali di cui agli articoli 17 – 18 e 19 del Regolamento;
f) è rilevante ai fini dell’art. 34 per promuovere la mozione di sfiducia;
g) è rilevante ai fini degli articoli 52 e 74, quale scrutatore di minoranza e dirimente ai fini dell’art.75, che non prescrivendo procedure definite nelle votazioni per i rappresentanti delle minoranze, la maggioranza può scegliersi anche la minoranza.
Tali valutazioni discendono da una corretta sistemazione logica delle norme del nuovo Regolamento consiliare, per quanto non condivisibile, perché approvato con delibera commissariale, travisando il significato del TUEL. Infatti, lo stesso Regolamento, tra le prime norme (articoli 5.e 6) disciplina le funzioni del Presidente del Consiglio e dell’Ufficio di presidenza, quale presupposto per la funzionalità operativa del Consiglio comunale.
Una delle funzioni più importanti dell’Ufficio di presidenza  è l’avvalimento delle decisioni del Presidente in materia di applicazione del Regolamento. È di tutta evidenza che, ove tale avvalimento non vi sia, ogni decisione del Presidente risulta parziale e personale, fino a risultare arbitraria, così come è ritenuta negli atti che si contestano, proprio perché priva del parere dell’Ufficio di presidenza o di qualsiasi altro “parere legale”.
In forza dell’art. 6 – comma 1 – del Regolamento, l’Ufficio di presidenza è composto dal Presidente (che c’è), dal vice presidente (che c’è) e da due capigruppo consiliari: uno di maggioranza e uno di minoranza (che non ci sono ancora).
Da tale presupposto normativo, discendono due considerazioni:
a) che non essendo disciplinata la procedura di “designazione” dei due capigruppo (evidente carenza del Regolamento, così come finora se ne sono registrate altre di più significative) ci si rimette ad una prassi politica che presuppone la dichiarazione di appartenenza alla coalizione di maggioranza, ovvero alla minoranza, di tutti i consiglieri comunali; ovvero ancora, dei capigruppo, che li riassorbe in tale decisione. A quale designazione dovrebbe partecipare il consigliere Gibellieri? A quella di minoranza perché così ha deciso (convenientemente per la maggioranza) la S.V. senza alcuna motivazione? Sarebbe stata buona prassi se avesse accettato il suggerimento della minoranza di collocare il consigliere Gibellieri tra le minoranze come scelta residuale una volta sollecitato formalmente a scegliere, con le conseguenti implicazioni politiche. Invece così non è stato è non si è voluto porre il consigliere Gibellieri di fronte a precise responsabilità politiche per consentirgli di fare il “cursore”, tra la maggioranza e la minoranza, secondo propria convenienza, ovvero secondo quella contrattata, riproponendo un copione ambiguo, negoziale, secondo gli schemi della peggiore prassi politica che crea disgusto e repulsione a tutti i cittadini onesti;
b) tale calcolo da parte della S.V., non ha consentito di istituire  l’Ufficio di presidenza e di interpretare così correttamente il Regolamento per la costituzione ed operatività delle commissioni consiliari;
3) l’aggiramento dell’Ufficio di presidenza nei termini richiamati al punto
2) che precede e la mancanza del “parere legale” promesso e poi eluso, così come ricordato nel dianzi punto 1), si inseriscono in un contesto ancora più grave in termini di prevaricazione delle minoranze, se si pensa come la S.V. e la maggioranza hanno detto di voler applicare l’art. 13 del Regolamento, che riteniamo in contrasto con l’art. 32 – comma 3 – dello Statuto, che ha valenza gerarchica superiore alle norme regolamentari.
La norma statutaria richiamata prevede la rappresentanza proporzionale dei gruppi nelle commissioni e il voto “plurimo” dei consiglieri, che secondo i firmatari della presente significa “voto per testa”, secondo una prassi consolidata sia nel passato, prevista in Regione e alla Parlamento.
Secondo la S.V. e la maggioranza, invece, andrebbe applicato letteralmente l’art. 13 – comma 9 – che prevede il “voto per quota”, come nelle società per azioni e nei condomini.
Tale interpretazione non ha l’avvalimento dell’Ufficio di presidenza per le ragioni dianzi ricordate e, pertanto, appare ancora una volta una forzatura contro la minoranza dovuta a valutazioni personali di codesta Presidenza.
Su questo ulteriore passaggio procedurale la S.V. ha cercato di attenuare le sue responsabilità promettendo nella Conferenza dei capigruppo del 26/8 u.s. un “parere legale” del Segretario comunale, che aveva già espresso una opinione a favore della tesi della maggioranza, senza però alcun convincente ragionamento giuridico fondato su presupposti dottrinari e giurisprudenziali. Ancora una volta però, ci siamo trovati di fronte ad una convocazione delle commissioni per il loro insediamento, con la elezione dei rispettivi presidenti e vicepresidenti, senza il promesso “parere legale”allegato alla stessa convocazione. Sicché, ci si troverà di fronte ad una procedura affermata da una interpretazione di parte, a favore della maggioranza, lesiva dei diritti dei consiglieri di minoranza, ancorché affermati da norme statutarie e regolamentari.
Di fronte a tali prevaricazioni politiche, forzature procedurali, mancanza di rispetto degli impegni presi, aggiramento di obblighi e vincoli regolamentari, non riteniamo – come detto in apertura – che si possa partecipare alle convocazioni delle commissioni consiliari nella fase insediativa.
Siamo profondamente amareggiati di fronte all’uso disinvolto delle istituzioni da parte della S.V. e al comportamento pressappochista della maggioranza, che va in senso opposto alle dichiarazioni di “trasparenza” del Sindaco Castelli, che ancora una volta dimostra come alle parole non corrispondano i fatti.
Avevamo creduto ad una nuova stagione di rapporti politici costruttivi tra maggioranza e minoranza, anche tenendo conto che di fronte ad una maggioranza comunale che è minoritaria nell’elettorato ascolano e che ha vinto con appena il 51% dei votanti, ci fosse più responsabilità. Invece, i fatti ci fanno ricredere. Auspichiamo che si tratti solo di una difficile fase di partenza.
Questa lettera vuole essere anche un’occasione di riflessione per la S.V. e la maggioranza affinché  possano essere ripensati positivamente, nel senso desiderato, gli atti, la prassi e i comportamenti posti finora in essere.
Distinti saluti.