riportati insistentemente sulla stampa, anche in data odierna, ritengo necessario fornire, (in via definitiva e più a mente fredda di quanto non mi è stato possibile fare quella sera), i seguenti chiarimenti:
1.le attuali ipotesi di valutazione dei 42 immobili scaturiscono da un processo avviato esattamente nel mese di febbraio 2007: in primis, è stata la Commissione Paritetica nella seduta del 26/02/2007 a suggerire la metodologia di valutazione stabilendo di affidarne il compito, ovviamente in via istruttoria, al famoso “ Comitato dei 3 tecnici “;
2. l’argomento è stato poi ripreso nella successiva seduta del 6/08/2007, in quella del 5/11/2007 ed infine nella seduta del 21/12/2007 nella quale la Commissione ha validato la relazione finale del “Comitato dei 3 tecnici “;
3.è possibile verificare puntualmente i presenti alle predette sedute della Commissione, nonché i relativi interventi, senza bisogno che faccia io qualche citazione in questa sede;
4.il risultato istruttorio della Commissione Paritetica, formulato sulla base delle elaborazioni sia del competente Servizio Patrimonio della Provincia che del “Comitato dei 3 tecnici “, si è tradotto poi in indirizzo generale che il Consiglio Provinciale ha assunto, con voto favorevole di n. 19 consiglieri su n. 24 presenti, con la Deliberazione n. 68 del 31 luglio 2008 sulla base di una proposta che la Giunta Provinciale aveva deliberato all’unanimità dei presenti con atto n. 344 del 21 luglio 2008;
5.relativamente alla questione specifica della metodologia di valutazione dei 42 immobili, l’indirizzo consiliare è stato il seguente:
a.“la rilevazione della consistenza patrimoniale da ripartire, fermo restando i vincoli tecnico-amministrativi, va fatta a data più aggiornata possibile rispetto a quella di effettiva divisione della Provincia”;
b.“gli immobili da ripartire, fermo restando il rispetto dei principi e dei vincoli generali dell’ordinamento giuridico-contabile vigente, non possono essere valorizzati utilizzando criteri indifferenziati e standardizzati ma la loro valutabilità economica deve tener conto di una serie di criteri tra cui il rapporto della loro consistenza funzionale tra i 2 territori provinciali, la natura nonché la destinazione del bene, l’entità reale dei beni e i costi/benefici della loro eventuale valutazione, la reperibilità di un loro mercato di riferimento ed in ogni caso la significatività, la rilevanza, l’attendibilità, la verificabilità, la competenza economica e la congruità della valutazione. A questo riguardo si invita la Giunta, di concerto con il Commissario preposto, a riesaminare alla luce dei vincoli derivanti dalla Legge Regionale 38/98 art. 34, la valutazione degli immobili o parti di essi trasferiti dalla Regione Marche alla Provincia di Ascoli Piceno quali sedi di attività di formazione con riferimento alle Delibere Regionali n. 74 del 15/01/2002 e n. 351 dell’ 8/03/2005”;
6.tali indirizzi sono stati tradotti in elaborazioni concrete, in questo caso a cura del sottoscritto Dirigente, nell’apposto “Documento Istruttorio sulla ricognizione, determinazione, valutazione e ripartizione della consistenza del patrimonio“ sottoscritto formalmente da tutti i componenti della Giunta Provinciale in data 16/10/2008;
7.trattasi comunque di una condivisione provvisoria da parte di tutti i componenti della Giunta Provinciale, in attesa sia di definire contestualmente la questione della divisione del personale che del riscontro complessivo sulla concertazione con il Commissario De Feis;
8.ciò detto, ribadisco quindi quanto già illustrato, dettagliatamente ed inequivocabilmente nella Delibera del Consiglio Provinciale n. 68 del 31 luglio 2008, sia nella formulazione degli indirizzi che nella presa d’atto del documento tecnico sottostante e cioè che:
a.appare non corretto e rischioso fare la ripartizione del Patrimonio dividendo pedissequamente il “Conto del Patrimonio“ dell’Ente (la cui ultima versione approvata si riferisce, peraltro, al 31/12/2007) in quanto “un approccio generalista indurrebbe ad applicare le percentuali teoriche di ripartizione sul totale complessivo delle attività e delle passività dello “stato patrimoniale”, il che corrisponde ad applicarle al patrimonio netto risultante dalla differenza dei 2 totali generali, con la conseguenza di commisurare la ripartizione, e l’ eventuale squilibrio patrimoniale che ne consegue, a grandezze che includono poste di difficile ed incauta divisibilità come, ad es., le immobilizzazioni immateriali, l’ attivo circolante, i debiti di funzionamento, i conferimenti, i ratei e i risconti” ;
b.i criteri di valutazione contabile indicati dall’ art. 230 del T.U. 267/00, pur legittimi, non appaiono tecnicamente congrui in quanto “Per quel che riguarda la valorizzazione delle singole poste della “consistenza patrimoniale” da ripartire è stata adottata una metodologia differenziata partendo dal presupposto che la stessa consente di rispettare più adeguatamente gli stessi “principi contabili” degli Enti Locali in relazione alla specifica finalità della L. 147/04 ed in particolare:
1.il “principio della significatività e rilevanza”;
2.il “principio dell’ attendibilità”;
3.il “principio della verificabilità”;
4.il “principio della competenza economica”.
Al contrario i criteri indicati dall’ art. 230 del T.U. 267/2000, introdotti a far data dal ’96 dal D.L. n° 77/95, determinano metodi di valutazione aritmetici e generalizzati, finalizzati alla redazione contabile del “conto patrimoniale” che, specie in assenza di una storia contabile originaria dei beni congrua rispetto al criterio cardine del “principio di competenza economica” (che è quello del costo), potrebbe determinare risultati non pienamente rispondenti ad una diversa finalità come quella della L. 147/04”.
9.la predetta Delibera di Consiglio Provinciale n. 68 del 31 luglio 2008, pur nella sua natura di atto di indirizzo, reca il parere di regolarità contabile favorevole del Dirigente del Settore Economico Finanziario;
10.nel confermare tutto ciò che ho riassunto nei punti precedenti, preciso di non aver “ammesso niente di nuovo e di diverso “ nel mio intervento nel Consiglio del 13 novembre u.s. ma soltanto di aver tentato di replicare per l’ennesima volta alle tesi sostenute dal Dott. Alleva precisando quanto segue:
1)la reiterata principale tesi tecnica del Dott. Alleva sull’utilizzazione del criterio della “rendita catastale rivalutata ai fini fiscali “ di cui all’art. 230 del T.U. 267/00, è del tutto superficiale non fosse altro perché, tra i 42 immobili in questione, anche volendo, sarebbe utilizzabile soltanto per n. 3 immobili situati nell’ascolano classificati nel Bilancio ufficiale della Provincia (e non dal sottoscritto) come “beni patrimoniali acquisiti prima del 1996 “;
2)l’invocata utilizzabilità del criterio della “rendita catastale rivalutata ai fini fiscali“, astrattamente legittimo ma non generalizzabile, non è tecnicamente equo per le motivazioni sistemiche riportate nel precedente punto 8) a proposito dell’utilizzabilità pedissequa dei criteri di cui al citato art. 230 del T.U. 267/00;
11.ma forse l’equivoco, che spero con questa mia relazione di superare definitivamente, è nato quando, per eccesso di zelo e trasparenza, ho affermato che l’eventuale applicazione del criterio della “rendita catastale rivalutata ai fini fiscali“ ai 3 immobili in questione avrebbe determinato una riduzione del valore patrimoniale complessivo già stimato di circa 5 milioni di euro e, di conseguenza, una riduzione del conguaglio patrimoniale da Ascoli Piceno a Fermo di circa la metà. Questa mia precisazione , semplicemente fornita allo scopo di anticipare pubblicamente un calcolo aritmetico alla portata di tutti, aveva il mero fine di dimostrare ulteriormente la superficialità e l’ inadeguatezza delle tesi tecniche opposte dal Dott. Alleva in quanto, pur volendo astrattamente ragionare dal punto di vista delle istanze politiche ascolane tese ad escludere ogni forma di compensazione patrimoniale, non avrebbe in ogni caso consentito di soddisfare tale istanze se non in misura molto parziale;
12.ribadisco quindi le mie convinzioni professionali, che si sono formate e consolidate in piena coscienza e serenità nell’arco di quattro lunghi e pesanti anni di studio, approfondimenti ed elaborazioni e che prescindono da ogni azione posta in essere fino ad oggi, da chi di dovere, per perseguire, unitamente all’obiettivo della legittimità e dell’equità delle scelte da effettuare, anche quello della loro “sostenibilità politica”;
13.confermo anche, a smentita di quanto impropriamente ed insistentemente riportato su alcuni giornali, che l’attuale ipotesi di divisione del patrimonio non comporta la necessità di erogare un conguaglio finanziario da Ascoli Piceno a Fermo che è stato invece escluso a priori, poiché l’attribuzione della quota del patrimonio spettante a Fermo verrà effettuata prevalentemente attraverso la volturazione della proprietà di alcuni immobili che non rispondono alle esigenze strettamente funzionali dell’Amministrazione (di cui n. 3 sono peraltro utilizzati da Amministrazione Centrali dello Stato) e in misura inferiore attraverso una rimodulazione dei mutui già in essere che determina una spesa annua corrente aggiuntiva sul futuro bilancio della nuova Provincia di AP del tutto contenuta di cui, in ogni caso, si cercherà di tener conto all’ atto della formalizzazione della divisione complessiva.