Pacheggi, Catalucci chiede l'annullamento dell'ultima delibera

Pacheggi, Catalucci chiede l'annullamento dell'ultima delibera

Catalucci: «La Saba ha di nuovo ritirato la sua richiesta di sospensiva presso il Consiglio di Stato»

l'annullamento dell'ultima delibera di giunta riguardante le determinazioni sulla sosta e l'assegnazioni dei posti auto alla multinazionale. «Oggi - dichiara Catalucci - la SABA ha di nuovo ritirato la sua richiesta di sospensiva presso il Consiglio di Stato, e lo stesso organo ha fissato l'udienza definitiva per il merito a metà giugno. Il materiale utilizzato nella stesura dell'interpellanza è stato raccolto leggendo le motivazioni della sentenza TAR n. 1920/2007 e considerando le analisi fatte dala Angelo Boni nel loro secondo ricorso al TAR avverso la delibera di giunta n. 59 del 19 aprile 2008».

 

Ecco il testo dell'interpellanza:

Il sottoscritto Catalucci Emidio, in qualità di consigliere comunale, inoltra la presente interpellanza, con richiesta di risposta scritta ed orale da fornire nel prossimo Consiglio Comunale, per sapere se:

Premesso che

Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche in data 5 dicembre 2007 con sentenza n 1920 accoglieva il ricorso prodotto dalla cooperativa Angelo Boni e, per l’effetto, annullava la deliberazione 3 giugno 2002 n. 39 del Consiglio comunale e le deliberazioni 15.6.2002 n. 130 e 10.7.2002 n. 162 della Giunta comunale di Ascoli Piceno nel punto in cui avevano affidato direttamente alla “Parcheggi Azzurri per Ascoli S.c. a r.l.” la gestione dei parcheggi di superficie a pagamento in eccedenza ai parcheggi di superficie a pagamento esistenti alla data delle convenzioni stipulate il 28.2.1996 ed il 28.12.1996.

Il TAR condannava il Comune di Ascoli Piceno, la S.p.A. SABA Italia e la S.c. a r.l. Parcheggi Azzurri per Ascoli ciascuno al pagamento della somma di Euro 1.000,00 per un complessivo di Euro 3.000,00 a favore della ricorrente S.c. a r.l. Angelo Boni, per spese di giudizio.

Il TAR ordinava che la sentenza in oggetto fosse eseguita dall’Autorità amministrativa.

All’esito della sentenza la SABA Italia S.p.A. presentava in data 12 febbraio 2008 appello diretto con richiesta di sospensiva presso il Consiglio di Stato, seguita dal Comune di Ascoli Piceno che in data 20 febbraio 2008 approvava con atto giuntale n. 21 il ricorso al Consiglio di Stato avverso la sentenza del TAR Marche.

Anziché rispettare gli impegni presi il 14 gennaio 2008 in Consiglio e di far rispettare la sentenza del TAR, la giunta si accoppiava alla SABA e ricorreva al Consiglio di Stato

Sia la SABA Italia S.p.A. che il Comune di Ascoli Piceno rinunciavano alla invocata sospensiva e, quindi, la sentenza TAR n. 1920/07 è perfettamente eseguibile.

Il Comune di Ascoli Piceno adottava, quindi, a distanza di 4 mesi dalla sentenza TAR, la delibera n. 59 del 19 aprile 2008 avendo ad oggetto “Gestione parcheggi SABA Italia. Determinazioni” sulla base del provvedimento istruttorio formulato senza data dal dirigente del servizio legale.

Caso insolito risulta essere che all’interno della delibera giuntale, oltre al documento istruttorio preparato dal dirigente dell’Ufficio Legale e non, come norma, dal dirigente del Settore Manutenzione, Patrimonio e Traffico, veniva allegata ufficialmente, come atto propedeutico, anche la nota della SABA talia S.p.A. inviata al sindaco Celani e all’assessore Natali in data 20 febbraio 2008 con prot. 0397 (due mesi prima dell’adozione dell’atto giuntale).

Premesso che

I dispositivi previsti dalla delibera in oggetto risultano a, mio avviso, elusivi della sentenza del TAR e che non rispettano quanto stabilito dall’organo di giustizia amministrativo e presentano rilievi di irregolarità:

  • I poteri deliberati relativi alle concessioni di servizi spettano al Consiglio comunale e rientrano nelle funzioni competenti del Consiglio e non della giunta (che ha poteri esecutori). Ricordo che la giunta ha approvato le delibera n. 130 e 162 del 2002 (oggi annullate dal TAR) solo dopo la delibera di consiglio del 3 giugno 2002 (anch’essa annullata parzialmente). Il segretario generale con nota del 02 gennaio 2008 prot. 167/02.07 ricordava alla giunta comunale “di predisporre la proposta di atto deliberativo da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale competente al riesame della propria precedente deliberazione n. 39 del 3 giugno 2002 nella parte annullata dal TAR, al suo adeguamento al dispositivo del Giudice amministrativo e, comunque, all’adozione di ulteriori conseguenti decisioni, ex art. 42, comma 2, lettera 1, del TUEL 267/2000.”

  • La materia deliberata dalla Giunta attiene esclusivamente alla sosta e al traffico. Il documento istruttorio è stato predisposto dal dirigente dell’Ufficio Legale del Comune e non dal dirigente del Settore traffico che possiede specifiche competenze e funzioni delegate in materia.

  • il subentro e la sostituzione dei primi concessionari della sosta a raso  con la Parcheggi Azzurri poteva avvenire esclusivamente alle stesse condizioni contrattuali convenute con i gestori dei parcheggi a raso e praticate dal Comune ai concessionari vincitori nelle singole gare di appalto e non, come invece è stato fatto con la delibera n. 59/2008, in forma libera e gratuita e in quanto la sosta a raso era del tutto avulsa dalle convenzioni per la costruzione dei parcheggi a silos deliberate nel 96. Non solo, ma a garantire la trasparenza dell’affidamento della sosta a raso (che non faceva parte delle originarie concessioni) ed il rispetto delle normative comunitarie e della concorrenza, era stata esperita una gara pubblica con la quale il Comune aveva determinato la scelta del contraente per la gestione della sosta a raso nella persona della cooperativa Angelo Boni. La SABA non può esercitare nessun diritto al subentro gratuito, anzi, il TAR ha escluso proprio la circostanza visto che i primi gestori dei parcheggi a raso corrispondevano al Comune il canone dovuto contrattualmente. Le due convenzioni del 1996 non accennano minimamente alla gestione gratuita e senza canone della sosta a raso.

  • Il Comune, adottando la delibera giuntale n. 59/2008, ha modificato sia la consistenza che l’ubicazione degli stalli a raso rispetto alla sentenza del TAR. Infatti il TAR Marche nella sentenza 1920/2007 avrebbe fatto salvo i posti a raso nel centro storico esistenti alla data del 2002, annullando ritenendoli eccedenti, tutti quei posti affidati direttamente alla Parcheggi Azzurri con la convenzione del 2002. Tali spazi sono ben identificabili sia nel numero che nella localizzazione; e non possono essere resi indistinti nel numero complessivo dei posti a raso della città. La SABA quindi può gestire tutti i parcheggi a raso esistenti prima del 2002 (con relativa erogazione del canone di concessone) ma nessuno di quelli nuovi creati dalla delibera consiliare 39 del 2002 (che prevedeva a regime la creazione di 1850 posti a raso)!!! Il riferimento del TAR è ai parcheggi di superficie a pagamento “esistenti” nel centro storico della città, non di ogni e qualsiasi altro parcheggio di superficie a pagamento. Le convenzioni del 1996 prevedevano 492 posti a raso nel centro storico. Poi si è scesi a n. 399 a fronte della chiusura di Piazza Arringo e di altre vie precluse al traffico o che hanno registrato una diminuzioni di posti auto. I posti esistenti attualmente (2008) e fatti salvi dalla sentenza del TAR si reputa che possono essere complessivamente 334. E sono ben identificabili nelle planimetrie ufficiali datate maggio 2002. Senza tener conto che, grazie alla delibera 59/2008 i posti a raso sono passati da “misti” (utilizzabili gratuitamente anche dai residenti con permesso) a “esclusivi” della SABA. E ancora: un lotto di stalli a raso sono stati modificati favorendo l’attuale gestore che si è visto assegnare spazi più appetibili, produttivi e economicamente più vantaggiosi. Tutto ciò in assenza di gara pubblica e con condizioni contrattuali diseguali poste con il gestore attuale rispetto a quello precedente dello stesso servizio.


 

Considerato tutto ciò in premessa, si chiede di sapere:

  1. Se il sindaco e la giunta non ritengono doveroso revocare ed annullare la delibera n. 59 del 19 aprile 2008, predisponendo, invero, un atto esecutivo di attuazione immediata, formale e sostanziale, in pieno e cogente rispetto dei dispositivi contenuti nella sentenza del TAR Marche.

  2. In che data certa il sindaco intende portare all’attenzione del Consiglio Comunale la proposta di modifica della convenzione n. 28181 della SABA, considerando che è già stato superato il termine dei 90 giorni stabilito dalla mozione presentata dal centro destra approvato il 14 gennaio 2008. Visto altresì che la stessa delibera 59/2008 prevede, al punto 5) del deliberato, la revisione del Piano Sosta e Traffico che la stessa giunta doveva discutere entro il giorno 30 del mese di aprile.

  3. Se è stato previsto per il Comune il costo del servizio differenziato che la SABA sta effettuando con la gestione separata degli incassi dei ticket dei posti a raso dichiarati eccedenti dal TAR fin dal 6 dicembre 2007. In caso contrario come intende agire l’Amministrazione nella fase di redistribuzione dell’introito a favore degli automobilisti ascolani.

  4. Quando si intende approvare la delibera di giunta per stabilire le modalità di rilascio e dei rinnovi, per l’anno 2008, dei permessi di circolazione nelle ZTL , visto che quelli dell’anno 2007 (stabiliti con atto del 25 maggio 2007) sono scaduti il 31 dicembre 2007 e prorogati al 30 aprile 2008 su decisione del sindaco senza atto giuntale. Si chiede di saper se le tariffe dei permessi dei residenti resteranno invariate o subiranno degli aumenti economici.

  5. Se saranno ritoccate in rialzo le tariffe orarie dei parcheggi a raso, visto l’aumento di quelli coperti al Park Torricella avvenuto dal 1 gennaio scorso con le seguenti tariffe: tariffe auto euro 0,60/ora o frazione di ora e tariffa giornaliera euro 6,00.

  6. Per quale motivo il nuovo sistema sanzionatorio dei parcheggi a pagamento, approvato con delibera 217 del 27 dicembre 2007, rettificato e prorogato ben due volte, è stato adottato solo ora (ma non ancora reso esecutivo), dopo che per 4 anni l’Ufficio locale del Giudice di Pace ha annullato, su ricorsi dei cittadini, tutte le infrazioni per sforamento dell’orario del ticket, condannando l’Ente alle spese legali.

  7. Se la giunta non intende elusiva dei princìpi della sentenza TAR la decisione di aver trasformato i parcheggi a raso a pagamento dal sistema “misto” (con possibilità di parcheggio gratuito per i residenti con regolare permesso) a quello “esclusivo” a tutto vantaggio economico della SABA che si è visto assegnare posti che rendono molto di più attraverso una compensazione economica non prevista dalla sentenza TAR.

  8. Quando e con quali accorgimenti si intende ampliare la pedonalizzazione del centro storico di Ascoli e in che modo si intende operare in tal senso considerando la durata quarantennale della convenzione capestro con la SABA che di fatto è diventata l’assoluta ed indiscussa protagonista decisiva e determinante per la sosta e il traffico della città.

  9. La sentenza del TAR deve essere intesa come una occasione importante per il Comune per procedere, come stabilito dall’articolo 9 della convenzione, ad una revisione delle condizioni contrattuali, dal momento che ha modificato, per cause non dipendenti dalla volontà delle parti contrattuali, gli elementi che avevano determinato l’equilibrio economico finanziario del rapporto stesso. Tale novità doveva essere immediatamente recepita dal Comune al fine di concordare condizioni migliori per la città e i suoi abitanti, fino alla rescissione del contratto medesimo con l’attuale gestore della sosta.