Ricorso al Piano territoriale, il Tar nega la sospensiva

Ricorso al Piano territoriale, il Tar nega la sospensiva

Rossi: «Non entro nel merito, ma il pronunciamento ci dà forza»

In particolare il TAR ha ritenuto che «non sussistono i danni gravi e irreparabili» dall’applicazione di quanto previsto dal comma 10 dall’art. 9 delle Norme tecniche di attuazione del PTC, e cioè che «non saranno ammesse varianti agli strumenti urbanistici generali comunali in assenza della verifica dell’avvenuto utilizzo per almeno il 70% delle vigenti previsioni urbanistiche». E ciò perché il successivo comma 11 precisa che queste disposizioni non si applicano se la variante non prevede incrementi di volumetrie e di consumo di suolo oppure riguarda opere pubbliche. Non solo, il Tribunale spiega anche che il pericolo di danni gravi e irreparabili è scongiurato da un’ulteriore previsione del Piano e cioè che le nuove regole non si applicano agli strumenti urbanistici già adottati dai Comuni o presentati per l’approvazione al momento dell’adozione della variante da parte della Provincia. «Non entro nel merito del provvedimento – spiega il presidente della Provincia Massimo Rossi – ma sicuramente il pronunciamento del TAR dà forza all’idea che ha sostenuto noi e tutti coloro (Sindaci, forze sociali ed economiche, associazioni) che hanno attivamente partecipato al percorso che ha portato ad approvare la variante al PTC. Un’idea che definirei “etica”, che considera cioè il paesaggio ed il territorio come valori sociali, luoghi di radicamento della comunità dov’è possibile una composizione virtuosa degli interessi privati e collettivi. Da quest’idea – spiega ancora Rossi - discende la norma oggetto del contenzioso dinanzi al TAR, quella che stabilisce, come precondizione per proporre varianti, di aver già attuato almeno il 70% delle previsioni urbanistiche contenute nel Piano regolatore vigente. Con questa norma, dunque, il PTC indica quale obiettivo fondamentale quello di ridurre il “consumo del suolo” provocato da una crescita sconsiderata dell’edilizia favorendo invece il recupero e il riuso del patrimonio edilizio esistente e anche la riqualificazione delle aree urbane degradate. Va anche ricordato, comunque, e il Tribunale lo ha giustamente sottolineato, che questa norma non si applica in caso di varianti riguardanti opere pubbliche, attrezzature ed impianti di interesse generale, servizi ed infrastrutture, nonché in caso di varianti riguardanti la riqualificazione di aree produttive dismesse».