Regione, approvato il calendario di pesca

Regione, approvato il calendario di pesca

Nelle sole acque di categoria A è istituito il riposo biologico nei giorni di martedì e venerdì

 e classifica le acque interne nelle categorie A, B e C, secondo quanto previsto dalla legge regionale 11/2003; le prime due, in particolare, risultano essere molto preziose dal punto di vista ittiofaunistico e per questo sottoposte a regime di pesca controllata. Nelle sole acque di categoria A è istituito il riposo biologico nei giorni di martedì e venerdì per l’intera stagione. I pesci che si possono pescare nelle acque interne della nostra regione sono: la trota oltre i 22 cm., la trota lacustre, il coregone, la carpa e il luccio oltre i 30 cm., il barbo e il cefalo oltre i 20 cm., il cavedano e la cheppia oltre i 18 cm., la tinca, l’anguilla e il persico trota oltre i 25 cm. e il persico reale oltre i 15 cm. La pesca alla trota di tutte le varietà è consentita a partire dal 24 febbraio al 28 settembre 2008. E’ vietata la pesca del coregone dal 15 dicembre 2007 al 15 gennaio 2008, del luccio dal 15 febbraio al 15 marzo 2008, della carpa e della tinca dal primo al 30 giugno 2008, del persico trota dal primo maggio al 15 giugno, del persico reale dal primo marzo al 30 aprile e della cheppia dal 15 maggio al 15 giugno. In tutte le acque della regione l’esercizio della pesca è consentito da un’ora prima della levata del sole a un’ora dopo il tramonto, per un massimo di cinque capi di salmonidi catturabili giornalmente. Nelle acque di categoria A è vietata ogni forma di pesca di qualsiasi specie ittica dopo la chiusura della pesca alla trota, mentre in quelle di categoria B, dopo la chiusura alla trota, è consentito pescare altre specie ittiche fino al 23 novembre 2008. Coloro che esercitano l’attività piscatoria nelle acque di categoria A e B, oltre alla licenza, devono essere in possesso del tesserino, valido per l’intero territorio regionale, rilasciato dalle Province. Queste ultime possono, attraverso ulteriori provvedimenti, emanare il proprio calendario piscatorio ma non possono modificare il numero dei capi prelevabili e le misure minime consentite di cattura delle specie e istituire giornate di divieto di pesca.