Catalucci, la delibera sul Contratto di quartiere è decaduta

Catalucci, la delibera sul Contratto di quartiere è decaduta

«Decorso il termine di 180 giorni il Comune è tenuto a provvedere alla rielaborazione del PRG»

«Il sottoscritto Catalucci Emidio, in qualità di consigliere comunale, inoltra la presente interpellanza, con richiesta di risposta scritta ed orale da fornire nel prossimo Consiglio Comunale, per sapere se: Premesso che
in data 28 aprile 2007, presso la sede della Regione Marche ad Ancona, alla presenza del Presidente della Regione Gian Mario Spacca e del Ministro delle Infrastrutture Antonio Di Pietro sono stati firmate le convenzioni e i protocolli di intesa dei Contratti di Quartiere II di 5 città marchigiane per la loro qualificazione, per un totale di 42 milioni di euro di investimenti. I Contratti di Quartiere II sono partiti in cinque città delle Marche: Ancona, Jesi, Ripatransone, Pollenza, Cupramontana. Solo la città di Ascoli è rimasta fuori e non ha potuto firmare né il protocollo di intesa né la convenzione in quanto non ha la conformità urbanistica del progetto, pur essendosi qualificata al terzo posto nella graduatoria regionale con un punteggio di 83,41 e un finanziamento di 4.986.450,00 euro. In base alle norme stabilite dalla Legge Regionale n. 34 del 5 agosto 1992 (art. 26, comma 2) è evidente come i termini stabiliti dalla suddetta legge, per esprimersi sulle osservazioni della variante e dell’adozione definitiva della stessa (180 gg.), siano stati superati ampiamente per quanto concerne la delibera di Consiglio n. 34 del 5 aprile 2004 di adozione del Programma Innovativo Contratto di Quartiere II. Si ricorda che le osservazioni furono presentate ad agosto 2004 e ancora oggi, non sono state adottate definitivamente dal Consiglio Comunale. La stessa legge regionale prevede che decorso inutilmente il termine di 180 giorni il Comune è tenuto a provvedere alla rielaborazione del PRG e delle relative varianti. Ad Ancona, il 28 aprile scorso, il Comune di Ascoli è l’unico Comune dei 6 ammessi al finanziamento che non ha firmato la Convenzione finanziaria e il Protocollo d’Intesa; e il motivo è molto semplice: il Ministero nel 2005 ha valutato ed ammesso al finanziamento un Piano Attuativo che non esiste più a causa del Sindaco Ing. Celani che non ha provveduto volontariamente a portare in Consiglio Comunale la delibera di adozione definitiva (come da lui stesso affermato nella seduta del Consiglio Comunale del 19 aprile 2006).
Considerato che, i consiglieri di minoranza dal 2004 ad oggi, hanno più volte richiamato pubblicamente che la delibera n. 34 del 5 aprile 2004 di adozione del ”Programma innovativo complesso in ambito urbano denominato “Contratto di quartiere II” localizzato nel quartiere di Monticelli  e contestuale adozione ai sensi dell’art. 30 della L.R. n. 34/92 di variante al PRG ed al P.E.E.P. e P.P.E. attuativi delle zone 15 di Monticelli” risulta inesistente, essendo trascorso il termine perentorio (180) gg.) stabilito dal comma 2 dell’art. 26 della L.R. 34/92 senza l’adozione definitiva della variante e la sua successiva approvazione, e che con note del 17 gennaio 2006 e 6 febbraio 2006, indirizzate al Segretario Generale del Comune, si segnalava tale inadempienza di legge sollecitando la Giunta a proporre una nuova rielaborazione al fine di non perdere gli investimenti necessari alla realizzazione degli interventi previsti, chiede di sapere:

1.In quali tempi certi il Sindaco intende riproporre, ai sensi della L.R. 34/92, art. 26, comma 2,  l’approvazione in Consiglio Comunale dell’adozione del “Programma innovativo complesso in ambito urbano denominato “Contratto di quartiere II” localizzato nel quartiere di Monticelli  e contestuale adozione ai sensi dell’art. 30 della L.R. n. 34/92 di variante al PRG ed al P.E.E.P. e P.P.E. attuativi delle zone 15 di Monticelli”; visto la decadenza della delibera n. 34 del 5 aprile 2004 e l’inefficacia degli impegni deliberativi relativi alla stessa.
2.Quali progetti sono stati presentati, entro il 24 aprile 2006, al Ministero dei Trasporti e al Comitato Paritetico per l’attuazione del Programma (come previsto dall’ art. 11 dell’Accordo Quadro stipulato in data 24 gennaio 2006 tra il Ministero dei Trasporti e la Regione Marche), visto che tale accordo prevedeva che, entro e non oltre tale termine, dovevano essere prodotti tutti i progetti definitivi (approvati dagli organi competenti) e previa verifica di conformità, da parte del Comitato Paritetico, del progetto e del programma definitivi degli interventi con la proposta ammissibile a finanziamento, quando solo in data 2 luglio 2007 è convocato il Consiglio Comunale per approvare le varianti al P.R.G. in adeguamento al parere favorevole con rilievi espresso dalla giunta provinciale, connesse alla approvazione del progetto definitivo per la realizzazione di un nuovo edificio di nn. 27 alloggi di edilizia residenziale pubblica, per la realizzazione del Centro Alzehimer e per la pista ciclabile lungo fiume.
3.Quali sono le argomentazioni del Sindaco di fronte al fatto evidente e chiaro a tutti che, non solo non esiste il Programma Innovativo del Contratto di Quartiere, ma non sono stati presentati al Comitato Paritetico nemmeno i progetti definitivi approvati dagli organi competenti, visto che ad Ancona non ha potuto firmare la convenzione in assenza di conformità urbanistica, come stabilito dal Comitato stesso. Come giustifica il Sindaco questa palese e pericolosa inadempienza di legge e come sia stata ritenuta ammessa a finanziamento una proposta basata su atti in parte inesistenti e in parte incompleti e non perfezionati.
4.Se è a conoscenza del Sindaco delle attività di rivalsa dei Comuni (Montegranaro, Grottammare, Macerata e Altidona) che sono i primi esclusi ma in posizione utile in graduatoria e che potrebbero vantare diritti soggettivi al fine di richiedere il proprio finanziamento a scapito di quello destinato ad Ascoli.
5.Se è stato onorato l’impegno di spesa per l’incarico di coordinamento relativo a tutte le fasi di attuazione del Programma, affidato all’architetto Giuseppe Anelli di Rimini, il quale ha chiesto per questo “…..rilevante e complesso compito…” la cifra di 350.000,00 euro (come da sua richiesta prot. 21126 del 6 aprile 2006. Il Comune (Det. Dirigen. n. 503 del 06.04.2006 – stesso giorno della richiesta del professionista) riteneva congrua in maniera unilaterale ed insindacabile  una riduzione del 20%, individuando la cifra di 280.000,00 euro da impegnare per l’architetto Anelli. Ma con determina dirigenziale n. 516 del giorno successivo (07 aprile 2006), il Comune si accorgeva di non aver applicato la normativa europea (2004-18) e le vigenti leggi in materia (D. Lgs. N. 157 del 17.03.1995), che stabiliscono il limite di 211.000,00 euro al netto degli oneri di legge. Tale soglia non può essere superata, come prevede l’art. 2, comma 3, lettera F del Bando Ministeriale. Tutto questo in assenza di successiva richiesta modificata da parte del professionista incaricato palesando un disbrigo amministrativo tutto interno al Comune».