Dal 1° aprile al 31 ottobre è vietato accumulare acqua in contenitori "aperti"
Vi sono contenute tutte le prescrizioni alle quali i cittadini sono chiamati ad attenersi. Osservando piccoli accorgimenti è infatti possibile evitare la proliferazione di questi insetti. Pertanto, i proprietari di edifici e terreni sono tenuti a mettere in atto interventi di disinfestazione larvicida contro le zanzare. Dal 1° aprile al 31 ottobre è inoltre vietato accumulare acqua in contenitori, bidoni, secchi o vasche aperti e debbono essere eliminati ristagni d’acqua nelle aree verdi, nei cortili, balconi e terrazzi. E’ consentito invece l’accumulo di acqua in contenitori o vasche chiusi ermeticamente. Eventuali scorte di acqua debbono essere conservate in recipienti chiusi con coperchi, teli di plastica o reti di nylon a maglie fitte, così da impedire la deposizione di uova da parte delle zanzare. L’ordinanza dispone inoltre che si provveda al prosciugamento di ristagni d’acqua presso i cantieri edili e che si ponga particolare attenzione nei casi di deposito di materiale all’aperto (ad esempio, nelle aree destinate alla raccolta di rottami dei veicoli in demolizione, ecc.) per più di 72 ore. Tra le misure da adottare per scongiurare la proliferazione degli insetti, è indicata l’introduzione di pesci larvivori nelle fontane ornamentali e nei contenitori d’acqua esistenti nei giardini privati. Si raccomanda, altresì, di provvedere ogni cinque giorni allo svuotamento e al ricambio dell’acqua in sottovasi, barattoli, annaffiatoi e altri contenitori. Particolari accorgimenti devono essere messi in atto dal personale addetto ad attività di rottamazione di auto e vivai. In questo caso, infatti, occorre provvedere alla disinfestazione mensile delle aree interessate.
I trasgressori delle norme contenute nell’ordinanza sono soggetti ad una sanzione amministrativa da 25 a 500 euro. Il testo integrale dell’ordinanza può essere consultato sulla home page del sito www.comune.civitanova.mc.it.