Milano – Prorogati al 2020 i termini
di sospensione del pagamento per le fatture di acqua, energia
elettrica e gas per le famiglie e le piccole imprese coinvolte negli
eventi sismici
del 24 agosto 2016 e successivi. Con la delibera
587/2018/R/com ulteriori novità previste dalle leggi 89 e 108 del
2018 a favore delle zone terremotate.
In particolare, per i
beneficiari delle agevolazioni che hanno dichiarato l’inagibilità
del fabbricato (casa di abitazione, studio professionale o azienda)
viene differita di un anno, dal 1° gennaio 2019 al 1° gennaio 2020,
la sospensione dei termini di pagamento delle fatture emesse o da
emettere alla data dell’evento sismico. Inoltre, per le
utenze/forniture localizzate nelle “zone rosse” (terremoto Centro
Italia) è stato previsto che la sospensione dei pagamenti delle
fatture sia prolungata sino al 31 dicembre 2020 in maniera
automatica, a prescindere dalla dichiarazione di
inagibilità dell’immobile in cui si trova l’utenza/fornitura
colpita.
A maggior tutela e garanzia dei soggetti titolari di
utenze/forniture localizzate nelle “zone rosse”, è stato
previsto che questi siano ugualmente esentati sino al 31 dicembre
2020 - per quanto riguarda le forniture di energia elettrica, gas
naturale e gas diversi distribuiti a mezzo di reti - dal pagamento
delle componenti a copertura dei costi del servizio di rete, degli
oneri generali e delle ulteriori componenti; per quanto attiene al
servizio idrico integrato l’esenzione riguarda il pagamento di
tutti i corrispettivi (relativi ai servizi di acquedotto, fognatura e
depurazione e dalle relative componenti di perequazione). Sino a tale
data sono previste esenzioni anche in relazione ai corrispettivi
per nuove connessioni, disattivazioni, riattivazioni e/o volture.
È stato inoltre previsto che i venditori di energia elettrica, gas e
gas diversi distribuiti a mezzo di reti azzerino anche tutte le
componenti fisse, comprese le componenti direttamente determinate
dal venditore (tipicamente a copertura dei costi di
commercializzazione).
Infine, la delibera 587/2018/R/com,
dando attuazione alla recente normativa, ha previsto che i soggetti
titolari di utenze inagibili, attive alla data del 21 agosto 2017,
nei Comuni di Ischia
(Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio)
potranno beneficiare della sospensione dei termini di pagamento delle
fatture emesse o da emettere sino al 1° gennaio 2020, presentando
nelle modalità richieste la dichiarazione di inagibilità del
fabbricato (casa di abitazione, studio professionale o azienda). I
venditori e i gestori del SII, in relazione a tali utenze, non
potranno altresì dare corso ad eventuali azioni di sospensione
della fornitura per morosità, anche se verificatesi precedentemente
alla data del sisma.
La delibera 587/2018/R/com