Sono uno strumento necessario per mettere in condizione i centri per l’impiego di operare con una maggiore efficacia e disporre di informazioni aggiornate riguardo ai lavoratori e al mercato del lavoro.
“ Si tratta di un provvedimento importante – ha commentato l’assessore Luchetti - frutto di un impegnativo lavoro di condivisione e confronto tra le Regioni italiane, Stato e Province, per arrivare a criteri di applicazione uniformi sul territorio e risposte più certe e più rapide ai lavoratori in cerca di occupazione. Era necessario per migliorare l’attività dei centri per l’impiego che utilizzavano linee guida ferme a dieci anni fa e che ora, con tale provvedimento, vengono adeguate alle più recenti normative in materia di mercato del lavoro ( Legge 92/2012 e legge 99/2013). Va poi sottolineato che attraverso questo strumento giuridico più calato nella realtà e aggiornato, sarà anche più facile individuare e controllare situazioni di lavoro sommerso con un conseguente risparmio anche di risorse pubbliche.”
In sostanza il provvedimento, in 12 articoli, definisce e stabilisce i criteri per l’anagrafe dei lavoratori, lo stato di disoccupazione e la durata, il mantenimento dei requisiti di tale status, le possibilità di sospensione e della perdita dello stato di disoccupazione, i livelli essenziali delle prestazioni , nonché le verifiche e i controlli.
Nell’Anagrafe dei lavoratori vengono iscritte tutte le persone alla ricerca di lavoro ( disoccupati, inoccupati e occupati in cerca di altra occupazione) . I dati vengono inseriti nella scheda anagrafico professionale ( ex libretto di lavoro) con le qualifiche e con valore certificativo .
Il disoccupato è colui che non ha in atto alcun rapporto di lavoro di qualsiasi tipologia da cui derivi un reddito annuale superiore al minimo personale ( 8.000 euro per i lavoratori subordinati e 4.800 euro per lavoratori autonomi) escluso da tassazione e che sia immediatamente disponibile allo svolgimento e alla ricerca di una attività lavorativa. Lo stato decorre dal giorno di sottoscrizione della dichiarazione di disponibilità.
La permanenza della condizione di disoccupato viene verificata dal centro per l’impiego sulla base delle comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro, in relazione alle misure concordate con il disoccupato e in base alle informazioni fornite dagli organi di vigilanza ( INPS, Ispettorato del lavoro ecc.) Entro 3 mesi dall’inizio dello stato di disoccupazione il centro per l’impiego effettuerà un colloquio di orientamento e quindi stipulerà un Patto di servizio per concordare le modalità di ricerca del lavoro. Il provvedimento contempla inoltre tutti i casi di possibile perdita dello stato di disoccupazione, a seconda se il soggetto è percettore o meno di strumenti di sostegno del reddito ( L.92/2012).
Con i livelli essenziali delle prestazioni vengono stabilite le modalità di adesione alle politiche attive, alla formazione e riqualificazione modulate anche nella durata, a seconda delle categorie di beneficiari, se con ammortizzatori sociali o integrazione salariale. Infine , le norme transitorie, tra le altre disposizioni, stabiliscono determinati criteri per il diritto alla sospensione dello stato di disoccupazione per le persone assunte entro il 31 dicembre 2013 e che i rapporti di lavoro cessati dopo il 1 gennaio 2014 sono sottoposti al regime delle ultime linee guida regionali.