La riduzione è dell11,50% e verrà applicato ai premi calcolati
che sono state definite dall’INAIL, nota 19 dicembre 2008, le istruzioni per beneficiare dello sconto dell'11,50% per le imprese del settore edile. Per queste agevolazioni il datore di lavoro deve presentare l'autocertificazione attestante l'assenza di condanne passate in giudicato nel quinquennio (legge 248/2006) e l'autocertificazione attestante l'inesistenza di provvedimenti definitivi in ordine alla commissione di violazioni in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e riposi.
Inoltre lo stesso datore di lavoro dovrà essere in regola con il pagamento dei premi e contributi e rispettare la parte economica e normativa dei contratti collettivi. Il beneficio spetta per gli operai con orario di lavoro a 40 ore settimanali e per i soci delle cooperative di produzione e lavoro del settore edile. Lo sconto è dell’11,50% e verrà applicato ai premi calcolati e potrà essere fruito solo in regolazione dell'anno 2008.