Quintana, Costantini: ripristinare legalità a S.Emidio

Quintana, Costantini: ripristinare legalità a S.Emidio

Della vicenda si è occupato l'avvocato Alessandra Cantalamessa

comunale, ha invitato Enrico Fiori a “ripristinare la legalità della situazione irregolare denunciata, nel più breve tempo possibile e non oltre 10 giorni dal ricevimento della presente”.
Costantini, nella sua  qualità di Magnifico Messere, aveva infatti sollecitato un parere legale in merito alle  ultime  vicende del sestiere di  S. Emidio, in particolare in merito alla riunione del 19 maggio scorso.
Nel merito l’avvocato Alessandra Cantalamessa ha scritto che la deliberazione assunta dal Comitato di  Sestiere di  S. Emidio il 19  maggio “con precipuo riguardo ai  punti trattati ai nn. 3, 4 e 5 non può considerarsi valida”.
“Con riferimento alla problematica insorta in seguito  alle dimissioni di taluni  componenti  del  Comitato di  Sestiere ed alla  mancata sostituzione e dunque circa i dubbi sulla legittimità delle  deliberazioni  assunte – scrive l’avvocato Cantalamessa al Commissario  straordinario – rappresento quanto appresso.
L’art. 7 dello Statuto del Sestiere dispone al primo  comma che per amministrare lo  stesso  necessitino un minimo di  11 membri oltre al console.
Al 3° comma stabilisce – quantunque non ponga espressi  termini – che in caso di cessazione di  un membro, si  fa luogo alla sua sostituzione.
Indi  al 5° comma anche questo  orbo di riferimenti temporali è previsto che all’ordine del giorno venga posto  l’argomento della  sostituzione.
Al  15° comma lo Statuto stabilisce che il Comitato di  Sestiere è validamente costituito in presenza almeno della metà dei  suoi  membri.
Al 16° comma si assume che le  deliberazioni  sono  assunte col voto favorevole della  maggioranza dei presenti.
Dal combinato  disposto delle norme che precedono -  prosegue  l’avvocato  Cantalamessa – si  evince che: per agire, il Comitato  ha bisogno della presenza della  metà dei  suoi membri;tale riferimento numerico è ovviamente legato alla  composizione quadro,ovvero “almeno 11 membri oltre al  Console”
la  validità delle  decisioni si consegue con la presenza della  maggioranza dei  membri;anche questo  ultimo dato, non si  dimentichi, ha  riguardo alla composizione numerica perfetta (11 + 1).
Discende dalle considerazioni testè esposte che la  deliberazione assunta il 19  maggio 2009, con precipuo riguardo ai  punti trattati ai nn.3,4 e  5 non può considerarsi valida: difatti pur se presente un numero cospicuo di membri,  questi ultimi non rappresentavano il gruppo nella interezza numerica che lo Statuto  richiede;  in altre parole il Collegio non era al momento  del decidere in iniziale composizione perfetta.
Consegue ancora – conclude il parere dell’avvocatura comunale – che quantunque lo statuto taccia  sui tempi di  sostituzione di membri  dimissionari, è evidente che alla surroga dovrà farsi luogo nell’immediatezza, onde reintegrare il numero e assumere validamente decisioni successive”.