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Quintana, Costantini: ripristinare legalità a S.Emidio
Della vicenda si è occupato l'avvocato Alessandra Cantalamessa
comunale, ha invitato Enrico Fiori a “ripristinare la legalità della situazione irregolare denunciata, nel più breve tempo possibile e non oltre 10 giorni dal ricevimento della presente”.
Costantini, nella sua qualità di Magnifico Messere, aveva infatti sollecitato un parere legale in merito alle ultime vicende del sestiere di S. Emidio, in particolare in merito alla riunione del 19 maggio scorso.
Nel merito l’avvocato Alessandra Cantalamessa ha scritto che la deliberazione assunta dal Comitato di Sestiere di S. Emidio il 19 maggio “con precipuo riguardo ai punti trattati ai nn. 3, 4 e 5 non può considerarsi valida”.
“Con riferimento alla problematica insorta in seguito alle dimissioni di taluni componenti del Comitato di Sestiere ed alla mancata sostituzione e dunque circa i dubbi sulla legittimità delle deliberazioni assunte – scrive l’avvocato Cantalamessa al Commissario straordinario – rappresento quanto appresso.
L’art. 7 dello Statuto del Sestiere dispone al primo comma che per amministrare lo stesso necessitino un minimo di 11 membri oltre al console.
Al 3° comma stabilisce – quantunque non ponga espressi termini – che in caso di cessazione di un membro, si fa luogo alla sua sostituzione.
Indi al 5° comma anche questo orbo di riferimenti temporali è previsto che all’ordine del giorno venga posto l’argomento della sostituzione.
Al 15° comma lo Statuto stabilisce che il Comitato di Sestiere è validamente costituito in presenza almeno della metà dei suoi membri.
Al 16° comma si assume che le deliberazioni sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Dal combinato disposto delle norme che precedono - prosegue l’avvocato Cantalamessa – si evince che: per agire, il Comitato ha bisogno della presenza della metà dei suoi membri;tale riferimento numerico è ovviamente legato alla composizione quadro,ovvero “almeno 11 membri oltre al Console”
la validità delle decisioni si consegue con la presenza della maggioranza dei membri;anche questo ultimo dato, non si dimentichi, ha riguardo alla composizione numerica perfetta (11 + 1).
Discende dalle considerazioni testè esposte che la deliberazione assunta il 19 maggio 2009, con precipuo riguardo ai punti trattati ai nn.3,4 e 5 non può considerarsi valida: difatti pur se presente un numero cospicuo di membri, questi ultimi non rappresentavano il gruppo nella interezza numerica che lo Statuto richiede; in altre parole il Collegio non era al momento del decidere in iniziale composizione perfetta.
Consegue ancora – conclude il parere dell’avvocatura comunale – che quantunque lo statuto taccia sui tempi di sostituzione di membri dimissionari, è evidente che alla surroga dovrà farsi luogo nell’immediatezza, onde reintegrare il numero e assumere validamente decisioni successive”.