“Consente la pratica della pesca – rileva Paola Giorgi - secondo norme ben specifiche che salvaguardano la fauna ittica e tutelano l’ambiente. Il calendario regionale disciplina gli attrezzi, le esche e i sistemi di pesca, le dimensioni minime di cattura, i periodi e gli orari di divieto di pesca e il numero dei capi prelevabili in relazione alle diverse specie ittiche, le modalità da osservare nell’esercizio della pesca. Stabilisce le attività di pesca specifiche, i divieti e le limitazioni. L’approvazione è concordata, infatti è avvenuta dopo aver ottenuto il parere favorevole delle Amministrazioni provinciali e delle Associazioni piscatorie“.
Le acque interne della Regione sono distinte in tre categorie: A, B, C. La prima è di pregio dal punto di vista ittiofaunistico e prevalentemente popolata da salmonidi e la seconda è a popolazione mista; entrambe sono sottoposte a regime di pesca controllata. La categoria C riguarda acque popolate da ciprinidi.
Nelle sole acque di categoria A è stato istituito il riposo biologico nei giorni di martedì e venerdì per l’intera stagione di pesca ed è obbligatorio utilizzare ami con ardiglione schiacciato o senza. La pesca può essere esercitata con una sola canna da una lenza con un solo amo e utilizzando esche naturali e artificiali (mosche, spinning, cucchiaino…) con massimo di tre ami.
Limitazioni sono stabilite circa l’uso delle esche ed è vietata la pasturazione.
Nelle acque di categoria C è possibile pescare con due canne, con un solo amo ciascuna, a meno che si tratti di pesca al lancio con esca artificiale. Non ci sono limitazioni all’uso di esche o all’attività di pasturazione che va effettuata comunque utilizzando al massimo due chili di prodotto.
Nelle acque regionali è consentita la cattura della la trota oltre i 22 cm, della trota lacustre, il coregone e la tinca oltre i 30 cm., il barbo e il cefalo oltre i 20 cm., il cavedano e il persico reale oltre i 18 cm., la chieppa oltre i 25 cm. e il luccio e la carpa oltre i 40 cm. Le carpe di oltre 65 cm andranno immediatamente rilasciate sul posto.
La pesca alla trota di tutte le varietà è consentita a partire dal 23 febbraio fino al 5 ottobre. E’ vietata la pesca del coregone dal 15 dicembre al 15 gennaio, del luccio dal 15 febbraio al 15 marzo, della carpa e della tinca dal primo al 30 giugno, del persico reale dal primo marzo al 30 aprile e della cheppia dal 15 maggio al 15 giugno.
In tutte le acque interne della regione l’esercizio della pesca è consentito da un’ora prima del sorgere del sole a un’ora dopo il tramonto, per un massimo di cinque capi di salmonidi catturabili giornalmente.
Nelle acque di categoria A è vietata ogni forma di pesca di qualsiasi specie ittica dopo la chiusura della pesca alla trota, mentre in quelle di categoria B, dopo la chiusura alla trota, è consentito pescare altre specie ittiche fino al 23 novembre 2013.
Chi esercita l’attività piscatoria nelle acque di categoria A e B, oltre alla licenza, deve essere in possesso del tesserino, valido per l’intero territorio regionale, rilasciato dalla Provincia di residenza, su cui annotare la giornata di pesca e i capi di salmonidi catturati.
Tra i divieti, quello della pesca al gambero, dello scazzone, del granchio di fiume, della lampreda padana, dell’anguilla. E’ vietato abbandonare esche, pasture o pesci lungo la sponda, sui greti e in genere nell’alveo dei corsi d’acqua.