La delibera segue le indicazioni della Commissione Europea che, nell’ambito della strategia Europa 2020, ha posto la questione della qualificazione dello strumento del tirocinio quale canale di inserimento nel mondo del lavoro. Il provvedimento si compone di 16 articoli che regolano ambiti di applicazione, tempi e modalità, soggetti promotori e ospitanti, limiti numerici, modalità di attivazione, garanzie assicurative e indennità. . Nell’art. 1 si sottolinea che “il tirocinio è una misura formativa di politica attiva, finalizzata all’inserimento o il reinserimento lavorativo che consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione, ma che non si configura come un rapporto di lavoro. Non può essere utilizzato per tipologie di attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo e i tirocinanti non possono sostituire i lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco delle attività e non possono essere utilizzati per sostituire il personale del soggetto ospitante nei periodi di malattia, maternità o ferie”. L’art.15 in particolare stabilisce che “per evitare un uso distorto dell’istituto, dovrà essere corrisposta al tirocinante un’indennità per la partecipazione al tirocinio di importo non inferiore a 350 euro lordi mensili, al superamento della soglia del 75% delle presenze mensili stabilite dal progetto formativo”. “Abbiamo recepito le linee guida proposte dalla Commissione Europea – spiega l’assessore Luchetti – in continuità con l’impegno già assunto da Governo, Regioni e Parti Sociali con la sottoscrizione dell’intesa per il rilancio dell’apprendistato dell’ottobre 2010. L’intervento in materia di tirocini è necessario al fine di combatterne gli abusi e, allo stesso tempo, sostenere il ricorso all’istituto dell’apprendistato come canale preferenziale di ingresso nel mercato del lavoro per i giovani e come modalità di reinserimento per chi, in questo drammatico momento economico, si trova in cassa integrazione o è disoccupato”. Il provvedimento regola tutti i tirocini che si svolgono presso un soggetto ospitante, pubblico o privato, in una sede operativa ubicata nel territorio della Regione Marche.
Quattro le tipologie di tirocinio individuate: Tirocini formativi e di orientamento. Sono finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l’occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra scuola e lavoro attraverso una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro. I destinatari sono i soggetti che hanno conseguito un titolo di studio entro e non oltre 12 mesi. Tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro. Sono finalizzati a percorsi di inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro. Sono rivolti principalmente a disoccupati (anche in mobilità) e inoccupati. Questa tipologia di tirocini è attivabile anche in favore di lavoratori sospesi in regime di cassa integrazione a zero ore, sulla base di specifici accordi sindacali, in attuazione delle politiche attive del lavoro, per l’erogazione di ammortizzatori sociali. Tirocini formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento al lavoro, destinati a soggetti svantaggiati di cui all’art. 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 nonché richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale. Tirocini formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento al lavoro destinati ai disabili, di cui alla legge 68/99.