La legge di stabilità pone infatti il raggiungimento di requisiti di efficacia e maggiore competitività sul complesso ferro-gomma come condizione per il trasferimento di una parte cospicua (40%) delle risorse assegnate”. E’ il commento soddisfatto dell’assessore regionale ai Trasporti, Luigi Viventi, dopo l’approvazione del testo di riorganizzazione degli assetti del TPL, che prevede una nuova ripartizione tra Regione ed enti locali.
Il testo presentato prevede un bacino unico regionale per la programmazione integrata dei servizi automobilistici e ferroviari e ambiti di gestione dei servizi urbani ed extraurbani corrispondenti a quelli delle province marchigiane, in quanto i servizi pubblici di rilevanza economica devono essere gestiti in bacini territoriali che assicurino economie di scala e massima efficienza. La legge stabilisce che la Giunta regionale approvi il Programma triennale dei servizi di trasporto regionale e locale su gomma e su ferro, previo parere del Consiglio delle autonomie locali. I Comuni capoluogo di provincia e gli altri Comuni con popolazione superiore a 30 mila abitanti o sede non decentrata di Università (in tutto 14)preparano il proprio piano comunale dei servizi. L’affidamento è effettuato dalla Provincia nell’ambito territoriale di competenza e il contratto di servizio, che comprende contemporaneamente sia i servizi urbani sia quelli urbani, è sottoscritto congiuntamente da Regione e Provincia di riferimento.
SCHEDA TECNICA
Attualmente il sistema del trasporto pubblico regionale e locale è disciplinato dalla legge regionale n. 45 del 24 dicembre 1998, con la quale, tra l’altro, vengono ripartite le funzioni del settore tra Regione, Province e Comuni.
Con la deliberazione n. 165 del 13 febbraio 2012 la Giunta Regionale ha incaricato la struttura competente di procedere, avvalendosi di collaboratori esterni, alla riprogrammazione dei servizi automobilistici e ferroviari con il duplice obiettivo di ottimizzare i servizi da un lato e di contenere la spesa dall’altro.
L’art. 3-bis del D.L. 13/8/2011 n. 138, come modificato dal D.L. 24/1/2012 n. 1, stabilisce che le Regioni, entro il 30 giugno 2012, a tutela della concorrenza e dell'ambiente, organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio.
Con la deliberazione n. 969 del 27 giugno 2012 la Giunta regionale, al fine di ottemperare alle disposizioni di cui al citato D.L. n. 138/2011, ha previsto che la Regione organizza lo svolgimento dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale in ambiti territoriali ottimali ed omogenei così articolati:
a) un bacino unico regionale per la programmazione integrata dei servizi automobilistici e ferroviari;
b) ambiti di gestione dei servizi urbani ed extraurbani, corrispondenti agli ambiti territoriali delle province marchigiane.
Il processo di riprogrammazione dei servizi rende necessario modificare l’attuale assetto normativo del settore, in particolare la ripartizione delle funzioni tra la Regione e gli Enti locali.
A questo scopo, la proposta di legge n. 264 in discussione oggicontiene disposizioni urgenti relative alla programmazione e alla gestione del servizio di trasporto pubblico regionale e locale, nelle more dell’approvazione di un testo organico di legge di disciplina dell’intero settore.
L’articolo 1 della proposta di legge precisa che l’intervento legislativo è disposto “nelle more dell’approvazione della legge regionale di riordino del settore”.
L’articolo 2, al fine di consentire il raggiungimento di economie di scala e di conseguire una maggiore efficienza del sistema del trasporto pubblico regionale e locale, prevede l’organizzazione dei servizi in un unico bacino regionale di programmazione articolato in ambiti territoriali di gestione coincidenti con il territorio di ciascuna Provincia.
Lo stesso articolo dispone, in particolare, che l’Assemblea legislativa, su proposta della Giunta regionale approva il Programma triennale regionale dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, e ne individua i principali contenuti.
L’articolo 3 prevede l’approvazione del Programma triennale comunale dei servizi da parte dei Comuni Capoluogo di Provincia, degli altri Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti o sede, non decentrata, di università, entro quarantacinque giorni dall’approvazione del Programma triennale regionale.
Al fine di scongiurare ritardi nell’attuazione delle procedure di affidamento del servizio, il comma 3 del medesimo articolo, in caso di mancato rispetto del termine suddetto da parte dei Comuni, stabilisce che la Giunta regionale, sentito il CAL e previa diffida, intervenga in sostituzione del Comune inadempiente mediante l’approvazione del Programma triennale comunale dei servizi di trasporto pubblico locale.
L’art. 3 bis prevede che la Giunta regionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge approva lo schema del disciplinare di gara, del capitolato di appalto e del contratto per l’affidamento del servizio di trasporto pubblico regionale e locale, urbano e extraurbano. Lo stesso articolo prevede che entro dodici mesi dalla data di approvazione de Programma triennale di cui all’art. 2 la Giunta regionale avvia le procedure di affidamento del servizio ferroviario.
L’art. 3 ter disciplina il procedimento per raggiungere l’intesa tra Regione e Provincia per l’adozione del piano dei servizi di trasporto pubblico automobilistico extraurbano a livello di ambiti territoriali di gestione.
L’articolo 4 disciplina l’affidamento dei servizi, prevedendo che il contratto di servizio di trasporto pubblico è stipulato congiuntamente dalla Regione e dalla Provincia competente per territorio.
L’art. 4 bis prevede il regime transitorio per i contratti in scadenza al 30 giugno 2013.
L’articolo 5 attribuisce alla Regione, alle Province e ai Comuni il controllo sulla corretta esecuzione dei contratti di servizio di trasporto pubblico mediante lo svolgimento di verifiche periodiche sulla qualità del servizio. Il medesimo articolo dispone, inoltre, che, dalla data di entrata in vigore della legge o degli atti in essa previsti, cessano di avere applicazione le disposizioni legislative regionali con essi rispettivamente incompatibili.
L’articolo 6, infine, contiene la dichiarazione d’urgenza della legge stante la necessità di intervenire tempestivamente in materia di trasporto pubblico”.