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Trasporto sanitario, i criteri per svolgere il servizio
Mezzolani: Disposizioni nel pieno rispetto della normativa, soddisfacente sintesi delle varie esigenze
La delibera, adottata nel corso di una riunione di Giunta straordinaria, accoglie operativamente le indicazioni della Commissione europea che aveva contestato alla Regione Marche il mancato rispetto della direttiva comunitaria sull’aggiudicazione degli appalti pubblici relativi a lavori, forniture e servizi. Sostanzialmente la questione da dirimere riguardava la distinzione tra servizi di trasporto prevalentemente sanitario e quelli non prevalentemente sanitario, insieme alla natura non onerosa delle convenzioni eventualmente sottoscritte con le associazioni di volontariato e la Croce rossa italiana (Cri). “La delibera adottata dalla Giunta porta chiarezza sulle modalità di svolgimento di questi servizi, nel pieno rispetto della normativa europea – afferma l’assessore alla Salute, Almerino Mezzolani – Individua percorsi e procedure che consentiranno di lavorare a stretto contatto con il volontariato sanitario, perché riteniamo che questa collaborazione vada continuata e valorizzata, secondo quanto prescritto dal diritto comunitario e dalla legge italiana. La sintesi raggiunta credo possa soddisfare le esigenze del volontariato e quelle dei cittadini di disporre di un servizio puntuale e tempestivo, in un settore delicato come il sanitario”. Un gruppo di lavoro ha collaborato preventivamente per definire le questioni legislative. Era formato dai rappresentanti dell’Assemblea legislativa, della Giunta regionale, dell’Asur, delle Aziende ospedaliere e dell’Inrca. L’atto della Giunta chiarisce che i servizi di trasporto sanitario e quelli prevalentemente sanitaro – qualora affidati al volontariato e alla Cri – saranno remunerati esclusivamente attraverso il rimborso delle spese sostenute. Definisce poi i requisiti che deve avere il personale adibito al trasporto sanitario e i criteri per i rimborsi alle associazione di volontariato e alla Cri, stabilendo che la compensazione non potrà superare i costi di svolgimento. La scelta dei mezzi di trasporto più appropriati, in base alla condizione del paziente, ferma restando l’autonomia decisionale del medico, verrà regolamentata con una successivamente disposizione.