“Una risposta pronta da parte dell’amministrazione regionale – spiega l’assessore ai Servizi sociali – Luca Marconi – che testimonia l’impegno a risolvere i problemi e a realizzare interventi efficaci, nonostante il recente emendamento del Governo nazionale alla manovra anticrisi che ha privato le Marche dei finanziamenti, concedendoli invece alla Basilicata”.
“La Regione – continua Marconi - ha già individuato le aree, i soggetti e gli interventi a cui indirizzare i contributi finanziari, in risposta agli eventi atmosferici calamitosi del marzo scorso. Queste deliberazioni sembrano escludere dai contributi i soggetti del terzo settore operanti in materia di politiche sociali, inoltre anche i settori di intervento sembrano orientati esclusivamente al settore profit”.
“Tale formula dubitativa – prosegue l’assessore - deriva dalla molteplicità di forme giuridiche con cui i soggetti del terzo settore operano nel settore delle politiche sociali, che spaziano da forme meramente associative a forme cooperative, a forme di ‘impresa’ sociale’. In considerazione di alcune segnalazioni già inoltrate all’assessorato da parte di soggetti danneggiati e che non potranno trovare risposta dagli interventi sopra citati si è ritenuto quindi opportuno prevedere uno specifico intervento, che garantisca la non duplicazione dei contributi”.
A tal fine è necessario verificare che non esistano altre segnalazioni di danni da parte dei soggetti potenzialmente beneficiari di tali contributi. Le amministrazioni locali hanno già trasmesso un elenco di soggetti privati danneggiati, utilizzato per calcolare una prima stima dei danni.
I beneficiari dei contributi sono esclusivamente associazioni, cooperative sociali e imprese sociali operanti in materia di politiche sociali. Sono ammissibili a contributo interventi di ripristino dei danni determinati dagli eventi atmosferici calamitosi del marzo 2011, arrecati alle strutture destinate a iniziative in materia di politiche sociali. Il contribuito regionale è incompatibile con quelli eventualmente riconosciuti ai sensi delle due delibere 586/2011 e 918/2011. In caso di assegnazione dei contributi in virtù di questi due provvedimenti, il beneficiario è tenuto alla restituzione dei benefici concessi.
La domanda di contributo dovrà essere corredata da un progetto esecutivo e di un piano economico finanziario dettagliato dal quale si desumano in particolare le tipologie di spesa per il ripristino, il relativo costo e la copertura finanziaria dello stesso.
Per ogni domanda di contributo può essere assegnato un solo contributo nel limite massimo di € 10.000,00 e nella percentuale massima del 20% delle spese ammissibili.
Una volta verificate le condizioni di ammissibilità dei progetti, nel caso in cui le risorse finanziarie non dovessero essere sufficienti per soddisfare tutte le domande di contributo, la graduatoria degli interventi è determinata tenendo conto delle seguenti priorità: soggetti che hanno contratto un prestito o un mutuo finalizzato alla realizzazione dei lavori di ripristino; soggetti che hanno autofinanziato esclusivamente con risorse proprie i lavori di ripristino.