Irap non dovuta dagli agenti di commercio

Irap non dovuta dagli agenti di commercio

Lo fa sapere Confcommercio Ascoli

Viene così ancora una volta rigettata dalla Corte di Cassazione una visione ormai antistorica della Agenzia delle Entrate secondo la quale l’agente di commercio (sia in contabilità semplificata sia in contabilità ordinaria) sarebbe tenuto al pagamento dell’IRAP per il solo fatto di essere impresa. “ Siamo oltremodo soddisfatti di questa ennesima conferma- sottolinea Tullio Luciani, presidente degli agenti e rappresentanti di commercio Fnaarc - Confcommercio della provincia di Ascoli Piceno – ma dobbiamo però nuovamente lamentare che le copiose Sentenze di Cassazione riguardanti l’esclusione dal pagamento dell’IRAP da parte degli agenti di commercio non sono state seguite dalla definizione della “autonoma organizzazione” da parte del Parlamento, nonostante la F.N.A.A.R.C. abbia sollecitato tale definizione fin dal 2009”. “Quindi in assenza di un parametro certo che indichi la “autonoma organizzazione”, - evidenzia Luciani – consigliamo ai nostri colleghi di continuare a pagare l’IRAP, ma nel contempo promuoveremo per tutti delle istanze di rimborso, ricorrendo se necessario ad una class action che attiveremo in caso di responsi negativi già dal prossimo autunno”. “Da parte della nostra FNAARC nazionale, - conclude Luciani -  verrà comunque sollecitato ulteriormente il Parlamento a definire con una legge la “autonoma organizzazione”, per porre fine ad una situazione che vede ingiustamente penalizzati moltissimi agenti di commercio e che si trascina immotivatamente dal 2009, anno nel quale le citate Sentenze di Cassazione hanno chiarito sotto il profilo giuridico quali agenti debbano pagare l’IRAP e quali ne siano esclusi.”