Ancona - La Giunta regionale, su proposta del vicepresidente e assessore alla Caccia, Paolo Petrini, ha approvato il calendario venatorio 2011 – 2012. La stagione avrà inizio il 3 settembre prossimo e terminerà il 30 gennaio 2012.
“L’attività venatoria – sottolinea Petrini - condotta con prudenza, rispetto delle regole, degli agricoltori e delle loro colture, dell’ambiente, trova anche per la stagione 2011 – 2012, puntuale disciplina nel calendario approvato. Questo tiene conto delle diverse esigenze rappresentate dalle categorie interessate e coniuga le istanze di tutela faunistico ambientale con un esercizio venatorio equilibrato e responsabile da parte dei cacciatori. Il calendario tiene presenti le prescrizioni dell’Ispra e le tutele nelle Zone di protezione speciale, oltre che nei Siti di importanza comunitaria. Per quanto riguarda le specie impattanti, in particolare gli ungulati, argomento sempre più d’attualità per i danni provocati all’agricoltura, alla circolazione stradale e non solo, il calendario approvato prevede disposizioni specifiche. In particolare, per quanto riguarda il cinghiale la singola Provincia regolamenta l’attività in forma collettiva e individua le zone di caccia sulla base dei censimenti e dei piani di abbattimento che devono essere trasmessi alla Regione 15 giorni prima dell’inizio del prelievo. Inoltre la Giunta regionale potrà disporre ulteriori giornate di caccia da effettuarsi nel mese di gennaio 2012, se non vengono raggiunti gli obiettivi prefissati dai piani di abbattimento provinciali”.
Per quanto riguarda le singole specie cacciabili, questi i dettagli. Tortora: dal 3 settembre al 30 novembre; merlo: dal 3 settembre al 31 dicembre; colombaccio: dal 3 settembre al 30 gennaio 2012; ghiandaia, gazza, cornacchia grigia: dal 3 settembre al 29 gennaio 2012; lepre, coniglio selvatico, pernice rossa, starna, fagiano: dal 18 settembre al 7 dicembre; quaglia, allodola: dal 18 settembre al 31 dicembre, volpe, tordo bottaccio, cesena, tordo sassello, germano reale, codone, mestolone, marzaiola, folaga, alzavola, canapiglia, fischione, moriglione, moretta, pavoncella, beccaccino, gallinella d'acqua, porciglione, frullino, combattente: dal 18 settembre al 30 gennaio. Relativamente al cinghiale: dal 16 ottobre al 15 gennaio 2012. Come ricordato dal Vice presidente, la Giunta regionale potrà disporre ulteriori giornate di caccia per gennaio 2012, se non vengono raggiunti gli obiettivi prefissati dai piani di abbattimento presentati dalle Province. Coturnice: dal 2 ottobre al 20 novembre; beccaccia: dal 2 ottobre al 31 dicembre; dal 1° gennaio al 22 gennaio 2012, con eventuale sospensione del prelievo con temperature medie al disotto dello zero termico oltre 4 giorni consecutivi o presenza continuativa di neve al di sopra dei 300 metri per più di tre giorni o presenza uniforme di terreni innevati sul livello del mare oltre le 48 ore. Le specie elencate sono cacciabili in settembre: sabato 3 – domenica 4 - domenica 18 – mercoledì 21 – sabato 24 – domenica 25 – mercoledì 28. In ottobre, dal 1 ottobre al 30 gennaio 2012: tre giorni a scelta del cacciatore, esclusi martedì e venerdì, fermo restando che il prelievo delle specie lepre, fagiano, starna, coturnice, pernice rossa e coniglio selvatico è consentito nelle sole giornate di mercoledì, sabato e domenica. Dal 1° ottobre al 30 novembre: la caccia da appostamento alla selvaggina migratoria è consentita per altri due giorni a settimana con esclusione comunque del martedì e del venerdì. Per quanto riguarda gli orari, nei giorni 3 – 4 settembre, è consentito il prelievo di tortora, colombaccio, merlo, cornacchia grigia, ghiandaia, gazza: dalle 5.30 alle 12,00. Il calendario prevede poi ulteriori prescrizioni per la caccia da appostamento.
La Giunta regionale, sempre su proposta del vicepresidente Petrini, ha poi approvato specifiche disposizioni relative al prelievo dello storno. L’atto, corredato da un dettagliata analisi sui danni alle varie colture causato da questa specie. “Il danno complessivo nella regione Marche – riferisce Petrini - attribuibile allo storno è di quasi 48mila euro per il 2010. Tenendo conto che il danno attribuito alla stessa specie nel corso del 2009 risultava di quasi 38mila euro, si può notare un incremento del danno di oltre il 20 per cento, con un trend di crescita per il 2010 quasi triplo rispetto al biennio precedente. Inoltre va considerato che maggiormente colpita – circa il 40 per cento – è la vite, coltura particolarmente importante per la vocazione vinicola delle Marche”. Di qui la decisione della Giunta regionale di consentire, come previsto dalle norme europee, in collaborazione con l’Osservatorio faunistico regionale e con l’Università degli studi di Urbino, il prelievo in deroga solo con il sistema dell’appostamento, senza l’utilizzo dei richiami di qualsiasi tipo, entro il raggio di 100 m da vigneti, oliveti e frutteti con frutti pendenti nei giorni di apertura anticipata della caccia previsti dal calendario venatorio e nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre e il 18 dicembre 2011. In particolare il prelievo in deroga dello storno sarà ammesso esclusivamente nei seguenti territori comunali: Provincia di Ancona: Ancona, Arcevia, Castelbellino, Castelfidardo, Jesi, Loreto, Mergo, Osimo, Ostra, Ripe, Senigallia; Provincia di Ascoli Piceno: Folignano, Monteprandone, San Benedetto del Tronto; Provincia di Fermo: Fermo, Massa Fermana, Montegiorgio, Montottone, Porto Sant'Elpidio, Sant'Elpidio a Mare, Torre San Patrizio; Provincia di Macerata: Civitanova Marche, Corridonia, Mogliano, Montelupone, Morrovalle, Pollenza, Porto Recanati, Potenza Picena, Recanati; Provincia di Pesaro-Urbino: Cagli, Cartoceto, Colbordolo, Fano, Fossombrone, Gradara, Marotta, Mondolfo, Montelabbate, Pergola, Pesaro, San Costanzo, San Giorgio di Pesaro, Serrungarina, Tavullia. Il prelievo dello storno sarà consentito solamente a chi ne farà specifica richiesta al comune di residenza. Infine, il prelievo in deroga da appostamento dello storno nei giorni di apertura anticipata della caccia stabiliti dal calendario venatorio, potrà avvenire solo limitatamente ai territori comunali indicati, fermo restando il divieto di abbattimento nei territori sottoposti a divieto di caccia e nelle Zps.