Massimi era stato denunciato da un altro atleta, Daniele Luciani, che lo aveva accusato di atteggiamenti antisportivi durante il Campionato Assoluto di Corsa 10 Km Marche, Abruzzo e Umbria, svoltosi il giorno 17 aprile 2021 a Tolentino. Il Giudice di campo Patrizia Rinaldelli Uncinetti aveva emesso un verbale che sposava la denuncia del Luciani, ma davanti al Tribunale Federale Sportivo ritratta quanto aveva scritto nel verbale stesso. Comportamenti che producono danni?
A volte durante una gara sportiva di qualsiasi caratura, di rilevanza internazionale, nazionale o regionale, può accadere che “entri in campo” la Giustizia Sportiva.
Il caso del quale ci occupiano oggi riguarda il Campionato Assoluto di Corsa 10 Km Marche, Abruzzo e Umbria, svoltosi il giorno 17 aprile 2021 in località Tolentino (MC).
All'inizio è una presunta storia di sputi tra atleti che poi, finisce in nulla di fatto. Del fair play nello sport che dovrebbe essere pane di tutti i giorni: un esempio splendido di questo mirabile 2021 olimpico è l'abbraccio tra Giammarco Tamberi e Mutaz Barshim e la scelta di condividere la medaglia d'oro nel salto in alto alle Olimpiadi di Tokyo.
Qui invece arriva la denuncia di un atleta che si rivela infondata e, cosa più grave, la condivisione del giudice di campo Patrizia Rinaldelli Uncinetti “sposata” pari pari nel verbale a conferma della denuncia, che finisce alla Procura Federale.
Noi abbiamo sentito l'avvocato Simone Rocchetti, presidente del Comitato Regionale FIDAL Marche, il giudice di Campo Patrizia Rinaldelli Uncinetti, l'atleta denunciante Daniele Luciani e l'atleta Stefano Massimi al quale la denuncia è stata rivolta.
Il presidente Rocchetti è stato molto gentile, disponibile e altrettanto chiaro, e alla domanda se fosse stato a conoscenza dei fatti e della sentenza: “Sono a conoscenza della sentenza – ha detto il Presidente - non sono poi a conoscenza dell'andamento specifico del processo perchè chiaramente non è competenza del Comitato visto che poi la Giustzia Sportiva ormai è stata tutta accentrata a Roma e quindi la Procura Federale è a Roma”.
La telefonata è poi proseguita con una cordiale conversazione nella quale si è parlato dei grandi successi raggiunti quest'anno anche da diversi atleti marchigiani.
Patrizia Rinaldelli Uncinetti si è trincerata invece dietro la frase: “A me non me l'hanno mandata la sentenza se la sa lei è più informato di me” (chi avrebbe dovuto inviare la sentenza alla Uncinetti? A nostro avviso è ancora confusa, ndr),.... Abbiamo chiesto sulla differenza tra il contenuto del verbale trasmesso alla Procura Federale nel quale conferma gli sputi avvenuti e la sua testimonianza in Tribunale dove invece non ne conferma l'esistenza, ci ha risposto “...ascolti, ma lei come le ha avute tutte queste informazioni, e ma siccome non me l'hanno mandata non riesco neanche a leggerla, non so che dirle di questo, preferisco guardi, preferisco...” poi il telefono si è ammutolito.
Mentre l'atleta Daniele Luciani, il denunciante, ci ha detto: “Io non posso parlarne di questa cosa perchè ho riscritto al Tribunale Federale quindi non posso parlarne con lei”. Lei ha fatto un ricorso contro la sentenza? “Eh non posso parlarne con lei, - ha continuato Luciani - quindi mi dispiace perchè purtroppo non sono stato sentito, ora quindi credo che c'è stato qualche problema perchè è stato fatto un processo sulla mia testimonianza in cui io non sono stato mai sentito, quindi volevo un attimo riparlare con loro, adesso sarebbe meglio non fare nulla... sto aspettando una risposta ”.
Naturalmente abbiamo sentito il diretto interessato l'atleta Stefano Massimi:
“A due giorni dalla partenza per Molfetta dove si sono svolti i campionati Italiani assoluti dei metri 10.000 su pista, - dice Massimi - i dirigenti della mia società di appartenenza “Cus Camerino” mi comunicano quanto a loro pervenuto da parte della Procura Federale di Roma. Un fulmine a ciel sereno considerato soprattutto che non avevo assolutatamente fatto nulla. Premetto che da tanto tempo mi preparavo alla gara, ci tenevo molto, e da lì, a breve, ci sarebbero state le selezioni per i campionati Eurepei. Anziché preparare gli ultimi allenamenti in tutta tranquillità e serenità ho vissuto due giorni d'inferno. Non ho fatto altro che girare e telefonare ai partecipanti alla gara che si era svolta a Tolentino il 17 aprile 2021, nonché a persone presenti in campo, cercando di spiegare cosa mi era capitato e se mi rilasciavano testimonianza formale sulla certezza di non aver commesso il fatto capziosamente denunciato.
Estraneità ai presunti fatti denunciati (come poi riportato in sentenza, ndr). Preciso, inoltre, che i tempi per presentare le testimonianze erano molto brevi. Naturalmente ho raccolto 15 testimonianze. Dopo due giorni trascorsi senza un attimo di pace - continua Massimi - sono partito per Molfetta insieme al mio allenatore. Certamente non mi sono presentato alla gara nelle migliori condizioni fisiche e psicologiche, tra l'altro non avevo dormito per due notti pensando al bruttissimo gesto fatto nei miei confronti da parte di Luciani Daniele, tra l'altro supportato da una relazione del giudice di campo Signora Uncinetti Rinaldelli Patrizia, senza, ancor'oggi, riuscire a trovarne una benchè minima motivazione. Ce l'ho messa tutta il giorno della gara, la gara è andata bene, ma come sarebbe andata se ci fossi arrivato in condizioni diverse?, avrei potuto fare meglio?
Aggiungo che ho dovuto sostenere le spese legali del mio avvocato, due trasferte dello stesso presso il Tribunale Federale in Roma, e una mia trasferta unitamente a tre testimoni. Una avvenuta il giorno 12 luglio 2021 dove ero presente anche io insieme a tre testimoni a scelta tra le 15 persone che avevano firmato testimonianza che nulla era accaduto, l'altra il giorno 6 settembre 2021 per essere presente all'udienza in cui veniva ascoltata la Signora Patrizia Rinaldelli Uncinetti, che, come si legge nella sentenza ha dichiarato di essere impossibilitata a recarsi a Roma il giorno 20 luglio 2021, in seguito di essere impossibilitata a essere presente all'udienza rinviata al 6 settembre 2021, giorno in cui si è collegata semplicemente da remoto.
Io mi faccio più volte questa domanda: Il signor Daniele Luciani e la Signora Patrizia Rinaldelli Uncinetti si sono resi conto di quello che hanno fatto e detto? Hanno preso coscienza dei danni che mi hanno causato sotto il profilo atletico, economico e d'immagine, nonché dei danni di immagine causati alla mia società di appartenenza? ”.
Ora facciamo parlare la sentenza in alcuni suoi passi decisivi:
La denuncia dell'atleta Daniele Luciani riportata in setenza
“in occasione della manifestazione Campionato Assoluto Corsa Marche, Abruzzo e Umbria (manifestazione inserita nel calendario federale), svoltasi il giorno 17.04.2021 in località Tolentino (prov. Macerata), il sunnominato Massimi Stefano della Società Cus Camerino, al termine della quarta serie dei 10000 metri, indirizzava all'Atleta Luciani Daniele della società Grottini Team, una serie di sputi, sia durante il riscaldamento che durante la gara. Questo comportamento veniva denunciato dal Luciani, mediante scritto, alla Sig.ra Patrizia Rinaldelli Uncinetti presente alla manifestazione nella sua qualità di Delegato Tecnico. Quest'ultima, altresì, trovandosi in loco, aveva potuto immediatamente constatare la veridicità dell'esposto rivoltole”.
La denuncia finisce alla Procura Federale che fa la sua e chiede anche. D'altro canto l'inquirente sportivo cosa poteva fare d'altro visto che alla denuncia di un atleta “presunta vittima” si aggiungeva anche il verbale a conferma di un giudice ufficiale di campo :
“l'esposto raccolto dalla Giudice di Campo, infatti, sebbene confluito nel referto di gara, può costituire da solo prova di quanto accaduto se accertato o verificato dallo stesso soggetto che raccoglie la denuncia o, quantomeno, attraverso un riscontro con le dichiarazioni di terzi presenti in grado di confermare gli accadimenti. Nel caso che ci occupa, invece, tutte le dichiarazioni escludono totalmente che vi sia stato un comportamento rilevante sul piano disciplinare da parte del Massimi e, da altro punto di vista, trovano conferma perfino nella dichiarazione del giudice di campo che, chiarendo quanto dichiarato, evidenziava come non avesse assistito a nessun fatto rilevante e che, pertanto, senza la denuncia del Luciani nulla avrebbe potuto segnalare sotto il profilo disciplinare nella giornata del campionato Assoluto Marche, Abruzzo e Umbria, svoltasi il giorno 17 aprile 2021. L'aver notato, infatti, il Massimi particolarmente esagitato a fine gara non costituisce un indizio di responsabilità in relazione ai fatti contestati, trattandosi di una percezione riguardo ad uno stato d'animo altrui che, in assenza di ulteriori elementi di riscontro, può ricondursi ad una qualsiasi reazione emozionale determinata anche dalla mera circostanza di aver concluso una competizione. Nel caso di specie, infatti, l'insieme degli elementi a discarico raccolti unitamente alla dichiarazione del Delegato Tecnico che avrebbe raccolto l'esposto consentono di definire un quadro che non solo non supera il principio del ragionevole dubbio ma non raggiunge nemmeno la soglia minima richiesta della semplice probabilità della commissione di un fatto disciplinare rilevante, così come ritenuto spesso dalla Giurisprudenza Sportiva idonea a fondare una decisione di colpevolezza (sul punto Collegio di Garanzia CONI, S.S.U.U. 06/2016, 34/2016 e 93/2017). Dagli elementi raccolti in giudizio, infatti, non è emerso il raggiungimento dello standard probatorio minimo per addivenire ad un accertamento della responsabilità de deferito, non essendovi alcun elemento, ulteriore alla denuncia del Luciani, utile a sostenere con gravità, precisione e concordanza i fatti posti a fondamento dell'accusa”.
“Collegata da remoto su apposita piattaforma predisposta dalla FIDAL la teste Uncinetti Rinaldelli, la quale, su domanda del Tribunale Federale, dichiarava di essere stata presente alla manifestazione di cui al deferimento e di aver svolto il ruolo di giudice nei pressi della zona arrivo e, in particolare, nelle attività di verifica passaggi e contagiri. Dichiarava di non aver assistito ad alcuna scena relativa all'episodio dello sputo che avrebbe coinvolto il Massimi e il Luciani, aggiungendo solo di aver potuto notare a fine della gara il Massimi particolarmente esagitato (a questo punto è difficile anche credere a questa dichiarazione della Rinaldelli già contraddettasi. ndr). Su domanda del Tribunale specificava che le dichiarazioni di conferma rese documentalmente, si riferivano, solo alla circostanza relativa ai momenti successivi alla gara ed alla conferma di quanto dichiarato davanti a sé dal Luciani, senza tuttavia dire altro riguardo ad episodi che potessero avere una valenza sotto il profilo disciplinare in quanto intenta, come premesso, alle attività di verifica e controllo in zona arrivi. La Procura Federale, all'esito delle dichiarazioni rese dalla teste, dichiara di rinunciare all'azione disciplinare. La difesa del Massimi si associava alle richieste. Il Tribunale Federale si riservava per la decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale, come sopra composto, rigetta il deferimento per carenza di prova e per l'effetto proscioglie Massimi Stefano dalle accuse formulate in capo allo stesso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
“Dall'istruttoria dibattimentale e in particolar modo dall'audizione dei testi richiesta dalla difesa del deferito e sopratutto dalle dichiarazioni rese dalla teste citata in Tribunale Federale, signora Patrizia Rinaldelli Uncinetti, giudice di gara, è emersa l'insussistenza di elementi sufficienti a sostenere l'accusa e, pertanto, a ritenere il Massimi colpevole dei fatti ascrittigli e di cui al deferimento. La rinuncia della Procura Federale ad esercitare l'azione disciplinare formulata all'esito dell'audizione della teste all'udienza del 6 settembre 2021, costituice infatti solo un elemento ulteriore che conferma la carenza di prove idonee a configurare una responsabilità del deferito per violazione del Regolamento di Giustizia FIDAL.....”
Potete scaricare e leggere la sentenza completa