Alla diminuzione hanno contribuito l’andamento del prezzo del gas e della domanda elettrica.
Milano, 26 settembre 2025 – Nel quarto trimestre del 2025, la bolletta elettrica per il ‘cliente tipo’1 vulnerabile servito in Maggior Tutela diminuirà del 7,6%. L’aggiornamento riguarda esclusivamente i 3 milioni circa di clienti vulnerabili attualmente serviti in Maggior Tutela. Si ricorda che tutti i clienti vulnerabili2 che si trovano nel mercato libero hanno il diritto di passare alla Maggior Tutela.
La diminuzione rispetto al trimestre precedente è dovuta principalmente alla riduzione della spesa per la materia energia e della componente di dispacciamento, rispettivamente in calo del 5% e del 2,2%. Anche la componente di perequazione PPE registra una variazione negativa dello 0,4%.
Rimangono invariati gli oneri generali di sistema.
Si ricorda che, in attuazione del ‘dl bollette’ (art.1 c.1, decreto-legge n.19/25), coloro che hanno un ISEE fino a 25.000 si vedranno riconosciuto automaticamente il contributo straordinario di 200 euro, cumulabile con il bonus sociale percepito dalle famiglie con ISEE fino 9.530 euro o fino a 20 mila euro per le famiglie numerose. Per ricevere in automatico i bonus sociali e il contributo straordinario è necessario presentare entro il 31 dicembre 2025 la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e ottenere un’attestazione ISEE entro le soglie prevista dalla normativa.
La spesa annuale per l’utente tipo vulnerabile in regime di Maggior Tutela si attesterà a 608,72 euro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 20253, rispetto ai 498,10 euro registrati nel periodo 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2024 (+22,2%).
Dal 1° ottobre 2025, il prezzo di riferimento dell’energia elettrica per il cliente tipo sarà di 28,75 centesimi di euro per kilowattora, tasse incluse, così suddiviso:
Spesa per la materia energia:
• 14,25 centesimi di euro (49,6% del totale della bolletta) per i costi di approvvigionamento
dell’energia, in riduzione del 13,1% rispetto al terzo trimestre 2025;
• 2,24 centesimi di euro (7,8% del totale della bolletta) per la commercializzazione al dettaglio,
nessuna variazione rispetto al terzo trimestre 2025.
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore:
• 6,28 centesimi di euro (21,8% del totale della bolletta) per i servizi di distribuzione, misura, trasporto, perequazione della trasmissione e distribuzione, qualità; nessuna variazione rispetto al terzo trimestre del 2025.
Spesa per oneri di sistema:
• 3,13 centesimi di euro (10,9% del totale della bolletta) per la spesa per oneri di sistema; nessuna variazione rispetto al terzo trimestre del 2025.
Imposte:
• 2,85 centesimi di euro (9,9% del totale della bolletta) per le imposte che comprendono l’IVA e le accise, in diminuzione del 7,1% rispetto al terzo trimestre 2025.
Gli oneri generali di sistema nel IV trimestre 2025
La componente tariffaria ASOS a copertura degli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili, pesa per il 94,75% degli oneri generali, secondo la seguente ripartizione:
• 70,58% per gli incentivi alle fonti rinnovabili (A3*SOS)
• 24,17% per le agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia elettrica (AESOS)
In relazione alla componente tariffaria ARIM, si ricorda che la legge di Bilancio 2023 ha previsto il trasferimento sulla fiscalità generale dei cosiddetti “oneri nucleari” (oneri per il decommissioning delle centrali e degli impianti nucleari e compensazioni territoriali per gli enti locali che ospitano tali impianti e il deposito nazionale).
La componente ARIM, a copertura dei rimanenti oneri generali, pesa complessivamente per il 5,25% degli oneri generali e risulta ripartita tra i seguenti elementi:
• 0,64% per la promozione dell’efficienza energetica (solo in relazione alle misure per lo sviluppo tecnologico e industriale - ASVRIM)
• 4,61% per i regimi tariffari speciali per il servizio ferroviario universale e merci (A4RIM)
Per il IV trimestre 2025, è confermato l’annullamento degli elementi A5RIM, ASRIM, Auc4RIM e
Auc7RIM.
Per gli utenti non domestici nel IV trimestre cessano gli effetti dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 19/25 (cosiddetto decreto-legge bollette), che aveva previsto che le aliquote della componente tariffaria ASOS espresse in centesimi di euro/kWh per le altre utenze in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW fossero poste pari a zero solo per un semestre (aprile-settembre 2025).