Il Comune ricorre al Tar per l'ex Comparto Firenze

Il Comune ricorre al Tar per l'ex Comparto Firenze

Affidato all'avvocato Giovanni Ranci l'incarico legale

Questo il testo della delibera dio giunta: la giunta comunale delibera di
1)di proporre opposizione alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 218/07 di annullamento delle deliberazioni del Consiglio comunale n 81/06 e n. 13/07, relative all’adozione ed approvazione del piano particolareggiato esecutivo ex “comparto Firenze”, per le ragioni espresse nel documento istruttorio;
2)di incaricare della difesa dell’Ente l’avv. Giovanni Ranci del foro di Ancona unitamente e disgiuntamente all’avv. Alessandra Cantalamessa conferendo agli stessi, ogni più ampio mandato al riguardo e concedendo, sin da ora, la facoltà di opporre tutti gli atti e documenti emanati dalla Provincia di Ascoli inerenti alla questione in esame e dunque la possibilità di proporre ricorso per motivi aggiunti;
3)di autorizzare il Sindaco a rilasciare delega all’avv. Giovanni Ranci e all’Avv. Alessandra Cantalamessa;
4)di eleggere domicilio in Ancona presso lo studio dell’avv. Ranci in C.so Garibaldi n. 36; 
5)di stabilire che alle conseguenti spese si provvederà con successiva determinazione;
6)di dichiarare, con separata votazione unanime palese, il presente deliberato immediatamente eseguibile stante la necessità di celere costituzione  anteriormente alla pausa estiva.

Il documento istruttorio
Con deliberazione del Consiglio comunale n. 81/06 il Comune di Ascoli Piceno ha adottato il piano particolareggiato esecutivo ex comparto Firenze della città. L’Amministrazione provinciale riscontrava vizi e difformità rispetto al P.R.G. comunale e alla normativa urbanistica regionale e nazionale di talché con determinazione dirigenziale del 13/12/2006 formulava ai sensi della L. 47/85 art. 24 e L.R. 34/05 osservazioni al Piano comunale. Con successiva deliberazione consiliare, il Comune di Ascoli controdeduceva alle osservazioni, rigettandole e provvedeva, col medesimo atto, ad approvare ai sensi dell’art. 30 comma 4 L.R. 34/92 il Piano particolareggiato esecutivo ex comparto Firenze.
Il Comune in ottemperanza alla richiesta provinciale trasmetteva copia degli elaborati corredati delle controdeduzioni.
L’Amministrazione provinciale con la deliberazione n. 218/06 - sull’assunto di essere Ente sovraordinato con attribuzione di tutte le funzioni amministrative in materia urbanistica e pianificazione territoriale, riconoscendosi portatrice di interessi pubblici generali su dette tematiche, indi, sulla constatazione di ulteriori situazioni ivi trascritte e sul presupposto che il Comune di Ascoli avrebbe “surrettiziamente invocato la procedura di cui all’art. 30 L.R. 34/92 per eludere il potere obbligatorio e vincolante …”  e “ritenendo che ..sussistono motivi di grave illegittimità sotto il profilo urbanistico – edilizio delle Deliberazioni del Consiglio comunale n. 81 del 2/10/06 3 n. 13 del 09/03/07..” - condividendo le valutazioni del Dirigente del Servizio Urbanistica - redattore della documento istruttorio, parte integrante della deliberazione assunta, circa la esistenza di un interesse all’annullamento delle deliberazioni comunali, stabilisce peraltro di trasmettere allo stesso l’atto deliberativo per i conseguenti provvedimenti inerenti alla procedura di annullamento.
Le censure avversarie, quantunque disattese puntualmente dagli uffici comunali, hanno trovato corpo nella deliberazione provinciale all’uopo assunta; il dipendente servizio comunale di Edilizia privata, sentito al riguardo, reputa assolutamente opponibile l’adottato atto provinciale perché non rispondente alle situazioni giuridica e di fatto della intera vicenda, nonché  pregnanti ed esaustive le argomentazioni svolte dal Comune a chiarimento.
Si precisa che la questione sta avendo anche ripercussioni di natura penale con il coinvolgimento personale di dipendenti comunali cui l’Amministrazione ha partecipato formalmente solidarietà.
Il collegio di difesa officiato da un dipendente implicato nella vicenda vede nel novero l’avv. Giovanni Ranci del foro di Ancona; per norma contrattuale, la scelta del legale di fiducia deve cadere su professionista di comune gradimento. Al riguardo si rende noto che anteriormente alla costituzione dell’avvocatura interna, il predetto avvocato è stato, nel tempo, più volte legale di fiducia  dalla civica Amministrazione  e permane, anche se da ultimo i rapporti professionali sono stati interrotti per non avere l’Ente conferito incarichi esterni, nei confronti dello stesso professionista, la massima stima e il riconoscimento di indiscussa professionalità.
Orbene, il dipendente comunale di cui è fatto appena cenno, ha dunque provveduto, stante l’avallo della scelta da parte dell’Amministrazione comunale, ad interpellare l’avv. Ranci perché, quale esperto in materia urbanistica, collaborasse con il penalista pur designato, al fine di predisporre idonea difesa nella questione di cui è parola.
Tuttavia nel collegio di difesa del dipendente comunale sono annoverati altri 2 legali  il Comune può riconoscerne solo due, quanto alle spese da sostenersi, fermo restando sempre, il buon fine della vicenda processuale, ovverosia la assoluzione del dipendente inquisito.
Al riguardo la scrivente, che testimonia la elevata professionalità dell’avv. Ranci, peraltro docente di urbanistica presso l’università ascolana alla facoltà di architettura e già conoscitore della vicenda per le ragioni appena chiarite, stigmatizza qui la positività per l’Ente di una collaborazione esterna al fine della migliore predisposizione di atti giudiziari e per la formulazione di ulteriori eventuali provvedimenti amministrativi che dovessero reputarsi necessari. Pertanto si segnala la opportunità per l’Ente di giovarsi della professionalità dell’avv. Ranci in considerazione della delicatezza dell’argomento, dei risvolti che ha avuto e della ingerenza provinciale che segna una battuta d’arresto del procedimento comunale  avviato. L’avv. Ranci sentito informalmente anche  in ordine alle proprie competenze economiche, si è reso disponibile a tutelare gli interessi dell’Ente- strettamente connessi peraltro con quelli del dipendente penalmente indagato, quale firmatario del redatti piano “comparto Firenze”- garantendo che il proprio compenso sarà rapportato al 50% della media fra i minimi e i massimi tariffari alla fascia valore indeterminabile di particolare rilevanza. E’ ovvio che la prestazione avrà riguardo a tutte le fasi che dovranno proporsi con riferimento agli atti che saranno emanati dalla Amministrazione provinciale. Per quanto detto si propone alla Giunta
1)di proporre ricorso al TAR delle Marche avverso la deliberazione della Giunta comunale n.218 dell’11/6/2007 e avverso ogni e qualunque atto successivo che dovesse essere emanato dal suddetto Organo ovvero dal dirigente provinciale.
2) di giovarsi per le ragioni dianzi esposte della professionalità dell’avv. Giovanni Ranci  e che coadiuverà la scrivente nella difesa del Comune di Ascoli Piceno