Carburante, liberalizzazione e tutela della concorrenza

Carburante, liberalizzazione e tutela della concorrenza

Agostini: Subito una conferenza degli assessori regionali

Con questo parere vengono fissate le condizioni per l’apertura e la gestione di impianti di distribuzione di carburante in Italia.
La Commissione Europea, infatti, in relazione alla procedura di infrazione 2004/4365, evidenzia come sul piano generale, l’articolo 43 del trattato CE vieti le restrizioni alla libertà di stabilimento di cittadini di uno stato membro nel territorio di un altro stato membro. In virtù di questo principio fondamentale, ogni persona fisica e giuridica deve avere la possibilità di partecipare alla vita economica di uno stato membro diverso dal proprio: una società avente sede in uno stato della UE ha il diritto di stabilirsi in un altro stato, tramite l’apertura di agenzie, succursali o filiali.
Il procedimento di infrazione dell’Unione Europea- spiega il vicepresidente della giunta regionale e assessore al Commercio e Tutela del consumatore, Luciano Agostini – è iniziato da circa due anni ed è ora in fase di conclusione. E’ un problema condiviso tra tutte le Regioni e proprio in questi giorni si stanno tenendo incontri a Roma con il Ministero, per definire una linea di azione univoca con la Commissione, anche se probabilmente sarà molto difficile mantenere lo status quo. Anche in veste di coordinatore degli assessori al commercio in seno alla Conferenza dei presidenti, ho convocato la Commissione politica degli assessori per il 24 luglio, con lo scopo di verificare, insieme ai colleghi delle altre regioni, ipotesi di adeguamento normativo allo spirito del parere motivato della Commissione e successivamente iniziare una serie di incontri con la stessa Commissione europea per valutare se esistano  margini di trattativa.”
La Commissione, infatti, ha mosso rilevi alla normativa nazionale e regionale in materia di distribuzione carburanti perché tali norme non garantirebbero il pieno rispetto dei principi di libera concorrenza, trasparenza e liberalizzazione del mercato .
In particolare la Commissione evidenzia alcuni punti di stortura del mercato presenti sia nella normativa statale che regionale così sintetizzati:
Apertura di nuovi impianti subordinata alla conformità e alle condizioni di programmazione del mercato. Ad esempio, la chiusura preliminare di un certo numero di impianti, la pianificazione e alti parametri quantitativi
Sui bacini d’utenza che definiscono la possibilità o il divieto di apertura di nuovi impianti in base ad alcuni parametri: quantità di carburante erogato nella regione, numero di abitanti,  flussi di traffico, obbligo di chiudere un certo numero di impianti prima di nuove installazioni o trasferimenti. Quest’ ultimo criterio rende possibile l’apertura di nuovi impianti solo a chi ne è già in possesso e pertanto limita ed esclude gli operatori degli altri stati membri.
Obbligo di superficie minima e di attività commerciali integrative (non oil)
Sono giudicate condizioni limitanti la concorrenza quelle che impongono una superficie minima per l’apertura di un nuovo impianto di carburanti. Condizioni che vincolano l’entrata sul mercato italiano di nuovi operatori e non permettono l’abbattimento dei prezzi a favore dei consumatori.
Distanze minime tra impianti
Le distanze minime tra impianti di distribuzione condizionano direttamente l’accesso all’attività di distribuzione carburanti e penalizzano l’entrata sul mercato di nuovi operatori
4. Restrizioni relative agli orari di apertura
La commissione ritiene illegittimo configurare limitazioni agli orari di apertura perché si priva gli operatori della grande distribuzione della possibilità di attirare con un orario esteso – la sera ed i fine settimana – la clientela e pertanto impedisce loro di esercitare una concorrenza efficace, anche a danno dei consumatori costretti a subire il prezzo di mercato imposto.