Questo documento permette l’applicazione della classe di rischio di provenienza in caso di stipula di un nuovo contratto RC Auto con un’altra Compagnia.
2) Il contratto RC Auto può essere disdetto fino a 15 giorni prima della sua scadenza. Tale disdetta è ammessa fino al giorno prima della scadenza in caso di variazioni della tariffa non determinate dal meccanismo bonus/malus. L’eventuale applicazione del “malus”, per effetto delle più recenti normative, è comunque sempre successiva all’accertamento definitivo delle responsabilità dell’incidente.
3) Considerata la varietà delle offerte assicurative e delle relative tariffe, è possibile effettuare un primo confronto ottenendo preventivi personalizzati direttamente sui siti Internet delle Compagnie, e in alcuni casi si può stipulare la polizza on-line.
4) Gli agenti assicurativi possono prospettare e vendere diverse soluzioni RC Auto, anche con diverse Compagnie. L’automobilista ha diritto di chiedere un preventivo gratuito personalizzato valido per 60 giorni.
5) L’agente deve sempre comunicare le proprie commissioni, che non sono fisse e che possono essere oggetto di negoziazione, non essendo ammessi valori minimi o comunque immodificabili stabiliti dalla Compagnia.
6) E’ possibile ottenere risparmi concordando soglie di non risarcimento o l’installazione a bordo dell’auto di una “scatola nera” (dispositivo in grado di monitorare i comportamenti di guida valutandone i livelli di rischio).
7) Nella scelta del contratto occorre prestare attenzione al massimale di polizza e alla presenza di eventuali ipotesi di “regresso” (ad esempio guida senza patente o sotto l’influenza dell’alcol) che danno diritto alla Compagnia di rivalersi per le somme liquidate.
8) E’ possibile conservare la propria classe di merito anche a seguito di incidenti provocati se nel contratto è previsto il diritto di rimborsare la Compagnia del risarcimento liquidato.
9) Chi assicura la seconda auto ha diritto all’applicazione della stessa classe di rischio attestata per la prima auto.
10) In caso di incidente l’automobilista che non si ritiene responsabile può chiedere il risarcimento del danno direttamente alla propria assicurazione (“risarcimento diretto”). La Compagnia è obbligata a fornire la propria offerta di risarcimento entro 60 giorni (per danni alle cose) o entro 90 giorni (per danni alle persone) dalla formalizzazione della richiesta. Entrambi i termini sono ridotti a 30 giorni se i conducenti hanno sottoscritto il modulo di Constatazione Amichevole. Il risarcimento diretto, è bene ricordare, riguarda solo i danni alle cose e alle persone che comportano invalidità permanente inferiore al 9% (solo nel caso di terzi trasportati le lesioni possono essere più gravi).