/Saldi di fine stagione, si comincia sabato sette luglio
Saldi di fine stagione, si comincia sabato sette luglio
Gli sconti, per la gioia dei consumatori, saranno tra il 35 e il 45 %
Questo succede perchè i controlli sono assenti, o quasi. La data del 7 luglio, comunque, è prevista dalla Legge Regionale sul commercio recentemente modificata. Ogni esercente deve dare comunicazione al proprio Comune, con preavviso di almeno 5 giorni, specificando la data di inizio e la durata dei saldi di fine stagione, considerando che, sempre secondo la legge, queste vendite dovranno concludersi dopo circa 8 settimane, e non oltre il primo settembre. “La stagione primavera – estate - sottolinea il direttore Confcommercio Giorgio Fiori – non è stata entusiasmante dal punto di vista commerciale, pur essendo arrivato il caldo con anticipo. Per buona parte del mese di Giugno le vendite di abbigliamento, calzature ed accessori sono andate a rilento. C’è dunque molta merce ancora invenduta per cui durante i saldi ci sarà un’offerta di prodotto significativa, con sconti medi tra il 35-45% per la gioia dei consumatori”. Per il corretto acquisto degli articoli in saldo Confcommercio ricorda alcuni principi di base: 1) Cambi: la possibilità di cambiare il capo dopo che lo si è acquistato è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme. In questo caso scatta l’obbligo per il negoziante della riparazione o della sostituzione del capo e, nel caso ciò risulti impossibile, la riduzione o la restituzione del prezzo pagato. Il compratore è però tenuto a denunciare il vizio de capo entro due mesi dalla data della scoperta del difetto. 2) Prova dei capi: non c’è l’obbligo. E’ rimesso alla discrezionalità del negoziante. 3) Pagamenti: le carte di credito devono essere accettate da parte del negoziante qualora sia esposto nel punto vendita l’adesivo che attesta la relativa convenzione. 4) Prodotti in vendita: i capi che vengono proposti in saldo devono avere carattere stagionale o di moda ed essere suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo. Tuttavia nulla vieta di porre in vendita anche dei capi appartenenti non alla stagione in corso. 5) Indicazione del prezzo: obbligo del negoziante di indicare il prezzo normale di vendita, lo sconto e il prezzo finale.