La questione leggitimità posta dal governo Berlusconi è infondata
La Corte Costituzionale, dunque, con sentenza n. 425 del 19 dicembre 2006 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità sollevata in riferimento all’articolo 117 della Costituzione. La materia del contendere è dunque cessata, anche grazie alle puntuali ed efficaci memorie difensive degli avvocati Angelo Pandolfo e Giampiero Falasca del Foro di Roma.
“L’impianto legislativo è stato pienamente confermato- ha commentato l’assessore regionale al Lavoro, Ugo Ascoli- e siamo particolarmente soddisfatti che la Consulta abbia riconosciuto la piena legittimità della nostra normativa. Una legge volta a garantire la possibilità di un’effettiva formazione agli apprendisti, tenendo conto , allo stesso tempo, delle esigenze delle imprese: il massimo equilibrio quindi fra tutti gli attori. L’attenzione così forte – ha proseguito Ascoli- che la Regione Marche ha voluto dare all’efficacia della formazione degli apprendisti, deriva anche dal fatto che il contratto di apprendistato professionalizzante, con la sua possibile durata fino a 6 anni, costituisce ormai la principale porta di ingresso nel mercato del lavoro per i giovani.”
“…La legge regionale – così letteralmente la Consulta- non entra, quindi, in conflitto con la legislazione nazionale, considerato che la collocazione all'esterno dell'azienda è una possibilità, ammessa espressamente dal d.lgs. n. 276 del 2003 e che, inoltre, la collocazione all'esterno è del tutto naturale quando la formazione è, in ossequio alla legislazione nazionale, espressamente finalizzata ad integrare il processo di qualificazione realizzabile nel lavoro e con l'addestramento sul lavoro. Del resto, l'art. 17, comma 4, della legge reg. n. 2 del 2005 non fissa un quantitativo minimo di formazione teorica, ma si limita a ribadire che essa deve svolgersi, peraltro in via prevalente e non esclusiva, all'esterno dell'azienda….
La questione dunque è infondata “perchè la disposizione censurata non modifica il monte ore complessivo di formazione, limitandosi a stabilire un generico criterio di prevalenza della formazione teorica (di competenza regionale) nel senso di un suo svolgimento all'esterno dell'azienda, peraltro in conformità a quanto notoriamente già avviene. Essa, pertanto, non impone, di per sé, alcuna limitazione al conseguimento della qualifica perseguita agli effetti lavorativi e del prosieguo dell'istruzione, sicché si deve concludere che il denunciato contrasto con i parametri evocati non sussiste.”