Giallo al Centro Agro-Alimentare: «Cercavamo il bilancio, c'era un concorso». Insorgono i soci privati

Giallo al Centro Agro-Alimentare: «Cercavamo il bilancio, c'era un concorso». Insorgono i soci privati

Scoppia la bufera sul CAAM di San Benedetto: un bando per un coordinatore a tempo indeterminato deliberato da un CdA decaduto e in piena prorogatio. Voto contrario del vicepresidente Giacomini. I soci privati presentano denuncia al Collegio Sindacale ed esposto ex art. 2408 C.C., chiedendo il blocco della procedura.

SAN BENEDETTO DEL TRONTO — Doveva essere una semplice verifica informale sul deposito del bilancio d’esercizio 2025, ma si è trasformata nell’ennesimo caso politico e gestionale che rischia di scuotere le fondamenta delle partecipate pubbliche del territorio. Navigando sul portale istituzionale del Centro Agro-Alimentare delle Marche S.p.A. (C.A.A.M.), i soci privati dell'ente si sono imbattuti in un'inaspettata sorpresa: la pubblicazione di un avviso di selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di una figura di coordinatore.

Un bando per una posizione stabile arrivato come un fulmine a ciel sereno, che ha spinto i soci privati — con in testa la Fondazione Fabbrica Cultura ETS e il rappresentante Claudio Massi — a diffondere una dura nota e ad adire le vie legali, chiedendo la sospensione immediata in autotutela e presentando una formale denuncia al Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 2408 del Codice Civile.

Una cronologia che non torna

A far scattare il campanello d'allarme è una sequenza di date e decisioni apparentemente inconciliabili con i principi di trasparenza, contenimento della spesa e buon andamento della pubblica amministrazione. Il CAAM è una società partecipata a maggioranza pubblica da enti di primo piano: la Regione Marche, il Comune di San Benedetto del Tronto, il Comune di Monteprandone, la Camera di Commercio delle Marche e le Province di Ascoli Piceno e Fermo.

  • 19 Gennaio 2026: Il dipendente storico Dott. Emilio Santarelli invia una PEC formalizzando la volontà di rimanere in servizio per ulteriori due anni, richiesta accolta per tacito assenso dai soci.

  • 17 Luglio 2026: L'Assemblea approva il bilancio 2025. Per effetto statutario, il Consiglio di Amministrazione cade ex lege. Scade anche l'incarico del Responsabile Unico del Procedimento (RUP). In quella sede, nulla viene riferito circa presunte urgenze assunzionali.

  • 21 Luglio 2026: Una violenta grandinata causa gravi danni alle strutture della società agroalimentare.

  • 7 Agosto 2026: L'Assemblea dei Soci decide di prendere tempo per nominare il nuovo CdA. Si ribadisce all'unanimità che l'organo decaduto debba limitarsi alla sola ordinaria amministrazione e alle pratiche di risarcimento con i periti assicurativi per i danni del maltempo.

  • 11 Agosto 2026: A soli quattro giorni dall'assemblea, il CdA scaduto delibera a maggioranza (2 voti su 3) il bando di concorso per l'assunzione a tempo indeterminato.

Il provvedimento ha registrato l'immediata spaccatura del board: il vicepresidente, Dott. Roberto Giacomini, ha messo a verbale il suo netto voto contrario, motivandolo con l'assenza di urgenza, la mancanza di documentazione a supporto e il fatto che una scelta strategica di tale portata avrebbe dovuto competere esclusivamente al nuovo CdA di imminente nomina.

I dubbi su spese e profili da stabilizzare

Dallo studio dell'avviso, la compagine dei soci privati ha sollevato pesanti perplessità sulle reali motivazioni della selezione. Secondo la nota firmata da Claudio Massi, la procedura apparirebbe «modellata in modo da condurre alla stabilizzazione a tempo indeterminato proprio della figura che fino a quel momento ha ricoperto l'incarico di RUP».

I privati pongono quindi una serie di interrogativi diretti agli enti pubblici soci maggioritari:

  1. Perché scavalcare le direttive dei soci? Le direttive sul contenimento dei costi del personale rimarcate annualmente dalla Regione Marche e dal Comune di San Benedetto del Tronto, unitamente ai rilievi della Corte dei Conti, sconsigliano l'espansione della spesa fissa.

  2. Dove sta l'urgenza dell'organico? Se il problema era il pensionamento di personale, il Dott. Santarelli ha già dato disponibilità a rimanere per altri due anni. Se l'esigenza era sostituire il RUP, perché non nominare un sostituto interno o affiancare un consulente esterno a termine — come già fatto in altre partecipate — anziché incardinare un posto fisso e permanente?

  3. Perché non attendere il nuovo CdA? Quale interesse giustifica tanta fretta da parte di un organo giunto al termine del proprio mandato e limitato ai soli atti ordinari?

Spetta alle autorità chiarire. Chiesto il blocco in autotutela

«Sono domande, non accuse: ma sono domande a cui i soci ed i cittadini hanno diritto di ricevere una risposta chiara», precisano i soci privati, sottolineando di non muovere alcun rilievo ad personam nei confronti dei candidati o dei dipendenti della struttura.

Oltre al ricorso al Collegio Sindacale, è stata notificata alla società una formale istanza di sospensione in autotutela della procedura concorsuale. La facoltà di congelare o annullare il bando è del resto espressamente prevista tra le clausole dell'avviso stesso.

La palla passa ora alla Regione Marche e ai Comuni soci, chiamati a prendere una posizione chiara su una gestione che rischia di aprire una spaccatura insanabile nella governance del Centro Agro-Alimentare del Piceno.


La denuncia di Fondazione Fabbrica Cultura


Spett.le

Collegio Sindacale di C.A.A.M. S.p.A. nella persona del Presidente Dott. Luigi Gagliardi,

e dei Sindaci effettivi Dott. Luigi Prevignano e Dott.ssa Alessandra Fazi Via Valle Piana n. 80 — 63074 San Benedetto del Tronto (AP) e, per conoscenza, Consiglio di Amministrazione di C.A.A.M. S.p.A. e, per conoscenza

Tutti i Sig. Soci

Trasmessa a mezzo PEC

San Benedetto del Tronto, li 14 Agosto 2026

Oggetto: Denuncia al Collegio Sindacale ex art. 2408 c.c. di fatti censurabili relativi alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione in materia di proroga dell'incarico di RUP e di indizione di procedura selettiva per assunzione a tempo indeterminato — Richiesta di verifica e di riferimento all'assemblea.

Il sottoscritto, Massi Claudio nella qualità del Presidente CdA di socio di C.A.A.M. S.p.A., società a controllo pubblico, espone al Collegio Sindacale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2408 del codice civile, i fatti di seguito descritti, ritenuti censurabili, affinché codesto Collegio proceda alle verifiche di competenza e riferisca le proprie conclusioni all'assemblea dei soci.

1.Premesse in fatto

1.1. Con l'assemblea ordinaria dei soci del 17 luglio 2026 è stato approvato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025. Nel medesimo contesto assembleare (quarto punto all'ordine del giorno) è stata rinviata la trattazione e deliberazione sul rinnovo degli organi sociali ad una successiva adunanza, fissata per il 7 agosto 2026. Il Consiglio di Amministrazione in carica era stato nominato con deliberazioni assembleari del 21 luglio, 5 settembre e 19 settembre 2023. Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto sociale, gli amministratori “durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica”: ne consegue che il Consiglio di Amministrazione è cessato dalla carica, per scadenza del mandato, proprio in data 17 luglio 2026, con l'approvazione del bilancio 2025, entrando da tale momento in regime di prorogatio.

1.2. Nel corso della medesima assemblea del 17 luglio 2026, in sede di comunicazioni degli amministratori, il Presidente dava atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 16 luglio 2026 — ossia il giorno immediatamente precedente l'assemblea — aveva deliberato: (i) una proroga tecnica dell'incarico di Responsabile Unico del Progetto (RUP) in capo al P.I. Corrado di Silverio, dichiaratamente “limitata al tempo strettamente necessario al completamento delle attività di collaudo, rendicontazione e chiusura del progetto PNRR” e “senza automatismi in ordine alla prosecuzione del rapporto di lavoro”; e (ii) l'avvio di una “procedura comparativa di selezione del personale per la copertura strutturale del profilo professionale dedicato alla gestione e rendicontazione di progetti complessi”.

1.3. Con successiva assemblea dei soci del 7 agosto 2026, essendo a quella data il Consiglio di Amministrazione ormai integralmente cessato dalla carica, l'assemblea conferiva al Consiglio un mandato circoscritto alla sola ordinaria amministrazione, e segnatamente alla gestione delle conseguenze dell'evento calamitoso (grandinata) del 21 luglio 2026.

1.4. Ciononostante, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'11 agosto 2026 (verbale n. 29) — successivamente all'assemblea del 7 agosto e in costanza del predetto regime di poteri limitati — il Consiglio, dopo aver dato atto esso stesso di essere “in scadenza” e che la nomina del nuovo organo era stata rinviata al 9/10 settembre 2026, ha deliberato a maggioranza (due componenti su tre) l'approvazione e la pubblicazione dell'avviso pubblico di selezione per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 unità di personale con profilo di “Coordinatore progetti di sviluppo e innovazione CAAM e gestione operativa dell'Ente”. Alla deliberazione hanno concorso con voto favorevole il Presidente Avv. Paolo Vulpiani e l'Amministratore Delegato Dott.ssa Francesca Perotti, mentre il Vice Presidente Dott. Roberto Giacomini ha espresso articolato voto contrario motivato.

1.4-bis. Nella propria motivazione di dissenso, quale risulta a verbale, il Vice Presidente ha in particolare rilevato: (i) che il punto non era previsto all'ordine del giorno e che non è stata prodotta idonea documentazione a supporto di una decisione di assunzione (fabbisogno di organico, convenienza, costo economico e impatto sui futuri esercizi, criteri di selezione); (ii) che le motivazioni per avviare la procedura “non sono né urgenti né indifferibili”; (iii) che la questione “dovrebbe competere al CdA di futura nomina” e che al Consiglio odierno “dovrebbero competere solo questioni di ordinaria amministrazione (come anche detto ultima assemblea soci)”; (iv) che le funzioni di RUP potrebbero essere assunte da altri dipendenti dell'Ente, previa verifica preliminare mai effettuata; (v) che la difficoltà di sostituzione del RUP addotta a giustificazione dell'urgenza è “motivazione leggera”, sussistendo la medesima problematica con qualsiasi altro candidato. Il Vice Presidente ha inoltre contestato che il verbale della seduta del 16 luglio 2026 riporti l'approvazione dell'avvio della procedura, affermando che nessuno dei presenti ricorda che tale avvio sia stato deliberato e che la relativa verbalizzazione non corrisponde a quanto effettivamente discusso e deliberato in quella seduta.

1.4-ter. Si rileva, in ogni caso e in via dirimente, un profilo di manifesta sproporzione tra il mezzo prescelto e il fine dichiarato. La copertura del ruolo è stata giustificata dal Consiglio con l'esigenza di assicurare continuità alla gestione e rendicontazione del progetto PNRR e alle funzioni di RUP ad esso connesse. Tale progetto, tuttavia, deve concludersi entro e non oltre il 31 dicembre 2026. Anche a voler ammettere — in ipotesi e per mera tesi difensiva — la sussistenza di un'urgenza indifferibile, essa avrebbe potuto al più giustificare il ricorso ad un rapporto a tempo determinato, di durata allineata alla scadenza del progetto, e non l'istituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per sua natura permanente e destinato a produrre effetti ben oltre l'orizzonte temporale dell'esigenza dichiarata. La scelta di un'assunzione stabile a fronte di una necessità dichiaratamente circoscritta alla chiusura del PNRR palesa l'inidoneità e l'eccedenza del mezzo rispetto al fine, e rafforza il sospetto che la reale finalità dell'atto non fosse la copertura di un'esigenza temporanea, bensì la stabilizzazione definitiva di una posizione.

1.5. In data 11 agosto 2026 è stato pubblicato sul sito istituzionale della società (sezione “Bandi e Gare”) l'“Avviso di selezione pubblica per titoli e colloquio per n. 1 Coordinatore progetti di sviluppo e innovazione C.A.A.M. e gestione operativa dell'Ente (RUP/Assistente RUP)”. L'avviso reca l'espressa indicazione di essere adottato “in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 16/07/2026” e prevede l'assunzione a tempo indeterminato, con termine per la presentazione delle domande ridotto a 15 giorni per asserite ragioni di urgenza e con colloquio da tenersi entro il 2 settembre 2026. Il testo pubblicato reca inoltre un'errata corrige datata 12 agosto 2026, con modifica del regime orario del rapporto (da tempo pieno a tempo parziale), a conferma della non definitività dell'atto al momento della sua pubblicazione.

1.6. I requisiti specifici richiesti dall'avviso (in particolare l'esperienza almeno biennale nella gestione, monitoraggio e rendicontazione di progetti finanziati — PNRR, fondi UE, nazionali e regionali — presso enti o società a controllo pubblico, con svolgimento di funzioni di RUP o assistente al RUP) appaiono modellati in termini idonei a favorire la stabilizzazione del medesimo soggetto già titolare dell'incarico di RUP oggetto della proroga di cui al punto 1.2.

1.7. Dal verbale dell'11 agosto 2026 emerge, per esplicita ammissione del Consiglio, che l'intera operazione trae origine dalla scadenza (17 luglio 2026) del contratto a tempo determinato del RUP e dal fatto che il ricorso alla prosecuzione di fatto del rapporto ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. n. 81/2015, per il periodo massimo di legge, avrebbe condotto — decorso tale termine prima dell'insediamento del nuovo organo — alla trasformazione automatica del rapporto in contratto a tempo indeterminato. L'avvio della procedura selettiva viene dichiaratamente giustificato dalla necessità di “evitare la trasformazione automatica del rapporto a tempo indeterminato senza selezione”. Tale ricostruzione, lungi dal fondare l'urgenza invocata, evidenzia semmai che la situazione di criticità è stata generata dalla stessa gestione del rapporto col RUP e che la via lineare per scongiurare una stabilizzazione non voluta sarebbe consistita nella cessazione della prosecuzione di fatto del rapporto, e non nell'indizione di una selezione per un posto del pari a tempo indeterminato.

2.Profili di censurabilità

I fatti sopra descritti appaiono censurabili sotto una pluralità di profili tra loro convergenti.

2.1. Superamento dei limiti dei poteri dell'organo cessato (prorogatio). A far data dall'approvazione del bilancio (17 luglio 2026, come da art. 18 dello Statuto) il Consiglio di Amministrazione è cessato dalla carica ed è rimasto in regime di mera prorogatio. In tale regime — indipendentemente dall'ampiezza dei poteri riconosciuti all'organo pienamente in carica dall'art. 20 dello Statuto — i poteri dell'organo si restringono, per consolidato principio, agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli urgenti e indifferibili, non potendo l'organo cessato adottare scelte gestionali destinate a vincolare stabilmente l'operato del futuro Consiglio. Che la fase di transizione degli organi amministrativi sia presidiata dal solo potere di ordinaria amministrazione trova del resto conferma nello stesso art. 19, ultimo comma, dello Statuto, il quale — per l'ipotesi di cessazione dell'intero organo — riconosce al Collegio Sindacale, nelle more della ricostituzione, il compimento dei soli “atti di ordinaria amministrazione”. L'indizione di una procedura selettiva finalizzata ad un'assunzione a tempo indeterminato — atto che determina un vincolo di spesa strutturale e permanente e incide stabilmente sull'assetto organizzativo dell'Ente, impegnando scelte proprie del futuro organo — eccede tale perimetro.

2.2. Contrasto con il mandato assembleare del 7 agosto 2026. Il limite ai poteri dell'organo cessato è stato, nel caso di specie, esplicitato dalla stessa assemblea dei soci. In data 7 agosto 2026 l'assemblea — preso atto della cessazione del Consiglio e in attesa del suo rinnovo — ha infatti espressamente circoscritto l'operato del Consiglio alla sola ordinaria amministrazione, e segnatamente alla gestione delle conseguenze dell'evento calamitoso (grandinata) del 21 luglio 2026. La deliberazione dell'11 agosto 2026, con cui il medesimo Consiglio ha definito e disposto la pubblicazione di una procedura per un'assunzione a tempo indeterminato, risulta pertanto assunta a soli quattro giorni di distanza e in aperto e diretto contrasto con la determinazione dei soci, che dell'organo in prorogatio hanno perimetrato i poteri residui. Ciò integra un atto adottato in carenza/eccesso di potere rispetto al mandato ricevuto, con ogni conseguenza anche in punto di responsabilità degli amministratori che lo hanno votato ai sensi dell'art. 2392 c.c. Rileva, in proposito, che il medesimo limite è stato eccepito dall'interno dell'organo: il Vice Presidente, nel proprio voto contrario, ha espressamente osservato che la questione avrebbe dovuto competere al Consiglio di futura nomina e che al Consiglio in carica competevano “solo questioni di ordinaria amministrazione (come anche detto ultima assemblea soci)”. La decisione è stata nondimeno assunta a maggioranza, superando tale rilievo.

2.2-bis. Difetto dei presupposti dell'atto e vizio dell'atto presupposto. L'avviso pubblicato si dichiara adottato “in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 16/07/2026”. Il Vice Presidente ha però contestato a verbale che la seduta del 16 luglio 2026 abbia effettivamente deliberato l'avvio della procedura, affermando che la relativa verbalizzazione non corrisponde a quanto discusso e deliberato. Ove tale contestazione risultasse fondata, l'avviso poggerebbe su un atto presupposto inesistente o difforme, con conseguente ulteriore vizio della procedura. Codesto Collegio potrà verificare la corrispondenza tra il contenuto del verbale del 16 luglio 2026 e le deliberazioni ivi effettivamente assunte.

2.3. Eccesso e sviamento di potere; contraddittorietà interna. La qualificazione della proroga del RUP come misura “senza automatismi” e strettamente funzionale alla chiusura del PNRR risulta contraddetta dalla contestuale (e successiva) attivazione di una procedura per la copertura strutturale del medesimo profilo. La compresenza dei due atti, unita alla formulazione dei requisiti selettivi e alla compressione dei termini per asserita urgenza — a fronte, peraltro, di un'assunzione a tempo indeterminato, per definizione non rispondente ad esigenze meramente contingenti — evidenzia un possibile sviamento del potere organizzativo dal fine tipico (selezione del candidato migliore secondo merito) verso un fine diverso (la stabilizzazione di un soggetto predeterminato). Che la finalità reale dell'operazione sia il rimedio ad una stabilizzazione automatica del RUP maturanda ex art. 22 d.lgs. n. 81/2015 è del resto ammesso nello stesso verbale dell'11 agosto 2026, il che conferma la disomogeneità tra il fine dichiarato (selezione aperta e imparziale) e la ragione effettiva dell'atto (gestione della posizione di un singolo lavoratore già in servizio). A ciò si aggiunge il profilo di sproporzione già evidenziato al punto 1.4-ter: essendo il progetto PNRR destinato a concludersi entro il 31 dicembre 2026, l'esigenza di continuità addotta a fondamento dell'atto non poteva in alcun modo giustificare un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, eccedente e inidoneo rispetto ad una necessità dichiaratamente temporanea, con conseguente ulteriore sintomo di sviamento.

2.4. Violazione dei principi di reclutamento nelle società a controllo pubblico. L'art. 19 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica) impone alle società a controllo pubblico il rispetto, nel reclutamento del personale, dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'art. 35, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001. La predisposizione di requisiti asseritamente “su misura” e la compressione ingiustificata dei termini di partecipazione si pongono in tensione con tali principi, anche sul piano della parità di trattamento e dell'effettiva apertura concorrenziale della selezione.

2.5. Erroneità dei presupposti di fatto. La proroga del RUP è stata motivata con l'esigenza di completare le attività di collaudo e rendicontazione del progetto PNRR sul presupposto della sostanziale conclusione dei lavori (certificazione di fine lavori del 29 giugno 2026). Nel corso della stessa assemblea del 17 luglio 2026, tuttavia, sono emersi elementi di segno contrario in ordine all'effettivo stato di avanzamento delle opere, tali da rendere quantomeno controvertibile la rappresentazione dei presupposti posti a base della proroga.

2.6. Riflessi sulla sostenibilità economica e sui bilanci dei soci pubblici. La società presenta, per l'esercizio 2025, un utile di appena Euro 1.490, integralmente vincolato a riserva indisponibile a copertura di ammortamenti sospesi. In un quadro di equilibrio economico particolarmente fragile, l'assunzione di un onere strutturale e permanente di personale non adeguatamente giustificato sul piano della necessità e della sostenibilità è idonea a determinare perdite che, ai sensi degli artt. 14 e 21 del d.lgs. n. 175/2016, riverberano i propri effetti sui bilanci delle amministrazioni pubbliche socie, tenute ad accantonamenti e a rettifiche di valore delle partecipazioni. Ne discende un interesse qualificato del socio a che la scelta sia rigorosamente vagliata nella sua legittimità e convenienza.

2.7. Irrilevanza degli argomenti difensivi enunciati in seduta. Gli elementi addotti dal Consiglio a sostegno della propria competenza non appaiono idonei a superare i rilievi che precedono. In particolare: (a) il richiamo ad un parere pro veritate di un professionista, per quanto autorevole, non vale ad attribuire all'organo un potere che esso non ha nella fase di prorogatio, né a sanare il contrasto con la determinazione assembleare; (b) l'affermazione secondo cui l'assemblea del 17 luglio 2026 avrebbe “confermato la competenza del CdA in materia di assunzioni” non trova riscontro in una deliberazione autorizzativa dei soci, essendosi l'assemblea limitata a “prendere atto” di comunicazioni, per di più in un contesto in cui alcuni soci hanno espresso voto contrario in sede di approvazione del bilancio lamentando carenze informative; (c) la natura part-time del rapporto e il prospettato pensionamento di altro dipendente attengono alla programmazione del fabbisogno di personale, che è scelta di indirizzo propria del nuovo organo e non atto di ordinaria amministrazione dell'organo cessato. Tali argomenti, lungi dal radicare la competenza, confermano che si è in presenza di una scelta di programmazione strutturale sottratta all'organo in prorogatio.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto denuncia formalmente al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2408 c.c., i fatti sopra esposti e chiede che codesto Collegio, con la sollecitudine imposta dalla natura e dai tempi della procedura selettiva in corso, voglia:

a)procedere senza indugio alla verifica dei fatti denunciati, acquisendo copia dei verbali del Consigliodi Amministrazione del 16 luglio 2026 e dell'11 agosto 2026 (verbale n. 29), del verbale dell'assemblea dei soci del 7 agosto 2026, dell'avviso di selezione pubblicato, del parere del professionista richiamato in seduta e dei relativi atti presupposti, ivi compresa la documentazione relativa al rapporto di lavoro del RUP e alla sua prosecuzione ex art. 22 d.lgs. n. 81/2015;

a-bis) verificare la corrispondenza tra il contenuto del verbale del 16 luglio 2026 e le deliberazioni effettivamente ivi assunte, alla luce della contestazione sollevata dal Vice Presidente circa la verbalizzazione dell'avvio della procedura selettiva;

b)accertare se la deliberazione dell'11 agosto 2026 e l'indizione della procedura selettiva a tempoindeterminato siano state adottate nei limiti dei poteri spettanti all'organo amministrativo cessato e in conformità al mandato conferito dall'assemblea del 7 agosto 2026;

c)valutare la conformità della procedura ai principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità di cuiall'art. 19 del d.lgs. n. 175/2016, con particolare riguardo alla formulazione dei requisiti e alla riduzione dei termini di partecipazione;

d)valutare la sostenibilità economico-finanziaria dell'onere e i relativi riflessi sui soci pubblici ai sensidegli artt. 14 e 21 del d.lgs. n. 175/2016;

e)sollecitare, ove ne ricorrano i presupposti, l'adozione da parte della società delle opportune misure diautotutela, ivi compresa la sospensione e/o revoca dell'avviso in via cautelativa nelle more degli accertamenti, tenuto conto che l'art. 9 dell'avviso stesso riconosce alla società tale facoltà;

f)riferire tempestivamente all'assemblea dei soci sulle risultanze delle verifiche, ai sensi dell'art. 2408c.c., anche in vista della prossima adunanza utile.

Il sottoscritto resta a disposizione per ogni chiarimento e si riserva ogni ulteriore azione e segnalazione nelle competenti sedi — ivi comprese quelle innanzi all'Autorità Nazionale Anticorruzione e alla Corte dei conti, nonché ogni iniziativa giudiziale dinanzi al Foro competente di Ascoli Piceno ai sensi dell'art. 29 dello Statuto — a tutela dei propri diritti di socio e dell'interesse della società e dei soci pubblici.

Si allega: copia verbale assemblea 17.07.2026; stampa dell'avviso di selezione; eventuale copia verbali CdA dell'11 Agosto 2026.

Con osservanza.

San Benedetto del Tronto, 14 agosto 2026

Claudio Massi