Si ritiene che la Legge regionale n. 36/2005 debba essere al più presto modificata ma le due proposte di legge regionali vanno esattamente nella direzione opposta a quella che sarebbe necessaria.
In particolare, nella proposta di legge n. 25, tra i criteri soggettivi per l’accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica agevolata e sovvenzionata, si prevede che il richiedente risieda da almeno due anni nel comune che emana il bando, criterio che si aggiungerebbe a quello già previsto dalla normativa attuale di risiedere o lavorare da almeno 5 anni nelle Marche.
Evidentemente, i presentatori della proposta di legge sembrano ignorare che, su questo tema, è ripetutamente intervenuta la Corte Costituzionale dichiarando illegittimo il requisito della permanenza residenziale.
In particolare, nella sentenza n. 44/2020, e più recentemente nella sentenza n. 9/2021, la Corte Costituzionale, intervenendo rispettivamente sulle leggi regionali della Lombardia e dell’Abruzzo, ha considerato “irragionevole negare l’accesso all’edilizia residenziale pubblica a chi, italiano o straniero, al momento della richiesta non sia residente o non abbia un lavoro nel territorio della Regione da almeno cinque anni”. Questo requisito “non ha alcun nesso con la specifica funzione del servizio pubblico che è quella di soddisfare l’esigenza abitativa di chi si trova in condizioni di effettivo bisogno”.
Dunque, per la Corte il requisito temporale della residenza nel territorio contraddice la funzione sociale dell’edilizia residenziale pubblica e viola i principi di uguaglianza e ragionevolezza e pertanto è incostituzionale.
Quindi, la Legge regionale n. 36/2005 dovrebbe essere modificata al più presto ma per superare il requisito quinquennale di residenza o di svolgimento di attività lavorativa nella regione, la cui incostituzionalità è stata sancita dalla Corte, e non per introdurre un ulteriore analogo requisito altrettanto illegittimo proprio perché metterebbe in secondo ordine le condizioni familiari di disagio economico e abitativo.
Inoltre, nella proposta di legge n. 25, oltre a innalzare al 30% la percentuale di riserva annuale di alloggi a categorie speciali, si introducono ulteriori riserve agli appartenenti alle Forze dell’Ordine, ai Vigili del Fuoco e nuclei familiari con meno di 35 anni e a nuclei monoparentali. Tali riserve vanno respinte poichè finirebbero per assorbire oltre la metà degli alloggi disponibili, snaturando così la funzione sociale dell’edilizia popolare volta a rispondere ai bisogni primari come quello abitativo di chi si trova in condizioni di effettivo bisogno.
Le due proposte di legge introducono, poi, l’esclusione dall’accesso agli alloggi a coloro che abbiano riportato condanne penali per reati di vario genere: esclusione non condivisibile e di dubbia costituzionalità. Infatti, nella Sentenza n. 9/2021, la Corte Costituzionale ha eccepito che tra i reati ostativi alla partecipazione ai bandi di concorso o implicanti decadenza dall’assegnazione vi siano quelli che non hanno un diretto collegamento tra la condotta criminosa e l’utilizzo improprio dell’alloggio.
Se da un lato può essere comprensibile la decadenza dall’assegnazione dell’alloggio per coloro che siano stati condannati per reati in materia di violenza familiare o reati connessi all’uso dell’abitazione, fermo restando che i conviventi mantengano il diritto di abitazione e titolarità del contratto, c’è da chiedersi se una legge regionale possa intervenire per introdurre quella che nei fatti può essere considerata una sanzione accessoria.
Per tali ragioni, Daniela Barbaresi, Sauro Rossi e Claudia Mazzucchelli, Segretari di CGIL CISL UIL Marche, “chiedono al Consiglio regionale di rivedere le proposte presentate e alla Giunta di aprire al più presto un confronto con le Organizzazioni sindacali confederali e con i Sindacati degli inquilini e assegnatari per modificare la Legge regionale n. 36/2005 ma con modifiche che siano coerenti con i principi indicati dalla Corte Costituzionale: l’attuale legge regionale va modificata al più presto ma per cancellare i requisiti illegittimi e non per introdurne di ulteriori”.