La follia dei dossi artificiali che prima si realizzano e il giorno dopo si frantumano: chi paga?

La follia dei dossi artificiali che prima si realizzano e il giorno dopo si frantumano: chi paga?

E, davvero incredibile, li posizionano dinanzi ad una struttura che è nevralgica per il pronto intervento: la Questura di Ascoli Piceno con la sede della Polizia Stradale. E' ora che i responsabili paghino invece di ricevere incentivi sostanziosi. Le responsabilità oltre che tecniche sono di certo anche politiche.

Ascoli - Tantissime le proteste che ci arrivano sulla bizzarra decisione di porre dei dossi mascherati da attraversamenti pedonali rialzati in viale Indipendenza partendo dalla Questura di Ascoli Piceno e fino all'Istituto Tecnico Fermi. E sul dosso si notano chiaramente le conseguenze per le autovetture che lasciano pezzi di carrozzeria al passaggio. L'assurdo è che hanno posto queste vere e proprie barriere su una direttrice principale utilizzata da mezzi di pronto intervento: polizia (Squadra Mobile e Polizia Stradale), i mezzi di soccorso sanitario con ambulanze e altri autoveicoli , infine i Vigili del fuoco con i loro automezzi per vari interventi. In questo servizio filamato una sintesi del problema. Intanto Via Indipendenza oggi è una colonna infinita di auto.


E altra circostanza incomprensibile, in quel tratto di strada non c'è una statistica che riferisca di un rilevante numero di incidenti. Inoltre tutto quel catrame sprecato poteva servire a sistemare tratti stradli cittadini davvero alla frutta. Un esempio, ma ce ne sono tanti altri, è quello di via Paliotti nel quartiere di Porta Solestà.




Cosa dice la legge



"Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 28 dicembre 1992, n. 303 - Supplemento Ordinario , n. 134

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.



Titolo 2 - Costruzione e tutela delle strade Capo 2 Paragrafo 6 - Segnali complementari (Art. 42 Codice della strada)


ARTICOLO 179

(Art. 42 Cod. Str.) Rallentatori di velocità.

1. Su tutte le strade, per tutta la larghezza della carreggiata, ovvero per una o più corsie nel senso di marcia interessato, si possono adottare sistemi di rallentamento della velocità costituiti da bande trasversali ad effetto ottico, acustico o vibratorio, ottenibili con opportuni mezzi di segnalamento orizzontale o trattamento della superficie della pavimentazione.


2. I sistemi di rallentamento ad effetto ottico sono realizzati mediante applicazione in serie di almeno 4 strisce bianche rifrangenti con larghezza crescente nel senso di marcia e distanziamento decrescente. La prima striscia deve avere una larghezza di 20 cm, le successive con incremento di almeno 10 cm di larghezza (Fig. II.473).


3. I sistemi di rallentamento ad effetto acustico sono realizzati mediante irruvidimento della pavimentazione stradale ottenuta con la scarificazione o incisione superficiale della stessa o con l'applicazione di strati sottili di materiale in rilievo in aderenza, eventualmente integrato con dispositivi rifrangenti. Tali dispositivi possono anche determinare effetti vibratori di limitata intensità.


4. Sulle strade dove vige un limite di velocità inferiore o uguale ai 50 Km/h si possono adottare dossi artificiali evidenziati mediante zebrature gialle e nere parallele alla direzione di marcia, di larghezza uguale sia per i segni che per gli intervalli (Fig. II.474) visibili sia di giorno che di notte.


5. I dossi artificiali possono essere posti in opera solo su strade residenziali, nei parchi pubblici e privati, nei residences, ecc.; possono essere installati in serie e devono essere presegnalati. Ne è vietato l'impiego sulle strade che costituiscono itinerari preferenziali dei veicoli normalmente impiegati per servizi di soccorso o di pronto intervento.


6. I dossi di cui al comma 4, sono costituiti da elementi in rilievo prefabbricati o da ondulazioni della pavimentazione a profilo convesso. In funzione dei limiti di velocità vigenti sulla strada interessata hanno le seguenti dimensioni:


a) per limiti di velocità pari od inferiori a 50 Km/h larghezza non inferiore a 60 cm e altezza non superiore a 3 cm;


b) per limiti di velocità pari o inferiori a 40 Km/h larghezza non inferiore a 90 cm e altezza non superiore a 5 cm;


c) per limiti di velocità pari o inferiori a 30 Km/h larghezza non inferiore a 120 cm e altezza non superiore a 7 cm. I tipi a) e b) devono essere realizzati in elementi modulari in gomma o materiale plastico, il tipo c) può essere realizzato anche in conglomerato. Nella zona interessata dai dossi devono essere adottate idonee misure per l'allontanamento delle acque. Nelle installazioni in serie la distanza tra i rallentatori di cui al comma 4, deve essere compresa tra 20 e 100 m a seconda della sezione adottata.


7. Il presegnalamento è costituito dal segnale di cui alla figura II.2 di formato preferibilmente ridotto, posto almeno 20 m prima. Ad esso è abbinato il segnale di cui alla figura II.50 di formato ridotto, con un valore compreso tra 50 e 20, salvo che sulla strada non sia già imposto un limite massimo di velocità di pari entità. Una serie di rallentatori deve essere indicata mediante analoghi segnali e pannello integrativo con la parola "serie" oppure "n. ... rallentatori".


8. I rallentatori di velocità prefabbricati devono essere fortemente ancorati alla pavimentazione, onde evitare spostamenti o distacchi dei singoli elementi o parte di essi, e devono essere facilmente rimovibili. La superficie superiore dei rallentatori sia prefabbricati che strutturali deve essere antisdrucciolevole.


9. I dispositivi rallentatori di velocità prefabbricati devono essere approvati dal Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale. Tutti i tipi di rallentatori sono posti in opera previa ordinanza dell'ente proprietario della strada che ne determina il tipo e la ubicazione. (1)

(1) Il presente articolo è stato così modificato dall'art. 107, D.P.R. 16.09.1996, n. 610 (G.U. 04.12. 1996, n. 284, S.O. n. 212).